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Sentenza

Sentenza n. 165/2026 - Bolzano, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. autonomaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sanzione disciplinare di sospensione dalle attività didattiche per due giorni, nonché atti del relativo procedimento e decisione dell’organo di garanzia interno che ha respinto l’impugnazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori dell’alunna)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la contestazione di addebito, gli atti del procedimento disciplinare, il provvedimento di sospensione e la decisione dell’organo di garanzia scolastico. Hanno dedotto, anzitutto, la violazione dell’art. 7 della legge provinciale n. 17/1993, dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., nonché difetto di motivazione, motivazione apparente, manifesta irragionevolezza e difetto di istruttoria, sostenendo che la contestazione si limitasse a riferire di generici “episodi inappropriati al contesto scolastico”, senza indicare fatti, date, condotte o luoghi concretamente contestati. Hanno inoltre dedotto travisamento dei fatti, violazione dell’art. 4 del d.P.R. n. 249/1998 e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, rilevando che la sospensione può essere disposta solo per un fatto grave o per reiterate infrazioni e che gli atti non consentivano di comprendere quale condotta fosse stata accertata. Con il terzo motivo hanno denunciato la violazione degli artt. 5 e 6 dello Statuto provinciale dello studente, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2523/2003, nonché dell’art. 5 del d.P.R. n. 249/1998, per compressione dei diritti difensivi e partecipativi, mancata conciliazione e irregolare composizione dell’organo di garanzia, presieduto dalla stessa dirigente scolastica che aveva partecipato alla precedente fase disciplinare. Con il quarto motivo hanno dedotto la violazione del contraddittorio e dei diritti di difesa, lamentando di non essere stati informati dell’attività della commissione bullismo/cyberbullismo, di non aver ricevuto gli atti istruttori e di non aver potuto intervenire dopo l’audizione iniziale. L’Istituto ha eccepito il difetto di interesse, poiché la sanzione era già stata eseguita, e ha chiesto il rigetto nel merito.

La decisione

Il Tribunale ha preliminarmente respinto l’eccezione di carenza di interesse, ritenendo che il destinatario di una sanzione conservi, anche dopo l’esaurimento degli effetti della misura, almeno un interesse morale alla decisione sull’impugnazione. Nel merito ha accolto il ricorso e annullato tutti gli atti impugnati. Il giudice ha precisato che il sindacato esercitabile è limitato alla legittimità e regolarità del procedimento disciplinare e non si estende alla congruità della sanzione o al merito dei fatti contestati. Ha inoltre escluso la possibilità di utilizzare le ricostruzioni e i documenti introdotti per la prima volta dalla difesa dell’Istituto, qualificandoli come motivazione postuma. La contestazione e gli atti successivi non indicavano in modo specifico i fatti, le condotte, i luoghi e le circostanze dell’illecito, impedendo all’alunna e ai genitori di comprendere l’addebito e di esercitare pienamente la difesa. L’accesso agli atti era stato richiesto per finalità difensive, non era generico o massivo ed era stato differito sino a dopo la seduta dell’organo di garanzia e persino dopo l’esecuzione della sanzione. Il differimento ha quindi leso il diritto di difesa. Il provvedimento sanzionatorio richiamava inoltre il verbale del Consiglio di classe e altri atti istruttori, ma tali documenti non erano stati resi disponibili, in violazione dell’art. 7, comma 3, della legge provinciale n. 17/1993; ne risultava una motivazione opaca e non verificabile. Il Tribunale ha poi ritenuto illegittima la composizione dell’organo di garanzia: secondo lo Statuto provinciale, esso deve essere presieduto da un rappresentante dei genitori, mentre era stato presieduto dalla dirigente scolastica già coinvolta nella contestazione, nell’istruttoria e nella deliberazione disciplinare, con conseguente lesione dell’imparzialità. È stata ravvisata anche la violazione dell’obbligatorio tentativo di conciliazione previsto dalla disciplina provinciale. L’Istituto è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori, CPA, IVA e contributo unificato; nulla è stato disposto nei confronti delle amministrazioni non costituite.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1-bis, L.P. 17/1993

    i rapporti tra i soggetti privati e l’amministrazione sono improntati reciprocamente alla leale collaborazione, correttezza e buona fede

    La disposizione impone all’amministrazione un comportamento leale e corretto anche nel procedimento disciplinare scolastico, rilevante nel valutare il differimento dell’accesso difensivo.

