Cassazione Civile, Ordinanza n. 28321/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso per IRPEF 2002. Dopo un primo accoglimento del ricorso del contribuente in primo grado e un complesso iter di impugnazioni e rinvio, la Commissione tributaria regionale, nel giudizio riassunto, ha rigettato l'appello dell'Agenzia ma ha compensato le spese di tutti i gradi del giudizio, richiamando genericamente la complessità delle questioni e l'esito del giudizio di cassazione. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro il solo capo sulle spese, deducendo violazione dell'art. 92 c.p.c. per difetto di adeguata motivazione della compensazione. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso: la motivazione della compensazione delle spese, basata sulla sola formula della complessità delle questioni, non è stata considerata conforme ai requisiti richiesti dalla disciplina applicabile. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 92 c.p.c.
"gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione"
La compensazione delle spese è consentita solo nei casi previsti dalla norma, con obbligo di specifica motivazione; formule generiche come la mera complessità delle questioni non bastano.
art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa nei limiti e secondo i criteri dell'art. 92 c.p.c.
art. 2, comma 1, lett. a), L. n. 263/2005
Riforma richiamata dalla Corte come tappa evolutiva del regime della compensazione delle spese.
art. 39-quater, L. n. 51/2006
Richiamata come modifica normativa intermedia in tema di compensazione delle spese.
art. 45, comma 2, L. n. 69/2009
Ha introdotto il requisito delle gravi ed eccezionali ragioni per derogare al principio di soccombenza.
art. 13, comma 1, D.L. n. 132/2014
Consente la deroga al principio di soccombenza solo per assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti.
art. 380-bis c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione delle spese richiede una motivazione specifica e non può essere giustificata con formule apodittiche o generiche, quali la sola complessità della controversia.
- La complessità delle questioni può rilevare solo se concretamente illustrata e collegata ai dati normativi e giurisprudenziali che rendono davvero eccezionale la deroga al principio di soccombenza.
- Ai fini della liquidazione finale delle spese rileva l'esito complessivo del giudizio e non il fatto che una parte sia risultata vittoriosa in un singolo grado, se poi è soccombente all'esito finale.
- Nel processo tributario la disciplina della compensazione delle spese segue l'art. 92 c.p.c. attraverso il rinvio dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992.
Come è indicizzato
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