Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 502/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202502828

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale ordinario

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario. In via preliminare, il Collegio ha rilevato un vizio della procura alle liti: essa era stata rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, riprodotta informaticamente e notificata insieme al ricorso, ma non indicava l'oggetto del giudizio, la parte resistente, l'autorità giudiziaria o altri elementi idonei a identificare la controversia. Il TAR ha esaminato se la procura potesse considerarsi validamente apposta in calce al ricorso ai sensi delle regole tecniche del processo amministrativo telematico, se il vizio fosse sanabile mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., e se ricorressero i presupposti per l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto inidonea la procura, poiché la validità della procura speciale genericamente formulata e apposta in calce al ricorso si fonda, secondo la giurisprudenza, sulla relazione fisica e sull'incorporazione materiale tra procura e ricorso. Tale presupposto non ricorre quando la procura è redatta su supporto analogico e il ricorso è un documento informatico distinto: la possibilità di considerare la procura apposta in calce secondo le regole tecniche del PAT attiene alle modalità di certificazione dell'autografia e non elimina l'esigenza che la procura separata contenga elementi sufficienti a identificare la lite. Il vizio non è stato ritenuto ordinariamente sanabile mediante rinnovazione, essendo la procura speciale requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso, secondo l'Adunanza Plenaria n. 11 del 2025. Tuttavia, il Collegio ha riconosciuto l'errore scusabile, ravvisando oggettive ragioni di incertezza normativa e giurisprudenziale esistenti prima del chiarimento dell'Adunanza Plenaria. Ha quindi assegnato alle ricorrenti un termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare una procura idonea, recante l'esaustiva indicazione degli elementi identificativi del giudizio, e ha fissato la camera di consiglio per la prosecuzione al 14 luglio 2026. Nessuna decisione definitiva è stata assunta sull'azione di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale è stata adottata l'ordinanza.

  • art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.

    Richiede che il difensore che sottoscrive il ricorso sia munito di procura speciale.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La disposizione disciplina quando la procura separata può considerarsi apposta in calce ai fini delle regole tecniche del processo amministrativo telematico, senza escludere la necessità di elementi identificativi della controversia quando manca l'incorporazione materiale dei documenti.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiamato in combinato disposto con l'art. 182, comma 2, c.p.c. per la sanabilità del vizio della procura; il TAR esclude la rinnovazione ordinaria della procura speciale mancante o inidonea quando il requisito non sussiste al momento della proposizione.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Richiamato quale disposizione sulla regolarizzazione della procura, ritenuta non applicabile per sanare il difetto originario del requisito di ammissibilità del ricorso.

  • art. 37 c.p.a.

    Consente eccezionalmente la rimessione in termini quando obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, senza colpa della parte, abbia reso più difficile l'esercizio della difesa; il beneficio è stato concesso per l'incertezza precedente al chiarimento dell'Adunanza Plenaria.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità delle parti.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati in materia di tutela dei dati personali a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando la procura speciale è redatta su foglio analogico separato dal ricorso nativo digitale, la sua trasmissione o il suo deposito telematico unitamente al ricorso non rende automaticamente valida una procura priva di elementi identificativi della controversia: manca infatti l'incorporazione materiale sulla quale si fonda la validità della procura genericamente formulata apposta in calce o a margine del ricorso.
  • La qualificazione della procura separata come procura apposta in calce secondo le regole tecniche del processo amministrativo telematico riguarda le modalità di certificazione dell'autografia e non determina, di per sé, il contenuto minimo necessario della procura speciale.
  • La procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso e deve sussistere al momento della proposizione della domanda; il suo difetto originario non è ordinariamente sanabile mediante la rinnovazione prevista dagli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
  • L'errore scusabile può essere riconosciuto, in via eccezionale, quando al momento del rilascio della procura sussistano obiettive ragioni di incertezza normativa e giurisprudenziale sulla validità della procura separata generica, purché l'errore non sia imputabile alla parte e siano rispettati la parità delle parti e il carattere perentorio del termine assegnato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.