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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30864/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per un episodio di detenzione/cessione di stupefacenti in concorso, ai sensi dell'art. 110 c.p. e dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, commesso in Modena il 28 dicembre 2004, con pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa. In cassazione la difesa ha dedotto due censure: con il primo motivo ha lamentato l'omessa esclusione della recidiva; con il secondo ha contestato, per violazione di legge e vizio di motivazione, l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte ha però rilevato che la recidiva non era stata in realtà applicata dai giudici di merito e che la doglianza sulla pena era nuova, poiché in appello non erano state svolte censure specifiche sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la censura sulla recidiva era infondata in fatto, perché la recidiva non era stata applicata nei giudizi di merito; la doglianza sulla pena è stata ritenuta inammissibile perché proposta per la prima volta in cassazione, senza corrispondenti censure in appello. Alla declaratoria di inammissibilità ha fatto seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato solo per descrivere il concorso di persone nel reato contestato nel capo di imputazione.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per reato in materia di stupefacenti.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso che presuppone l'applicazione di una recidiva non in realtà applicata nei giudizi di merito.
  • È inammissibile in cassazione la doglianza sul trattamento sanzionatorio formulata per la prima volta, se in appello non erano state mosse specifiche censure sulla pena.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiRecidiva

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