Cassazione Civile, Ordinanza n. 11762/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte privata aveva impugnato un avviso di recupero crediti di importo pari a euro 670,60, emesso per la riscossione di somme collegate a una sentenza del 2015 che aveva rigettato l'opposizione proposta avverso due ordinanze-ingiunzione per violazioni del codice della strada. Nel giudizio di merito l'opponente aveva sostenuto la prescrizione del credito, mentre Roma Capitale aveva resistito. Il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello ritenendo applicabile l'art. 2953 c.c., con conseguente conversione del termine prescrizionale breve in quello decennale. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 28 l. n. 689/1981, 2953 c.c. e 615 c.p.c., deducendo che il Tribunale aveva erroneamente equiparato il regime delle sanzioni amministrative a quello delle sanzioni tributarie e aveva quindi escluso la prescrizione quinquennale propria del credito originario.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo. Ha affermato che il titolo azionato da Roma Capitale era costituito da una sentenza passata in giudicato che aveva rigettato l'opposizione alle ordinanze-ingiunzione; di conseguenza, il diritto da far valere in esecuzione era soggetto al termine decennale di cui all'art. 2953 c.c., poiché il credito originario, pur soggetto in origine alla prescrizione quinquennale ex art. 28 l. n. 689/1981, era stato definitivamente accertato con il giudicato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità, al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e con declaratoria dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 28 l. n. 689/1981
per le sanzioni amministrative pecuniarie il credito originario è soggetto a prescrizione quinquennale
art. 2953 c.c.
si applica al diritto di portare in esecuzione un titolo giudiziale divenuto definitivo, con decorrenza del termine decennale dalla formazione del giudicato
art. 615 c.p.c.
richiamato come norma processuale invocata dalla ricorrente a fondamento dell'opposizione all'esecuzione
art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
norma sul vizio denunciato nel ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la definizione camerale del ricorso
art. 96, co. 3 c.p.c.
base per la condanna al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata
art. 96, co. 4 c.p.c.
base per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
prevede l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Quando una pretesa amministrativa è stata definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato, il diritto all'esecuzione del titolo giudiziale è soggetto al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c., anche se il credito originario era sottoposto a prescrizione più breve.
- Il giudicato che rigetta l'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione sostituisce la pretesa originaria con il diritto di agire in esecuzione del titolo giudiziale definitivo; da quel momento la prescrizione decorre dalla formazione del giudicato.
- L'erroneo richiamo alla disciplina della prescrizione propria del credito originario non impedisce l'applicazione dell'art. 2953 c.c. quando il credito sia stato irrevocabilmente accertato dal giudice.
- Nel giudizio di legittimità, il rigetto del ricorso può comportare, oltre alla condanna alle spese, anche l'applicazione delle conseguenze economiche previste per la responsabilità aggravata e per l'ulteriore contributo unificato, se ne ricorrono i presupposti.
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