Cassazione Penale, Sentenza n. 2802/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Trieste che confermava il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato (art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000). L'impugnazione denunciava tre questioni principali: (1) incompetenza territoriale del Tribunale di Trieste e errata applicazione dell'art. 12 c.p.p., con riferimento alla consumazione protratta del reato di indebita compensazione e a presunte connessioni con indagini in altra sede; (2) nullità del decreto di sequestro per avere il G.I.P. integrato e non rinnovato un decreto originario che era stato annullato; (3) insufficienza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, deducendo che le verifiche dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza non erano supportate da consulenza tecnica o parere del MISE, che i corsi erano svolti in "aula virtuale" e che le fatture erano documentate, contabilizzate e saldate, nonché che le somme sequestrate derivavano da nuova finanza o accrediti di terzi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché proposti da difensori non iscritti nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori al momento del deposito dell'atto (la successiva nomina dell'avvocato abilitato non sanava il vizio). La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la conversione dell'atto in ricorso per cassazione non consente di derogare ai requisiti formali richiesti (art. 613 c.p.p.). Ha inoltre precisato che il rimedio contro le ordinanze che decidono istanze di riesame reale è il ricorso per cassazione (art. 325 c.p.p.). Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; ciascun ricorrente è stato condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo ravvisata colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74/2000, art. 10‑quater
norma richiamata quale fattispecie penale sottostante il sequestro (indebita compensazione/abuso del credito d'imposta per formazione 4.0). La Corte non ha valutato nel merito l'accertamento del reato perché ha deciso per inammissibilità processuale.
cod. proc. pen., art. 12
richiamato dai ricorrenti in relazione alla competenza territoriale; la Corte di Cassazione non è entrata nel merito della questione di competenza, avendo dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi formali.
cod. proc. pen., art. 325
indica il rimedio esperibile contro le ordinanze che decidono istanze di riesame reale; la Corte ne ha tratto conferma della legittimità della conversione dell'appello in ricorso per cassazione.
cod. proc. pen., art. 613
richiamato dalla Corte quale fondamento per dichiarare l'inammissibilità per difensore non iscritto nell'albo speciale; la conversione non sanava il difetto formale.
cod. proc. pen., art. 616
predispone l'obbligo di sostenere le spese processuali da parte del ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte ha applicato tale norma.
Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
richiamata in relazione alla possibilità di assoggettare a pagamento equitativo alla Cassa delle ammende il ricorrente non gravemente colpevole; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 in via equitativa.
Massime di principio
- Per gli atti diretti alla Corte di Cassazione è essenziale che il difensore sia iscritto nell'albo speciale al momento del deposito: la nomina successiva non sanerà il vizio e determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La conversione di un atto d'impugnazione in ricorso per cassazione non può derogare ai requisiti formali e sostanziali previsti per il ricorso; il principio di conservazione degli atti non giustifica l'assenza dei requisiti specifici.
- Questioni di merito (competenza territoriale, validità del decreto di sequestro, fumus commissi delicti e periculum) possono risultare ininfluenti se l'impugnazione viene dichiarata inammissibile per vizi processuali formali.
- Nel caso di misure reali (sequestro preventivo finalizzato alla confisca) i presupposti sostanziali devono essere adeguatamente motivati nel decreto; tuttavia, tali considerazioni saranno esaminate solo se l'impugnazione è ammissibile.
- Chi impugna deve curare non solo il contenuto sostanziale dei motivi ma anche la forma e i requisiti procedurali (competenze del difensore, corretto mezzo di impugnazione), altrimenti si rischia la perdita automatica della posizione processuale con condanna alle spese.
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