Corte di giustizia, Sentenza C-646/20
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 novembre 2022. — Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht contro TB. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale – Divorzio – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 2, punto 4, e articolo 21 – Nozione di “decisione” – Riconoscimento, in uno Stato membro, di uno scioglimento del matrimonio convenuto in un accordo tra i coniugi e pronunciato da un ufficiale dello stato civile di un altro Stato membro – Criterio che consente di accertare l’esistenza di una “decisione”. — Causa C-646/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il divorzio consensuale extragiudiziale pronunciato da un ufficiale dello stato civile italiano rientra nella nozione di "decisione" del regolamento Bruxelles II bis, purché l’autorità pubblica compia un controllo sostanziale sulle condizioni del divorzio. Ne consegue il riconoscimento automatico negli altri Stati membri, senza necessità di un procedimento di riconoscimento preventivo. La seconda questione, relativa agli atti pubblici e agli accordi, è rimasta assorbita.
Riconoscimento nel Regolamento Bruxelles II bis del divorzio consensuale extragiudiziale pronunciato da un ufficiale dello stato civile come "decisione"
La questione giuridica
Se un atto di divorzio redatto da un ufficiale dello stato civile italiano, a seguito di accordo tra i coniugi confermato davanti a lui e nel rispetto delle condizioni previste dal diritto italiano, costituisca una "decisione" ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del regolamento (CE) n. 2201/2003, e quindi sia automaticamente riconoscibile ex articolo 21, paragrafo 1; in subordine, se possa applicarsi l’articolo 46 del medesimo regolamento agli atti pubblici e agli accordi.
Principio di diritto
Ai fini del regolamento Bruxelles II bis, costituisce "decisione" anche l’atto di divorzio redatto da un ufficiale dello stato civile di uno Stato membro, quando tale autorità sia legalmente competente a pronunciare il divorzio e svolga un esame di merito sulle condizioni previste dal diritto nazionale, in particolare sul consenso libero e informato dei coniugi e sui presupposti legali dell’accordo; di conseguenza, tale atto è riconosciuto automaticamente negli altri Stati membri ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, salvo i motivi tassativi di non riconoscimento dell’articolo 22. Non occorre ricorrere all’articolo 46 perché esso riguarda gli atti pubblici e gli accordi che non sono "decisioni".
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 1 del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 2, punti 1, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 21 del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 22 del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 25 del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 39 del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 46 del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Regolamento (UE) 2019/1111
- Articolo 30 del regolamento (UE) 2019/1111
- Articolo 65 del regolamento (UE) 2019/1111
- Articolo 100, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1111
- Articolo 104, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1111
- Articolo 67 TFUE
- Articolo 81 TFUE
- Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, articolo 25
- Articolo 107 del FamFG
- Articolo 12 del decreto-legge n. 132/2014
Riconoscimento del divorzio extragiudiziale come "decisione" ai sensi del regolamento Bruxelles II bis
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof in una controversia tra l’autorità berlinese di vigilanza dello stato civile e TB, in merito alla trascrizione in Germania di un divorzio ottenuto in Italia davanti a un ufficiale dello stato civile ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 132/2014. La questione centrale era se tale divorzio dovesse essere riconosciuto come "decisione" ai fini del regolamento (CE) n. 2201/2003 (Bruxelles II bis).
Fatti e procedimento principale
TB, cittadina tedesca e italiana, e RD, cittadino italiano, avevano celebrato matrimonio a Berlino. Successivamente hanno avviato in Italia una procedura di divorzio extragiudiziale davanti all’ufficiale dello stato civile di Parma, con più comparizioni e conferma delle dichiarazioni richieste dalla normativa italiana. L’ufficiale ha poi rilasciato il certificato di cui all’articolo 39 del regolamento Bruxelles II bis, attestando il divorzio con effetto dal 15 febbraio 2018.
