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Sentenza

Sentenza del 29/01/2016 n. 1708 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento e l'irrogazione di sanzioni per il tardivo pagamento della tassa di concessione governativa relativa a servizi telefonici cellulari e radiomobili. La società sosteneva che non esistesse un termine normativo per il pagamento della tassa da parte dell'utente e che l'Ufficio fosse decaduto dal potere impositivo. L'Amministrazione ha impugnato la sentenza d'appello sostenendo che la nota 1 dell'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972 impone il pagamento della tassa congiuntamente alla bolletta, sicché il termine di pagamento coincide con la scadenza contrattuale della bolletta stessa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione, cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della società contribuente. La Corte ha stabilito che il termine per il pagamento della tassa coincide con quello previsto per il pagamento della bolletta telefonica, poiché il termine è determinato per relationem dalla scadenza della singola fattura. Essendo pacifico che le bollette erano state pagate oltre la scadenza, la violazione e le sanzioni risultavano legittime. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate, poiché il principio applicato si era formato successivamente alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641

    La tassa deve essere corrisposta "congiuntamente" al pagamento della bolletta.

    L'avverbio "congiuntamente" non riguarda soltanto le modalità di versamento, ma anche il termine di pagamento: la tassa deve essere versata entro la stessa scadenza prevista per la bolletta del servizio telefonico.

  • Nota 1 all'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972

    Il pagamento della tassa è effettuato congiuntamente a quello della bolletta.

    La disposizione collega il termine per il pagamento della tassa alla scadenza della bolletta, determinandolo per relationem in base al termine contrattuale stabilito dal gestore.

  • Art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997

    È stato richiamato dall'Amministrazione quale base normativa per l'applicazione delle sanzioni conseguenti al tardivo versamento del tributo.

  • Cassazione, sentenza n. 21777 del 2014

    In tema di radiofonia mobile, il termine per il pagamento ... coincide con quello pattuito per il pagamento del canone contrattuale.

    La Corte ha dato continuità al precedente secondo cui il termine della tassa di concessione governativa per la telefonia mobile coincide con la scadenza del canone indicata in ciascuna bolletta.

Massime di principio

  • Quando una norma stabilisce che un tributo deve essere pagato "congiuntamente" a un altro importo, tale espressione può determinare non solo le modalità, ma anche il termine di pagamento, se il collegamento con l'obbligazione principale è sufficientemente chiaro.
  • Per le tasse collegate a servizi telefonici o a prestazioni fatturate periodicamente, la scadenza della fattura può costituire il termine legale per il pagamento del tributo, anche se la norma non indica una data autonoma.
  • Il pagamento tardivo della bolletta comporta, in linea generale, anche il tardivo pagamento della tassa collegata e può legittimare l'applicazione delle relative sanzioni.
  • In presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, i giudici possono applicarlo anche se il giudice di merito aveva interpretato diversamente il termine di pagamento.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando il principio decisivo si è formato o consolidato dopo l'avvio del giudizio, rendendo comprensibile l'originaria posizione della parte soccombente.

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