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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-578/21

Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 17 November 2022. — Irish Wind Farmers' Association Clg and Others v European Commission. — Appeal – State aid – Article 107(1) TFEU – Article 108(2) and (3) TFEU – Regulation (EU) 2015/1589 – Article 4 – Member State legislation on business property taxation – Methods for valuation of property used to calculate the basis of assessment of the rate payable – Complaint from wind farm operators – Allegation of an under-assessment of the basis of assessment for the business rate payable by fossil fuel electricity producers and, consequently, of a level of business rate of those electricity generators lower than that of other electricity producers due to the choice of valuation method used – Preliminary examination procedure – Decision finding that there is no State aid – No economic and selective advantage – Failure to initiate the formal investigation procedure – Concept of ‘serious difficulties’ – Extent of the European Commission’s investigative duty – Principle of sound administration – Obligation to conduct the investigation procedure diligently and impartially – Scope of review by the General Court of the European Union. — Case C-578/21 P

Giurisprudenza europea62021CJ0578

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’appello di operatori e associazione del settore eolico contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione di non qualificare come aiuto di Stato il diverso metodo di valutazione degli immobili d’impresa applicato in Irlanda ai produttori di elettricità da fonti fossili. Viene ribadito che l’obbligo della Commissione di aprire il procedimento formale scatta solo in presenza di seri dubbi oggettivi, da dimostrare con elementi coerenti. La Corte esclude anche ogni distorsione manifesta delle prove da parte del Tribunale e condanna gli appellanti alle spese.

Aiuti di Stato: la Commissione può chiudere con decisione ex articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 la fase di esame preliminare quando non emergono seri dubbi sull’esistenza di un vantaggio selettivo nel sistema irlandese di tassazione degli immobili d’impresa.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nel ritenere che la Commissione non fosse tenuta ad avviare il procedimento formale di indagine ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE e articolo 4, paragrafo 4, del regolamento 2015/1589, nonostante la complessità tecnica della misura e la durata dell’esame preliminare, e se il Tribunale abbia distorto gli elementi di prova relativi al metodo di valutazione degli immobili e al confronto tra diversi produttori di energia.

Principio di diritto

La Corte conferma che la Commissione può limitarsi alla fase di esame preliminare e concludere che una misura non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE quando, alla luce delle informazioni di cui disponeva o che avrebbe potuto ottenere diligentemente, non emergano seri dubbi; la mera complessità tecnica della misura, la durata dell’istruttoria preliminare o la mancata richiesta di ulteriori informazioni non bastano, da sole, a imporre l’apertura dell’indagine formale. In sede di impugnazione, la Corte non rivede la valutazione fattuale del Tribunale se non in presenza di una distorsione manifesta e precisamente individuata delle prove.

Norme richiamate

  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE
  • Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Regolamento (UE) 2015/1589, articolo 4
  • Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Aiuti di Stato e tassazione degli immobili d’impresa in Irlanda

La pronuncia è resa in un appello contro una sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione di chiudere la fase preliminare senza aprire l’indagine formale in materia di aiuti di Stato. La controversia riguarda il sistema irlandese di business rate applicato agli immobili d’impresa e, in particolare, il metodo di valutazione utilizzato per i siti di produzione elettrica da fonti fossili rispetto a quello applicato ai parchi eolici.

Fatti e procedimento amministrativo

L’Irish Wind Farmers’ Association e altre società del settore eolico avevano presentato un reclamo alla Commissione sostenendo che il metodo di valutazione impiegato dal Valuation Office irlandese producesse una sottovalutazione della base imponibile per gli impianti a fonti fossili, con conseguente aliquota effettiva di business rate inferiore rispetto a quella applicata ad altri produttori di energia. Secondo i ricorrenti, l’esito era un vantaggio economico e selettivo per i produttori da fonti fossili.

La Commissione, dopo una fase di raccolta informazioni con le autorità irlandesi e con il denunciante, ha adottato la decisione C(2019) 5257 final del 9 luglio 2019, ritenendo che la misura non costituisse aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In particolare, ha escluso sia l’esistenza di un vantaggio economico sia quella di un vantaggio selettivo.

Decisione del Tribunale

Dinanzi al Tribunale i ricorrenti avevano invocato un solo motivo, articolato in cinque parti, fondato sulla violazione dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento 2015/1589: a loro avviso, la Commissione avrebbe dovuto aprire il procedimento formale perché si trovava dinanzi a serie difficoltà. Il Tribunale ha respinto tutte le censure e ha confermato la decisione della Commissione.

Questioni sollevate in appello

In appello i ricorrenti hanno dedotto due motivi.

