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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27305/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del diniego di rimborso parziale delle ritenute subite sugli interessi pagati su obbligazioni Mediobanca per gli anni 2007-2008. Il depositario aveva considerato gli interessi come dividendi e applicato una ritenuta del 27% (art.27 D.P.R. n.600/1973), mentre la ricorrente, soggetto residente in Lussemburgo, chiedeva il rimborso in base alla Convenzione Italia-Lussemburgo (art.11). L'Ufficio aveva rigettato le istanze per errori nella formulazione della richiesta (richiesta del rimborso dell'intera ritenuta invece della riduzione prevista) e per mancata risposta al questionario richiesto ex art.32 DPR 600/1973, rilevando carenza probatoria circa il reale ingresso degli interessi sul conto della società beneficiaria; la CTR aveva ritenuto insufficienti le dichiarazioni della banca intermediaria e i documenti prodotti dalla ricorrente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ha ritenuto fondati i motivi (difetto di motivazione della sentenza impugnata e falsa applicazione delle regole probatorie), ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale di Abruzzo - sezione staccata di Pescara e ha rinviato la causa alla stessa Corte d'appello tributaria in diversa composizione per nuovo esame, anche sulle spese. La Corte ha censurato la CTR per avere negato apoditticamente rilevanza alle allegazioni probatorie della ricorrente (in particolare le attestazioni dell'intermediario) senza esaminare né valutare adeguatamente le chiarificazioni e le tabelle prodotte, e per non aver motivato in modo logico l'esigenza di documentazione aggiuntiva (estratti conto) né l'eventuale utilizzo di consulenza tecnica d'ufficio.

Norme richiamate

  • Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Lussemburgo (3 ottobre 1981)

    La Corte prende in considerazione l'applicabilità della Convenzione per la determinazione dell'aliquota sulle ritenute sugli interessi; rileva la necessità di corretta individuazione del comma applicabile (riduzione al 10% o altra disciplina) e della qualità di beneficiario effettivo per fruire del trattamento convenzionale

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma interna che prevede la ritenuta alla fonte sui redditi di capitale; nel caso concreta il depositario aveva applicato la ritenuta del 27% in forza dell'art.27

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    art. 32, comma 1, nn. 3 e 4

    Consente all'Amministrazione finanziaria di richiedere documenti/informazioni; la mancata risposta può influire sull'accoglimento delle istanze ma la sua rilevanza deve essere valutata con riferimento alla reale carenza probatoria

  • Codice civile

    Le dichiarazioni di terzi e la documentazione bancaria possono avere valore indiziario e essere valutate come prova presuntiva; il giudice deve valutare il complesso probatorio e non escludere a priori tali elementi

  • Codice di procedura civile

    art. 360, primo comma, nn. 3 e 4

    Fondamento dei motivi di cassazione invocati: vizio di motivazione e falsa applicazione delle norme processuali in relazione alla valutazione delle prove

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma richiamata in relazione ai profili processuali del giudizio tributario e ai motivi di violazione/deficit motivazionale censurati in cassazione

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Richiamata in relazione al diritto ad un processo equo e alla necessità di una motivazione logica delle decisioni giurisdizionali

Massime di principio

  • In contenziosi su ritenute operate tramite depositario/intermediario è necessario documentare in modo chiaro la catena dei pagamenti: documenti del depositario (credit voucher), attestazioni dell'intermediario, estratti conto intestati al beneficiario che dimostrino l'accredito, contratti e conferme di titolarità; più elementi coerenti riducono il rischio di rigetto.
  • Le dichiarazioni di funzionari bancari e i transaction statement possono avere valore indiziario ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c.; il giudice deve valutarle nel loro insieme e motivare eventuali dubbi, non escluderle aprioristicamente per mere discrepanze numeriche marginali.
  • Il richiedente il rimborso ha l'onere di provare la qualità di beneficiario effettivo e la disponibilità del reddito, ma l'Amministrazione e il giudice devono specificare e motivare quali documenti mancano e perché sono necessari; in presenza di incertezze il giudice dovrebbe eventualmente disporre mezzi istruttori (es. CTU) invece di rigettare per carenza probatoria senza esame approfondito.
  • Bisogna prestare attenzione a formulare correttamente la richiesta di rimborso in base alla norma convenzionale applicabile (individuare il comma esatto dell'art.11 della Convenzione) per evitare rigetti per errore formale.
  • La mancata risposta a un questionario dell'Amministrazione può pregiudicare la domanda, ma la rilevanza di tale omissione va valutata in relazione alla documentazione già prodotta; l'ufficio deve indicare chiaramente quali elementi essenziali mancano.
  • Se il giudice di merito omette di esaminare documenti o non fornisce motivazione logica sulle ragioni della non accoglibilità delle prove, tale carenza può costituire motivo di cassazione e rinvio per nuovo esame.

Testo integrale

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