Cassazione Penale, Sentenza n. 23851/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Tre imputati, condannati in primo grado e poi in appello per furto in abitazione commesso mediante forzatura della serratura e asportazione di radiatori, tubi di rame, finestre e altro materiale da una villetta, hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato integralmente la condanna. Con il primo motivo hanno dedotto violazione di legge sostenendo che il fatto dovesse essere qualificato come furto tentato e non consumato, perché l'azione era stata costantemente monitorata dai Carabinieri e non vi sarebbe stato un autonomo impossessamento della refurtiva. Con il secondo motivo hanno denunciato vizio di motivazione per il mancato accoglimento della richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., affermando che la richiesta era stata ritualmente formulata e che il valore del materiale sottratto era modesto. Con il terzo motivo hanno denunciato omessa pronuncia sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con sanzioni sostitutive, evidenziando che la domanda era stata specificamente devoluta in appello ai sensi della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150/2022.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo sulla consumazione del furto, affermando che il delitto è consumato quando l'agente consegue la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della cosa sottratta, anche per breve tempo, e che nel caso concreto gli imputati avevano trasportato la refurtiva fuori dalla sfera di vigilanza del proprietario per oltre 10 km. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, ritenendo congrua e non illogica la motivazione della Corte d'appello nel negare la particolare tenuità del fatto per la gravità della condotta, la devastazione dell'immobile e la pianificazione dell'azione. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la domanda di sanzioni sostitutive era stata specificamente devoluta in appello e che la Corte territoriale non vi aveva dato risposta. La sentenza impugnata è stata quindi annullata limitatamente al punto delle sanzioni sostitutive, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo giudizio su tale aspetto; i ricorsi sono stati rigettati nel resto.
Norme richiamate
artt. 110, 624-bis e 625 n. 2 c.p.
norme poste a base della condanna per furto in abitazione commesso in concorso e con aggravante connessa alla violazione della privata dimora
art. 131-bis c.p.
la particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva di modalità della condotta, esiguità del danno e grado di colpevolezza; nel caso concreto è stata esclusa per la gravità delle conseguenze e per la pianificazione dell'azione
art. 133, comma 1, c.p.
richiamato come criterio di valutazione congiunta per la verifica della particolare tenuità del fatto
art. 597, comma 5, c.p.p.
la richiesta di sanzioni sostitutive deve essere specificamente e motivatamente devoluta in appello, costituendo eccezione al principio devolutivo
art. 58 della legge n. 689 del 1981
il potere del giudice di sostituire la pena detentiva è delimitato dalla devoluzione specifica della relativa richiesta in appello
artt. 53 ss. d.lgs. n. 150/2022
disciplinano la richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve
art. 656, comma 9, lett. a) c.p.p.
richiamato dalla difesa per sostenere la rilevanza della richiesta di pena sostitutiva rispetto al regime esecutivo
Massime di principio
- Integra il furto consumato, e non tentato, la condotta di chi acquisisca la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della cosa sottratta, anche se per un tempo breve e anche se successivamente bloccato dalla polizia giudiziaria.
- Ai fini della distinzione tra furto consumato e tentato rileva la fuoriuscita della res dalla sfera di vigilanza e controllo della persona offesa o dei suoi incaricati; non è decisivo che la polizia abbia osservato a distanza l'azione criminosa.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. va esclusa quando la condotta sia connotata da grave offensività complessiva, da rilevanti conseguenze dannose e da una pianificazione non occasionale dell'azione.
- In sede di legittimità, la censura sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio se la motivazione del giudice di merito è congrua e non illogica.
- La domanda di applicazione delle sanzioni sostitutive della pena detentiva, se specificamente proposta in appello, impone al giudice di secondo grado una pronuncia espressa; la sua omissione integra vizio rilevante ai fini dell'annullamento limitato al punto.
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