  • Il primo riguardava l’asserita violazione dell’articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE e dell’articolo 4, paragrafi 2 e 4, del regolamento 2015/1589: secondo gli appellanti, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che non vi fossero serie difficoltà tali da imporre l’apertura dell’indagine formale.
  • Il secondo motivo lamentava una distorsione degli elementi di prova da parte del Tribunale, in particolare nella individuazione della misura contestata e nell’apprezzamento di alcuni documenti tecnici e delle comparazioni tra impianti eolici e impianti a fonti fossili.

Quadro normativo richiamato

La Corte richiama anzitutto l’articolo 4 del regolamento (UE) 2015/1589, che disciplina l’esame preliminare delle notifiche: la Commissione può dichiarare che una misura non costituisce aiuto, può non sollevare obiezioni oppure deve aprire il procedimento formale di indagine quando emergano dubbi sulla compatibilità. Vengono inoltre richiamati gli articoli 107, paragrafo 1, e 108, paragrafi 2 e 3, TFUE, nonché le norme processuali sull’appello e sulla censura per distorsione delle prove.

Ragionamento della Corte sul primo motivo

La Corte ribadisce la propria giurisprudenza secondo cui il procedimento ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE è essenziale ogni volta che la Commissione incontri serie difficoltà nel determinare se una misura costituisca aiuto o se sia compatibile con il mercato interno. La Commissione può fermarsi alla fase preliminare solo quando sia in grado di escludere tali difficoltà sulla base di un esame diligente e imparziale.

Tuttavia, spetta al ricorrente dimostrare l’esistenza di difficoltà serie mediante un insieme concordante di indizi oggettivi. La Corte sottolinea anche che la valutazione riguarda le informazioni effettivamente disponibili alla Commissione e quelle che avrebbero potuto esserlo se la Commissione avesse chiesto elementi pertinenti nel corso dell’istruttoria; non si pretende però che l’istituzione vada a cercare, di propria iniziativa, qualsiasi informazione astrattamente collegata al caso.

Applicando questi principi, la Corte respinge tutte le censure del primo motivo:

  • non è errata la valutazione del Tribunale secondo cui il comportamento della Commissione rispetto alle richieste di informazioni alle autorità irlandesi non rivelava un obbligo di inviare ulteriori richieste;
  • non è corretto sostenere che la Commissione dovesse trattare in modo identico l’assenza di risposte delle autorità pubbliche e le carenze informative del denunciante;
  • la durata della fase preliminare, pur rilevante come possibile indizio, non basta da sola a dimostrare serie difficoltà, specie se spiegata dall’intensità degli scambi tra Commissione e denunciante;
  • la complessità tecnica della misura non impone automaticamente l’apertura dell’indagine formale, potendo la Commissione affrontare questioni tecniche con lo Stato membro durante la fase preliminare;
  • il richiamo alla prassi decisionale precedente della Commissione nel Regno Unito non è decisivo, perché la qualificazione di una misura come aiuto va valutata solo alla luce dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e non di una prassi anteriore.

Ragionamento della Corte sul secondo motivo

Quanto alla denunciata distorsione delle prove, la Corte ricorda che in appello la censura è ammissibile solo se il ricorrente indica con precisione gli elementi asseritamente distorti e dimostra una falsificazione manifesta ricavabile dagli atti, senza necessità di una nuova valutazione del merito.

Nel caso di specie, la Corte ritiene che gli appellanti si limitino in sostanza a contestare l’apprezzamento dei fatti e la rilevanza attribuita dal Tribunale a determinati documenti, senza individuare con precisione una distorsione manifesta. In particolare:

  • l’identificazione della misura contestata non è attaccata con sufficiente precisione;
  • il richiamo al principio del "stand back and look" non evidenzia errori manifesti;
  • l’uso del NAV per megawatt come parametro non rivela alcuna distorsione, ma solo una valutazione di irrilevanza compiuta dal Tribunale;
  • le osservazioni sulle valutazioni degli aerogeneratori e sui dati relativi ai business rate rientrano nell’apprezzamento di fatto non censurabile in appello in assenza di distorsione.

Decisione e dispositivo

La Corte respinge integralmente l’appello. Conferma quindi che la Commissione non era tenuta ad avviare il procedimento formale di indagine, poiché gli appellanti non hanno dimostrato che la decisione di chiudere la fase preliminare fosse stata adottata nonostante serie difficoltà oggettive. Le spese sono poste a carico degli appellanti, in quanto soccombenti.

Principi affermati

La sentenza ribadisce tre punti di rilievo pratico:

  • la soglia delle "serie difficoltà" è oggettiva e richiede elementi concordanti, non mere congetture o una complessa discussione tecnica;
  • la Commissione deve esaminare con diligenza e imparzialità i dati pertinenti, ma non è obbligata a cercare d’ufficio qualsiasi informazione astrattamente utile;
  • in appello, la Corte di giustizia non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella del Tribunale se non in presenza di una distorsione manifesta e precisamente provata.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statotassazione localeenergia elettricacontrollo giurisdizionale degli atti della commissioneprocedimento amministrativo europeo

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