  • art. 7, comma 3, L.P. 17/1993

    se le ragioni della decisione risultano da altro atto richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l’atto cui essa si richiama

    Gli atti richiamati nella motivazione del provvedimento devono essere indicati e resi disponibili contestualmente, affinché il destinatario possa conoscere i presupposti della decisione e difendersi.

  • art. 5, comma 10, DGP n. 2523/2003

    la sospensione può essere disposta solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari

    La sospensione scolastica presuppone l’accertamento e la specifica contestazione di un fatto grave o di infrazioni reiterate; la contestazione deve consentire di comprendere quale di tali presupposti ricorra.

  • art. 6, comma 2, DGP n. 2523/2003

    Gli organi di garanzia sono presieduti da un/una rappresentante dei genitori

    La presidenza dell’organo di garanzia scolastico spetta a un rappresentante dei genitori e non al dirigente scolastico coinvolto nella precedente fase disciplinare.

  • art. 6, comma 6, DGP n. 2523/2003

    La disposizione prevede un tentativo obbligatorio di conciliazione nell’ambito dell’impugnazione della sanzione disciplinare scolastica; la sua omissione vizia il procedimento.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato dai ricorrenti in relazione all’obbligo di motivazione; il giudice ha ritenuto comunque illegittima la motivazione per genericità, opacità e mancata disponibilità degli atti richiamati.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento, ritenuti compromessi dalla partecipazione della dirigente scolastica alle diverse fasi del procedimento e dalla presidenza dell’organo di garanzia.

  • d.P.R. 249/1998

    Il giudice ha chiarito che nella Provincia autonoma di Bolzano trova applicazione lo Statuto provinciale dello studente approvato con DGP n. 2523/2003, anziché lo Statuto statale.

Massime di principio

  • Il destinatario di una sanzione amministrativa conserva un interesse alla decisione sull’impugnazione anche quando la sanzione abbia esaurito i propri effetti, almeno sotto il profilo dell’interesse morale alla rimozione dell’atto.
  • Nel procedimento disciplinare scolastico la contestazione deve indicare in modo specifico i fatti, le condotte e le circostanze dell’addebito, così da consentire all’alunno e ai suoi genitori di comprenderlo e di esercitare effettivamente il diritto di difesa; formule generiche come il riferimento a non meglio precisati episodi inappropriati non sono sufficienti.
  • Quando il provvedimento richiama altri atti per individuare le ragioni della decisione, l’amministrazione deve indicare e rendere disponibili tali atti contestualmente alla comunicazione del provvedimento; la mancata ostensione degli atti richiamati rende la motivazione opaca e non verificabile.
  • L’accesso agli atti richiesto dal destinatario di una sanzione per predisporre la propria difesa non può essere differito fino a dopo la decisione dell’organo di impugnazione o fino a dopo l’esecuzione della sanzione, salvo specifiche ragioni legittime; il differimento che impedisca l’esame tempestivo degli atti lede il diritto di difesa.
  • Non è consentito all’amministrazione integrare in giudizio, mediante documenti o ricostruzioni non risultanti dagli atti del procedimento, la motivazione del provvedimento impugnato; tali elementi costituiscono motivazione postuma e non possono essere utilizzati per salvare l’atto.
  • L’organo di garanzia chiamato a esaminare l’impugnazione di una sanzione disciplinare deve essere composto e presieduto secondo le regole dello Statuto applicabile e nel rispetto dell’imparzialità; è illegittima la presidenza del dirigente scolastico che abbia già partecipato alla contestazione, all’istruttoria o all’irrogazione della sanzione.

Come è indicizzato

MaterieScuolaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoAccesso documentale
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleTrasparenza e pubblicitàBuona fede e correttezza della PA

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