Tribunale, Sentenza T-469/20
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 16 novembre 2022. — Regno dei Paesi Bassi contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Legge dei Paesi Bassi che vieta l’utilizzo del carbone per la produzione di energia elettrica – Chiusura anticipata di una centrale elettrica a carbone – Attribuzione di un’indennità – Decisione di non sollevare obiezioni – Decisione che dichiara l’indennità compatibile con il mercato interno – Assenza di qualificazione espressa come “aiuto di Stato” – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – Ricevibilità – Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1589 – Certezza del diritto. — Causa T-469/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione con cui la Commissione aveva ritenuto compatibile con il mercato interno l’indennità concessa dai Paesi Bassi alla Vattenfall per la chiusura anticipata della centrale Hemweg 8. La Corte del Tribunale afferma che la Commissione non poteva limitarsi a dichiarare la misura compatibile senza stabilire prima se si trattasse di un aiuto di Stato. L’omissione integra sia un vizio di competenza sia una violazione del principio di certezza del diritto.
Aiuti di Stato: il Tribunale annulla la decisione della Commissione che dichiarava compatibile con il mercato interno un’indennità nazionale per la chiusura anticipata di una centrale a carbone, perché la Commissione non si era previamente pronunciata sulla qualificazione della misura come aiuto di Stato.
La questione giuridica
Se una decisione della Commissione adottata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1589 possa dichiarare compatibile con il mercato interno una misura nazionale senza qualificare previamente la misura come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE; e se tale omissione violi il principio della certezza del diritto e comporti incompetenza della Commissione.
Principio di diritto
La Commissione non può dichiarare compatibile con il mercato interno una misura nazionale senza aver prima accertato se essa rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE: l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE e l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589 consentono la declaratoria di compatibilità solo per una misura già qualificata, almeno implicitamente, come aiuto di Stato. Quando la Commissione omette tale qualificazione pur nutrendo dubbi sulla natura della misura, essa eccede le proprie competenze e viola anche la certezza del diritto, perché il destinatario non può conoscere con chiarezza diritti, obblighi e conseguenze in materia di recupero, cumulo e futura applicazione delle norme sugli aiuti.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 107, paragrafi 1 e 3, lettera c), TFUE
- Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589
- Regolamento (UE) n. 651/2014
- Direttiva (UE) 2015/1535
- Articolo 1 del protocollo n. 1 CEDU
Aiuti di Stato e indennità per la chiusura anticipata di una centrale a carbone
La causa riguarda un ricorso di annullamento proposto dal Regno dei Paesi Bassi contro la decisione C(2020) 2998 final della Commissione, adottata il 12 maggio 2020 nel settore degli aiuti di Stato. La misura contestata consisteva in un’indennità di 52,5 milioni di euro concessa alla Vattenfall per la chiusura anticipata della centrale a carbone Hemweg 8, nell’ambito della legge olandese che vietava l’uso del carbone per la produzione di energia elettrica.
Fatti e procedimento amministrativo
I Paesi Bassi avevano notificato alla Commissione il progetto di legge ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, ma non ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. La Commissione, avviato di propria iniziativa l’esame delle informazioni ricevute, aveva chiesto chiarimenti alle autorità nazionali e aveva infine adottato la decisione impugnata, dichiarando la misura compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.
La decisione impugnata conteneva un passaggio significativo: la Commissione osservava di non poter escludere che la misura conferisse un aiuto di Stato, ma aggiungeva che non era necessario trarre una conclusione definitiva sulla qualificazione della misura, poiché essa era comunque compatibile con il mercato interno.
Eccezione di irricevibilità
La Commissione sosteneva che il ricorso fosse irricevibile, poiché la decisione non si sarebbe pronunciata sull’esistenza di un aiuto e non produrrebbe effetti giuridici vincolanti per lo Stato membro. Il Tribunale respinge tale eccezione: ai sensi dell’articolo 263 TFUE, una decisione della Commissione adottata all’esito dell’esame preliminare e che pone fine a tale fase, rifiutando implicitamente di aprire il procedimento formale di indagine ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, costituisce un atto impugnabile. Il fatto che la Commissione non abbia qualificato espressamente la misura come aiuto non elimina la natura decisoria dell’atto, che resta produttivo di effetti giuridici vincolanti.