TB ha chiesto la trascrizione del divorzio nel registro dei matrimoni di Berlino. L’autorità tedesca ha ritenuto necessario un previo riconoscimento ai sensi dell’articolo 107 del FamFG; il Ministero berlinese della Giustizia ha invece rigettato la domanda di riconoscimento sul presupposto che non si trattasse di una decisione da riconoscere. La controversia è quindi giunta al Bundesgerichtshof.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:
- se un atto di divorzio redatto da un ufficiale dello stato civile italiano, sulla base di un accordo dei coniugi, costituisca una "decisione" ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del regolamento Bruxelles II bis;
- in caso negativo, se tale atto possa comunque rientrare nel regime degli atti pubblici e degli accordi di cui all’articolo 46 del medesimo regolamento.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 2, punto 4, del regolamento Bruxelles II bis, che definisce la nozione di "decisione" in materia di divorzio;
- l’articolo 21, che prevede il riconoscimento automatico delle decisioni pronunciate in uno Stato membro;
- l’articolo 22, che elenca tassativamente i motivi di non riconoscimento;
- l’articolo 46, relativo agli atti pubblici e agli accordi aventi efficacia esecutiva;
- il regolamento (UE) 2019/1111 (Bruxelles II ter), in particolare il considerando 14 e gli articoli 30 e 65, utilizzati come chiarimento interpretativo e indice di continuità normativa.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che i termini del regolamento devono essere interpretati autonomamente e in modo uniforme in tutta l’Unione, alla luce del testo, del contesto e degli obiettivi del regolamento. Il sistema di Bruxelles II bis mira a favorire il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia matrimoniale, limitando al minimo i motivi di non riconoscimento.
La Corte osserva che la nozione di "decisione" di cui all’articolo 2, punto 4, è formulata in termini ampi e comprende ogni decisione di divorzio, a prescindere dalla denominazione, emessa dal giudice di uno Stato membro; letta insieme alla nozione ampia di "autorità giurisdizionale" di cui all’articolo 2, punto 1, essa può ricomprendere anche autorità extragiudiziali, purché competenti in materia di divorzio secondo il diritto nazionale.
Elemento decisivo è però il grado di controllo esercitato dall’autorità pubblica. Richiamando la giurisprudenza precedente, in particolare Sahyouni e Solo Kleinmotoren, la Corte afferma che non bastano atti meramente privati o accordi ai quali l’autorità si limiti a dare atto: l’autorità deve compiere un esame di merito sulle condizioni del divorzio, compreso il carattere libero e informato del consenso e la conformità dell’accordo alle condizioni legali.
Nel caso italiano, l’ufficiale dello stato civile deve ricevere personalmente le dichiarazioni dei coniugi in due momenti separati, verificare che il consenso sia valido, libero e informato, accertare che l’accordo riguardi solo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e che non vi siano figli minori o altre categorie protette previste dalla legge; inoltre, può rifiutare il divorzio se tali condizioni non sono soddisfatte. Per la Corte, questo controllo sostanziale è sufficiente a qualificare l’atto come "decisione".
Il regolamento Bruxelles II ter viene utilizzato come conferma sistematica: il suo considerando 14 distingue espressamente le decisioni dagli atti pubblici e dagli accordi meramente privati e chiarisce che l’approvazione dell’accordo a seguito di esame di merito rientra nella nozione di decisione. La Corte vede in ciò una continuità interpretativa, non una nuova disciplina.
Decisione della Corte
La Corte afferma che un atto di divorzio redatto da un ufficiale dello stato civile di uno Stato membro, contenente un accordo di divorzio concluso e confermato dai coniugi nel rispetto della normativa nazionale, costituisce una "decisione" ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del regolamento Bruxelles II bis. Di conseguenza, esso deve essere riconosciuto automaticamente negli altri Stati membri ex articolo 21, paragrafo 1, salvo i motivi di non riconoscimento dell’articolo 22.
Poiché la prima questione viene accolta, la Corte dichiara di non dover rispondere alla seconda questione relativa all’articolo 46.
Principi affermati
La sentenza precisa che:
- la nozione di "decisione" in materia di divorzio non si limita agli atti giudiziari in senso stretto;
- può includere un provvedimento extragiudiziale se adottato da un’autorità pubblica competente che eserciti un controllo di merito;
- i divorzi fondati su accordi meramente privati, senza tale controllo, restano esclusi;
- la circolazione nell’Unione di tali atti è regolata dal regime delle "decisioni" e non da quello degli atti pubblici e degli accordi.
Ricadute operative
Per gli operatori italiani e tedeschi, la pronuncia significa che il divorzio consensuale extragiudiziale italiano ex articolo 12 del decreto-legge n. 132/2014 produce, in linea di principio, effetti riconoscibili negli altri Stati membri senza necessità di un previo procedimento di riconoscimento, quando ricorrano i presupposti del regolamento Bruxelles II bis. In pratica, l’iscrizione o trascrizione nello stato civile dello Stato membro richiesto non può essere subordinata a un controllo ulteriore di riconoscimento, salvo i limitati motivi ostativi previsti dal regolamento.
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