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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17252/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento sovrastante, di proprietà del ricorrente, che avrebbero danneggiato l'appartamento del resistente. Il giudice di primo grado ha condannato il proprietario dell'appartamento sovrastante al risarcimento dei danni patrimoniali; la corte d'appello ha confermato la responsabilità ex art. 2051 c.c., riducendo solo l'entità monetaria del danno e escludendo il danno non patrimoniale per difetto di prova. In Cassazione il soccombente ha proposto tre motivi: (1) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla dedotta carenza di legittimazione attiva del danneggiato, poiché l'immobile era stato venduto a terzi prima dell'introduzione del giudizio; (2) violazione dell'art. 2051 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c., lamentando una errata distribuzione dell'onere della prova e il mancato riconoscimento di un caso fortuito (fatto del terzo) idoneo a interrompere il nesso causale; (3) violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che il danno sarebbe stato liquidato impropriamente come costi prevedibili/non sostenuti, con illegittimo richiamo alla non contestazione e con difetto di legittimazione attiva del danneggiato, non più proprietario dell'immobile al momento del giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione della legittimazione attiva non risultava trattata nella sentenza impugnata e il ricorrente non aveva assolto l'onere di specifica allegazione e localizzazione degli atti processuali ex art. 366 n. 6 c.p.c. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato o comunque inammissibile, ribadendo che nella responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare solo il nesso causale tra cosa in custodia e danno, mentre incombe sul custode la prova del caso fortuito; la corte territoriale aveva correttamente escluso, in base alle risultanze istruttorie, la prova di un fatto fortuito idoneo a interrompere il nesso. Ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato, osservando che il danno patrimoniale era stato accertato con fotografie, testimonianza e preventivo di spesa, non già sulla base della sola non contestazione; inoltre la legittimazione a chiedere il risarcimento va valutata con riferimento alla proprietà del bene al momento del verificarsi dell'illecito, e il credito risarcitorio così sorto non si trasferisce agli acquirenti del bene salvo patto contrario, non dedotto nel caso concreto. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    la responsabilità da cose in custodia richiede il rapporto di custodia e il nesso causale tra cosa e danno; il custode può liberarsi solo provando il caso fortuito, che interrompe il nesso causale, e la sua colpa è irrilevante

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia è deducibile solo se la questione risulta effettivamente introdotta e devoluta al giudice di merito

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    chi deduce in cassazione una questione non trattata nella sentenza deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui la censura si fonda, per consentire il controllo ex actis

  • art. 115 c.p.c.

    non può essere usato per trasformare in violazione di legge una critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito

  • art. 116 c.p.c.

    la censura non può riguardare la rivalutazione del materiale probatorio, che appartiene al merito

  • art. 2729 c.c.

    la contestazione della ricostruzione dei fatti e degli indizi attiene alla valutazione di merito, non a un errore di sussunzione

  • art. 40 c.p.

    richiamato per i criteri di causalità materiale: un evento è causato da un altro se, ferme le altre condizioni, non si sarebbe verificato senza di esso

  • art. 41 c.p.

    richiamato per il principio di equivalenza delle cause e per il suo temperamento mediante la causalità efficiente, che consente di attribuire rilevanza esclusiva alla causa sopravvenuta che renda irrilevanti le altre

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dal ricorrente ma non decisivo; la Corte chiarisce che la censura in realtà investe la ricostruzione dei fatti e la prova del danno, non l'erronea interpretazione della norma

  • art. 2697 c.c.

    la Corte esclude la violazione del riparto dell'onere probatorio: il danneggiato deve provare il nesso causale, il custode il fortuito

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    non è ammissibile sotto la rubrica della violazione di legge una doglianza che mira in realtà a contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    la censura non soddisfa i requisiti minimi per il controllo del vizio di motivazione e dell'omesso esame di fatti decisivi

  • art. 380-bis c.p.c.

    indica la definizione camerale sulla base della proposta del relatore

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nella responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare l'esistenza del rapporto di custodia e il nesso causale tra la cosa e il danno; grava invece sul custode la prova del caso fortuito idoneo a interrompere tale nesso.
  • Il caso fortuito può consistere anche nel fatto del terzo o del danneggiato, ma deve presentare carattere oggettivo di imprevedibilità e idoneità causale assorbente, non essendo rilevante la sola assenza di colpa del custode.
  • In cassazione non è ammissibile prospettare come violazione di legge una censura che, in realtà, mira a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
  • La deduzione di un'omessa pronuncia richiede che la questione risulti effettivamente devoluta al giudice di merito e che il ricorrente indichi specificamente dove e come l'abbia dedotta, con puntuale localizzazione degli atti rilevanti.
  • Il diritto al risarcimento per i danni subiti da un bene va riferito alla situazione proprietaria esistente al momento in cui l'illecito si è verificato; la successiva alienazione del bene non esclude la legittimazione del soggetto che era proprietario al tempo del danno, salvo diverso patto tra cedente e acquirente.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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