Motivi di ricorso esaminati dal Tribunale
Il Regno dei Paesi Bassi articolava cinque motivi: violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE quanto all’esistenza di un vantaggio; errore sull’onere della prova; violazione dell’obbligo di motivazione; incompetenza della Commissione a dichiarare compatibile una misura non previamente qualificata come aiuto; violazione della certezza del diritto.
Poiché la Commissione non aveva deciso se la misura costituisse o meno un aiuto, il Tribunale concentra l’analisi sui quarto e quinto motivo.
Ragionamento della Corte: il nesso necessario tra aiuto e compatibilità
Il Tribunale ricorda che l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE consente di considerare compatibili con il mercato interno solo gli "aiuti" destinati a favorire talune attività o regioni. Ne deriva che la valutazione di compatibilità presuppone necessariamente una previa qualificazione della misura come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
La stessa conclusione emerge dall’articolo 4 del regolamento (UE) 2015/1589, che disciplina l’esito dell’esame preliminare e prevede soltanto tre possibili decisioni: constatazione che la misura non costituisce aiuto; constatazione che non vi sono dubbi sulla compatibilità della misura, nei limiti in cui rientri nell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE; avvio del procedimento formale se sussistono dubbi. Il Tribunale osserva che questo sistema non contempla una decisione che si limiti a dichiarare compatibile una misura senza averla prima collocata, almeno implicitamente, nell’ambito dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
Poiché nel caso concreto la Commissione aveva dubbi sulla qualificazione della misura ma aveva scelto di non pronunciarsi, il Tribunale conclude che l’istituzione ha adottato una decisione contraria sia all’articolo 107, paragrafo 3, TFUE sia all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589, eccedendo i limiti delle proprie competenze.
Violazione del principio della certezza del diritto
Il Tribunale accoglie anche il motivo relativo alla certezza del diritto. La decisione impugnata, pur dichiarando la misura compatibile con il mercato interno, non chiariva se essa costituisse un aiuto di Stato; ciò lasciava lo Stato membro in una situazione di incertezza su conseguenze fondamentali, come l’eventuale recupero degli interessi per il periodo di illegalità, l’applicazione delle regole sugli aiuti esistenti e sul cumulo, nonché l’eventuale concessione di ulteriori aiuti per il medesimo progetto.
Il Tribunale sottolinea che un atto amministrativo produttivo di effetti giuridici deve essere chiaro e preciso, così da consentire agli interessati di conoscere esattamente diritti e obblighi. Tale requisito non era soddisfatto, perché la decisione non definiva il presupposto essenziale della sua stessa compatibilità: la natura della misura come aiuto o non aiuto.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale accoglie il quarto e il quinto motivo di ricorso e annulla la decisione della Commissione, senza esaminare gli altri motivi. La Commissione è condannata alle spese.
Principio affermato
Una decisione di non sollevare obiezioni adottata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589 non può limitarsi a dichiarare compatibile con il mercato interno una misura nazionale senza stabilire previamente se essa rientri nell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE; in difetto, la Commissione agisce oltre le sue competenze e viola il principio della certezza del diritto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 16 nov 2022Tribunale, Sentenza T-122/20
- Sentenza · 16 nov 2022Tribunale, Sentenza T-512/21
- Sentenza · 16 nov 2022Corte di giustizia, Ordinanza C-337/22
- Sentenza · 15 nov 2022Corte di giustizia, Sentenza C-646/20
- Sentenza · 17 nov 2022Corte di giustizia, Ordinanza C-569/21
- Sentenza · 17 nov 2022Corte di giustizia, Sentenza C-578/21
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →