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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-337/22

Ordinanza della Corte del 16 novembre 2022. — Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale contro Nowhere Co. Ltd. — Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Ammissione dell’impugnazione. — Causa C-337/22 P

Giurisprudenza europea62022CO0337

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in sede di filtro delle impugnazioni, ha ammesso il ricorso dell’EUIPO contro una sentenza del Tribunale in materia di opposizione a marchio UE basata su diritti anteriori britannici non registrati. Ha ritenuto che la domanda di ammissione dimostrasse sufficientemente l’esistenza di una questione importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione. Le spese sono state riservate.

Ammissione di un’impugnazione dell’EUIPO in materia di marchio UE: rilevanza temporale del diritto anteriore britannico in un’opposizione dopo il recesso del Regno Unito

La questione giuridica

Se l’impugnazione dell’EUIPO contro la sentenza del Tribunale che ha annullato la decisione della commissione di ricorso in un’opposizione fondata su diritti anteriori britannici non registrati sollevi una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, in particolare quanto alla data rilevante per valutare la validità/attualità del diritto anteriore e l’interesse dell’opponente quando il periodo transitorio del recesso del Regno Unito è scaduto nel corso del procedimento amministrativo.

Principio di diritto

L’impugnazione è ammessa quando la domanda di ammissione espone in modo chiaro e preciso il motivo di ricorso, individua la questione di diritto e dimostra, con elementi concreti, che essa eccede il caso concreto e presenta importanza per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Nel caso di specie, l’EUIPO ha sufficientemente dimostrato che la sentenza impugnata solleva una questione importante circa la data e le circostanze da considerare per valutare, in un’opposizione dinanzi all’EUIPO, l’interesse dell’opponente e la necessità di tener conto del diritto anteriore britannico quando tale diritto si estingue ex nunc nel corso del procedimento a seguito della fine del periodo transitorio del recesso del Regno Unito.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 170 bis del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articoli 126 e 127 dell’accordo di recesso
  • Articolo 50, paragrafo 3, TUE
  • Direttiva (UE) 2015/2436

Ammissione dell’impugnazione in materia di marchio dell’Unione europea e recesso del Regno Unito

L’ordinanza riguarda un’impugnazione proposta dall’EUIPO contro la sentenza del Tribunale del 16 marzo 2022, Nowhere/EUIPO – Ye (APE TEES), relativa a un’opposizione in materia di marchio dell’Unione europea. La Corte è chiamata, in questa fase, solo a decidere sull’ammissione dell’impugnazione ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto.

Partes e oggetto del contenzioso

L’EUIPO chiede l’annullamento della sentenza con cui il Tribunale ha annullato la decisione della seconda commissione di ricorso del 10 febbraio 2021, resa in un procedimento di opposizione tra Nowhere Co. Ltd e il sig. Ye, e ha respinto il ricorso per il resto. La vicenda ruota attorno alla possibilità di fondare l’opposizione su marchi anteriori britannici non registrati nel contesto del recesso del Regno Unito dall’Unione.

Normativa rilevante

La Corte richiama innanzitutto il meccanismo di filtro previsto da:

  • articolo 58 bis dello Statuto della Corte;
  • articoli 170 bis e 170 ter del regolamento di procedura.

Nel merito della controversia richiamata dall’EUIPO, sono citati anche:

  • articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario;
  • articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009;
  • articoli 126 e 127 dell’accordo di recesso;
  • articolo 50, paragrafo 3, TUE;
  • direttiva (UE) 2015/2436.

Questione posta con la domanda di ammissione

L’EUIPO sostiene che la sentenza impugnata solleva una questione importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione, poiché occorre stabilire:

  • se, in un procedimento di opposizione davanti all’EUIPO, il diritto anteriore debba essere valido al momento della decisione finale oppure alla data di deposito della domanda di marchio UE;
  • quale rilievo abbia l’estinzione ex nunc del diritto anteriore nel corso del procedimento;
  • se l’interesse dell’opponente al successo dell’opposizione possa fondarsi su un conflitto verificatosi solo nel periodo tra il deposito della domanda e la fine del periodo transitorio.

L’EUIPO deduce inoltre una presunta divergenza rispetto alla giurisprudenza sul rapporto tra procedimenti amministrativi in materia di marchi UE e azioni per contraffazione, nonché rispetto ai principi di territorialità e di unità del marchio dell’Unione.

Ragionamento della Corte sull’ammissibilità

La Corte ricorda che, nei casi soggetti all’articolo 58 bis, spetta al ricorrente dimostrare che la questione sollevata è effettivamente importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La domanda di ammissione deve quindi indicare con precisione:

  • il motivo di impugnazione;
  • la questione giuridica;
  • la ragione per cui tale questione è importante;
  • l’incidenza dell’errore denunciato sull’esito della sentenza impugnata.

Nel caso concreto, la Corte rileva che l’EUIPO ha individuato con sufficiente precisione il proprio motivo unico, fondato sull’asserita violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, e ha spiegato perché la soluzione adottata dal Tribunale avrebbe inciso in modo decisivo sul dispositivo della sentenza impugnata.

La Corte osserva inoltre che la questione dedotta dall’EUIPO oltrepassa il caso specifico, perché riguarda in generale l’incidenza dell’estinzione di un diritto anteriore nel corso di un procedimento di opposizione o di nullità dinanzi all’EUIPO, con possibili riflessi su altri diritti anteriori e su altri contesti applicativi del diritto dei marchi.

Decisione

La Corte conclude che la domanda di ammissione dell’impugnazione dimostra sufficientemente l’esistenza di una questione importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’impugnazione è ammessa integralmente.

Spese

Poiché il procedimento prosegue nel merito, la Corte dispone che le spese siano riservate.

Principio desumibile dall’ordinanza

Ai fini dell’ammissione dell’impugnazione ex articolo 58 bis dello Statuto, non basta invocare in astratto l’importanza sistemica della questione: occorre però, come avvenuto nel caso di specie, spiegare in modo concreto come l’errore denunciato e la questione di diritto prospettata superino i confini della controversia individuale e incidano sulla coerenza dell’ordinamento dell’Unione.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell’unione europeaopposizione e nullitàproprietà intellettualerecesso del regno unitoammissione delle impugnazioni

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