Corte di giustizia, Ordinanza C-569/21
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 17 novembre 2022. — Ministero dell'Interno e Presidenza del Consiglio dei ministri contro PF. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, paragrafo 2, articolo 4, paragrafo 1, e articolo 6, paragrafo 1 – Divieto di discriminazioni basate sull’età – Normativa nazionale che fissa un limite di età massima a 30 anni per l’assunzione dei commissari tecnici psicologi – Giustificazioni. — Causa C-569/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in ordinanza, ha affrontato un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano relativo al limite di età per l’accesso al concorso da commissario tecnico psicologo della Polizia di Stato. Ha ritenuto che il divieto di partecipazione per chi abbia compiuto 30 anni costituisca una discriminazione diretta basata sull’età. Tale limite non è giustificato né come requisito essenziale e determinante per l’attività lavorativa, né come misura proporzionata ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2000/78.
Discriminazione fondata sull’età: illegittimità del limite massimo di 30 anni per partecipare al concorso per commissario tecnico psicologo della Polizia di Stato.
La questione giuridica
Se la direttiva 2000/78/CE, letta alla luce dell’articolo 21 della Carta, osti a una normativa nazionale che fissa a 30 anni il limite massimo di età per partecipare a un concorso per l’assunzione di psicologi nella Polizia di Stato; in particolare, se tale limite possa essere giustificato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, o dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato che gli articoli 2, paragrafo 2, 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, letti alla luce dell’articolo 21 della Carta, ostano a una normativa nazionale che impone un limite massimo di età di 30 anni per partecipare a un concorso volto ad assumere psicologi nella Polizia di Stato. Il limite integra una discriminazione diretta basata sull’età; non è giustificabile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, perché le funzioni dello psicologo di polizia sono essenzialmente tecnico-scientifiche e non richiedono capacità fisiche particolari come requisito essenziale e determinante; non è giustificabile neppure ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, poiché non risulta legato, in modo appropriato e necessario, a una finalità legittima di politica sociale, di formazione o a un ragionevole periodo di servizio prima del pensionamento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 2000/78/CE
- Articolo 1 della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 2 della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
Limite di età per il concorso da commissario tecnico psicologo della Polizia di Stato
La pronuncia interviene in un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato (Italia) nell’ambito di una controversia tra Ministero dell’Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri e un candidato escluso da un concorso per psicologi della Polizia di Stato per aver superato il limite massimo di età di 30 anni. La Corte decide con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, ritenendo la questione risolvibile sulla base della giurisprudenza già esistente.
Fatti e procedimento principale
Il Ministero dell’Interno aveva indetto un concorso per 19 posti di commissario tecnico psicologo della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato. Il bando, in applicazione della normativa nazionale, richiedeva che i candidati non avessero compiuto i 30 anni, salvo alcune ipotesi derogatorie. PF, nato nel 1986, era stato escluso per il superamento del limite di età; aveva quindi impugnato il bando e il regolamento ministeriale dinanzi al TAR Lazio, che aveva accolto il ricorso ritenendo il limite irragionevole e contrario alla direttiva 2000/78. In appello, il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte se la disciplina nazionale fosse compatibile con il diritto dell’Unione.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto la direttiva 2000/78/CE, in particolare:
- il considerando 18, relativo alle esigenze operative delle forze di polizia;
- il considerando 23, sui casi strettamente limitati in cui una caratteristica collegata all’età può costituire un requisito essenziale e determinante;
- gli articoli 1 e 2, sulla nozione di discriminazione;
- l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sul campo di applicazione in materia di accesso all’occupazione;
- l’articolo 4, paragrafo 1, sui requisiti essenziali e determinanti per lo svolgimento dell’attività;
- l’articolo 6, paragrafo 1, sulla giustificazione delle disparità di trattamento collegate all’età. Viene inoltre richiamato l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La Corte esclude invece la pertinenza dell’articolo 3 TUE e dell’articolo 10 TFUE per la soluzione della controversia.
Inquadramento della misura nazionale
La Corte osserva che la disposizione nazionale che impedisce a chi abbia compiuto 30 anni di partecipare al concorso incide sulle condizioni di assunzione e quindi rientra nel campo di applicazione della direttiva 2000/78. La regola crea una disparità di trattamento direttamente basata sull’età, poiché tratta in modo meno favorevole persone che si trovano in situazione analoga soltanto in ragione dell’età anagrafica.
Esclusione della giustificazione ex articolo 4, paragrafo 1
La Corte esamina poi se il limite di età possa essere giustificato in quanto connesso a un requisito essenziale e determinante per l’attività lavorativa. Richiamando la propria giurisprudenza sui corpi di polizia, ricorda che l’esigenza di capacità fisiche particolari può giustificare limiti di età quando le funzioni implichino protezione di persone e beni, arresto di autori di reati e pattugliamento. Tuttavia, nel caso degli psicologi della Polizia di Stato, il giudice del rinvio ha descritto mansioni essenzialmente tecnico-scientifiche, con eventuale impiego operativo solo eccezionale e comunque entro tali funzioni tecniche. Per questo motivo, il possesso di capacità fisiche particolari non è un requisito essenziale e determinante ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1. La Corte aggiunge che nessun altro elemento del fascicolo mostra che una diversa caratteristica legata all’età possa avere tale funzione essenziale. Ne consegue l’incompatibilità della norma con l’articolo 4, paragrafo 1, senza bisogno di un ulteriore esame di finalità e proporzionalità.
Esclusione della giustificazione ex articolo 6, paragrafo 1
La Corte passa quindi alla possibile giustificazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1. Rileva che la normativa nazionale non indica la finalità perseguita dal limite di 30 anni, ma afferma che ciò non esclude automaticamente la possibilità di giustificazione: occorre valutare il contesto complessivo della misura. Le possibili finalità legittime richiamabili sono quelle di politica sociale, di mercato del lavoro o di formazione professionale. Anche ipotizzando che il limite sia collegato alla formazione richiesta o alla necessità di assicurare un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento, la misura non risulta appropriata né necessaria. Da un lato, la Corte non dispone di elementi che dimostrino che il limite sia adatto a garantire la formazione degli psicologi di polizia; dall’altro, l’età pensionabile del personale della Polizia di Stato è fissata a 61 anni, sicché chi entrasse in servizio dopo i 30 anni avrebbe comunque un periodo significativo di impiego. Inoltre, non essendo le funzioni caratterizzate da particolari esigenze fisiche, non vi è una ragione sufficiente per anticipare in modo così marcato il limite di accesso.
Decisione
La Corte conclude che gli articoli 2, paragrafo 2, 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, letti alla luce dell’articolo 21 della Carta, ostano a una normativa nazionale che fissa a 30 anni il limite massimo di età per partecipare a un concorso diretto ad assumere psicologi in seno alla Polizia di Stato. Le spese restano rimesse al giudice nazionale, trattandosi di incidente nel procedimento principale.
Principio affermato
Per l’accesso a funzioni di psicologo nella Polizia di Stato non può essere imposto un limite massimo di età di 30 anni, salvo una giustificazione concreta e proporzionata che nel caso di specie non sussiste. La mera appartenenza alla Polizia non basta a trasformare le capacità fisiche in requisito essenziale per un ruolo tecnico-scientifico; e l’esigenza di un ragionevole periodo di servizio prima del pensionamento, fissato a 61 anni, non giustifica la misura.
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