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Sentenza

Sentenza del 24/06/2016 n. 13093 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi a IRPEG, ILOR e IVA per gli anni 1995 e 1996, nonché la cartella di pagamento. L'Amministrazione contestava la deduzione degli interessi passivi corrisposti dalla C. s.r.l. alla società Aura S.p.A., appartenente al medesimo gruppo, in relazione a finanziamenti destinati all'acquisto di immobili. Secondo l'Ufficio, le operazioni immobiliari e i relativi finanziamenti erano fittizi o comunque privi di effettiva attività economica. I motivi riguardavano: l'onere del contribuente di provare l'effettività dei costi dedotti; la necessità che gli interessi passivi fossero riferibili a un'effettiva attività d'impresa; e l'irrilevanza, ai fini dell'elusione, della compensazione tra il risparmio fiscale della società finanziata e la maggiore imposizione della società finanziatrice appartenente allo stesso gruppo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondati i primi due motivi e il terzo motivo. Ha stabilito che, in materia di reddito d'impresa, il contribuente deve provare l'esistenza e l'inerenza dei componenti negativi dedotti, mentre l'Amministrazione deve provare l'esistenza del reddito imponibile e la qualità di debitore. Inoltre, gli interessi attivi e passivi devono essere contabilizzati e valutati separatamente per ciascuna società, anche quando le società appartengono allo stesso gruppo: non è sufficiente sostenere che il vantaggio fiscale di una società sia compensato dall'onere o dal maggior reddito dell'altra. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 2697 c.c.

    Regola generale sull'onere della prova.

    Il contribuente che deduce un costo o una componente negativa deve dimostrarne l'esistenza, l'effettività e, ove necessario, l'inerenza.

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 75, comma 5, ora art. 109 TUIR

    Le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito.

    La deducibilità dei costi richiede un collegamento con attività o beni produttivi di ricavi o proventi imponibili. Se il costo è promiscuamente riferibile ad attività imponibili e non imponibili, la deduzione può essere proporzionale.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39

    Disciplina i poteri e i criteri dell'Amministrazione finanziaria per la rettifica del reddito d'impresa, inclusa la contestazione di costi non provati o riferiti a operazioni inesistenti.

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 63, ora art. 61 TUIR

    Rileva per la deducibilità degli interessi e degli oneri finanziari in rapporto all'attività d'impresa e alla natura delle attività cui si riferiscono.

  • Art. 53 Cost.

    Il principio della capacità contributiva non consente di considerare fiscalmente irrilevante il vantaggio conseguito da una singola società solo perché, a livello di gruppo, un'altra società ha registrato un corrispondente provento o una maggiore imposta.

  • Art. 2423 c.c.

    In applicazione dei principi di chiarezza e trasparenza del bilancio, gli interessi attivi e passivi costituiscono componenti distinti del reddito di ciascuna società e devono essere contabilizzati separatamente, anche nei rapporti infragruppo.

Massime di principio

  • Quando un contribuente deduce interessi passivi o altri costi, deve poter dimostrare con documentazione concreta l'effettività dell'operazione, il pagamento, la relativa contabilizzazione e il collegamento con l'attività d'impresa.
  • Nei rapporti tra società dello stesso gruppo, la mera appartenenza al gruppo non prova né l'inesistenza dell'operazione né la sua genuinità: occorre verificare autonomamente la sostanza economica e la documentazione di ciascun rapporto.
  • Il fatto che il costo dedotto da una società costituisca un ricavo tassabile per un'altra società del gruppo non rende automaticamente deducibile il costo e non elimina l'eventuale rilievo fiscale dell'operazione.
  • L'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi idonei a contestare il reddito o l'operazione, ma, una volta individuata una componente negativa, spetta al contribuente dimostrarne l'esistenza e i presupposti di deducibilità.
  • La deduzione degli interessi passivi richiede un effettivo finanziamento e una concreta attività economica cui il finanziamento sia funzionalmente collegato; operazioni meramente cartolari o prive di reale finalità economica possono essere disconosciute.

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