Sentenza n. 11523/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad - Pakistan in ordine alla richiesta di appuntamento per l’avvio delle formalità volte al rilascio del visto di ingresso in Italia, a seguito del rilascio dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Alessandria del nulla osta al lavoro subordinato, prot. n. P-AL/L/Q/2023/101889.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo assente una procura alle liti dotata dei requisiti formali necessari per essere fatta valere nello Stato italiano. La decisione è stata assunta in disparte ogni altra questione relativa al silenzio dell’amministrazione. Le spese processuali sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Atto impugnato: silenzio inadempimento dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di appuntamento per l’avvio delle formalità di rilascio del visto d’ingresso, successiva al nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso avverso il silenzio inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad in relazione alla richiesta di appuntamento necessaria per avviare le formalità di rilascio del visto d’ingresso in Italia, dopo il rilascio di un nulla osta al lavoro subordinato da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Alessandria. Nel corso del giudizio, il TAR aveva disposto un adempimento relativo alla procura alle liti. Il ricorrente non ha depositato, entro il termine previsto, una procura munita dei requisiti formali necessari per poter essere fatta valere nello Stato italiano.
Massime di principio
- La mancata produzione, entro il termine assegnato dal giudice, di una procura alle liti munita dei requisiti formali necessari per essere fatta valere nello Stato italiano comporta l’inammissibilità del ricorso, senza necessità di esaminare le ulteriori questioni sostanziali controverse.
- Nel giudizio amministrativo promosso da un soggetto straniero, la procura alle liti deve possedere i requisiti formali necessari per la sua utilizzabilità nell’ordinamento italiano; in mancanza, e qualora il difetto non venga regolarizzato nei termini assegnati, il ricorso è inammissibile.
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