Sentenza n. 2224/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi di rilascio di sette nulla osta per lavoro subordinato nell’ambito del decreto flussi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato sette richieste di nulla osta per l’ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari. Lo Sportello unico aveva comunicato i motivi ostativi all’accoglimento, indicando, tra l’altro, la mancanza di idoneità abitativa o alloggio del lavoratore, il DURC scaduto, il documento di identità del datore di lavoro scaduto e, per alcune istanze, l’illeggibilità della copia del passaporto. Le comunicazioni assegnavano dieci giorni dal ricevimento per la presentazione di osservazioni e documenti, avvertendo che, in mancanza, si sarebbe proceduto al rigetto. Non essendo intervenuta alcuna integrazione documentale, l’amministrazione adottava i dinieghi. Il ricorrente impugnava gli atti deducendo, con il primo motivo, violazione della legge n. 241/1990 e lesione della partecipazione procedimentale, poiché nelle comunicazioni dei motivi ostativi non sarebbe stata indicata la data di redazione o sottoscrizione, con conseguente asserita impossibilità di calcolare il termine per le osservazioni. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 21-septies l. n. 241/1990 e la carenza in astratto del potere, sostenendo che la mancata indicazione della data avrebbe impedito di verificare l’esistenza della norma attributiva del potere. Prima del giudizio giurisdizionale era stato proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, dichiarato inammissibile perché rivolto contro atti di autorità statali, con salvezza della possibilità di riproposizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Il ricorso giurisdizionale veniva quindi riassunto dinanzi al TAR. Il Collegio rilevava d’ufficio la possibile tardività, poiché gli atti erano stati conosciuti il 29 e 30 marzo 2025, mentre il ricorso straordinario era stato notificato il 28 luglio 2025, oltre il termine di sessanta giorni per l’impugnazione giurisdizionale. Rilevava inoltre la genericità del secondo motivo.
La decisione
Il TAR dichiara il ricorso irricevibile per tardività. L’art. 11, comma 2, c.p.a. fa salve le preclusioni e le decadenze già maturate quando la domanda sia stata proposta davanti a un giudice privo di giurisdizione o, nel caso concreto, mediante uno strumento non utilizzabile contro atti statali. Il ricorso straordinario, pur tempestivo rispetto al termine di 120 giorni proprio di quel rimedio, era stato proposto oltre il termine decadenziale di sessanta giorni previsto per il ricorso giurisdizionale, già scaduto il 28-29 maggio 2025. Non ricorrevano i presupposti per l’errore scusabile, trattandosi di una scelta difensiva della parte, che aveva atteso il 120° giorno, e non essendovi stata incertezza dopo il parere del CGARS che aveva espressamente richiamato la permanenza delle preclusioni e delle decadenze. Il TAR aggiunge che il ricorso sarebbe comunque manifestamente infondato nel merito. Il primo motivo è infondato perché il termine di dieci giorni per le osservazioni decorre dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi, non dalla data di redazione o sottoscrizione. Inoltre, le comunicazioni indicavano espressamente che le osservazioni potevano essere presentate entro dieci giorni dal ricevimento; nei dinieghi era altresì indicata la data del 18 marzo 2025 delle comunicazioni ex art. 10-bis, dato rimasto incontestato. Il secondo motivo è inammissibile per genericità, ai sensi dell’art. 40, commi 1, lett. d), e 2, c.p.a., perché si limitava a evocare indistintamente la carenza di potere in astratto e in concreto senza indicare quale specifica violazione giuridica o fattuale fosse riferibile agli atti impugnati. Il ricorrente è condannato alle spese, liquidate in complessivi 1.500 euro oltre oneri di legge, in favore delle amministrazioni resistenti, in solido tra loro.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
Il termine per presentare osservazioni e documenti decorre dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi, indipendentemente dalla data di redazione o sottoscrizione della comunicazione.
art. 11 c.p.a.
ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute
La translatio iudicii o la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione non consente di recuperare termini decadenziali già scaduti; restano ferme le preclusioni e le decadenze maturate.
art. 29 c.p.a.
Il termine perentorio per proporre l’azione di annullamento è stato applicato computando sessanta giorni dalla conoscenza degli atti impugnati.
art. 21-septies l. 241/1990
La deduzione di carenza in astratto del potere deve essere specifica e riferita all’assenza di una concreta norma attributiva del potere; un richiamo generico e indistinto non integra un motivo ammissibile.
art. 40, comma 1, lett. d), e comma 2, c.p.a.
I motivi di ricorso devono essere specifici; la mera evocazione di una categoria di invalidità, senza indicazione della concreta doglianza e della sua attinenza all’atto impugnato, determina l’inammissibilità del motivo.
art. 60 c.p.a.
La causa può essere definita con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Quando un ricorrente propone un rimedio davanti a un plesso privo di giurisdizione o comunque non competente, la successiva riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione non sana i termini decadenziali già maturati ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.
- Ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, il termine di dieci giorni per presentare osservazioni e documenti decorre dalla ricezione della comunicazione dei motivi ostativi; l’omessa indicazione della data di redazione o sottoscrizione della comunicazione non lede, di per sé, la partecipazione procedimentale.
- Un motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità quando si limiti a richiamare genericamente la carenza di potere, in astratto o in concreto, senza indicare la specifica norma attributiva asseritamente mancante, il vizio riferibile all’atto e il concreto nesso con la controversia.
- L’errore scusabile non è riconoscibile quando la tardività dipende da una scelta difensiva della parte e non da oggettiva incertezza normativa, giurisprudenziale o fattuale.
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