Cassazione Civile, Ordinanza n. 05153/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso per regolamento di competenza, ha cassato la decisione del Tribunale di Roma nella parte in cui aveva declinato la competenza e ha dichiarato competente il Tribunale di Roma, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta. Le spese del giudizio di regolamento sono state rimesse al giudice del merito.
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di pagamento di compensi per prestazioni stragiudiziali rese da un avvocato in favore di un collega, in relazione al recupero di onorari dovuti per un diverso giudizio. Il giudizio era stato introdotto davanti al Tribunale di Roma. Il convenuto aveva eccepito l'incompetenza di quel tribunale, indicando come foro competente il Tribunale di Tivoli; il Tribunale di Roma, però, ha accolto l'eccezione e si è dichiarato incompetente in favore del Tribunale di Velletri. Con il regolamento di competenza il ricorrente ha dedotto: 1) l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza perché formulata in modo asseritamente non specifico; 2) la violazione degli artt. 18, 20 e 38 c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., perché il Tribunale di Roma aveva indicato erroneamente Velletri quale foro competente pur non essendo tale foro mai stato indicato dalla controparte; 3) la violazione delle norme sulla competenza territoriale e sulla prova del domicilio, sostenendo che il convenuto aveva il domicilio professionale a Roma, presso il suo studio, e che dunque Roma era il foro generale competente. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi: la contestazione del convenuto era sufficientemente specifica e l'indicazione di Velletri era solo un errore materiale emendabile dal giudice di merito. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che per un avvocato, in una controversia relativa a compensi professionali, il domicilio ai fini dell'art. 18 c.p.c. coincide presumibilmente con lo studio professionale, salvo prova contraria; poiché lo studio del convenuto era a Roma, competente era il Tribunale di Roma. È stato inoltre escluso che potesse operare il foro del consumatore, trattandosi di lite tra professionisti per compensi professionali.
Norme richiamate
art. 18 c.p.c.
Individua il foro generale della persona fisica nel luogo di residenza o domicilio del convenuto; nel caso di un avvocato, in una lite sui compensi professionali, il domicilio professionale può presumersi coincidere con lo studio professionale.
art. 20 c.p.c.
Richiamato come foro facoltativo in relazione al luogo di insorgenza dell'obbligazione, ma nel caso concreto la relativa eccezione è stata ritenuta specificamente formulata e non inammissibile.
art. 38 c.p.c.
Norma richiamata ai fini dell'eccezione e della verifica della competenza territoriale.
art. 2727 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni semplici per sostenere la prova del luogo rilevante ai fini della competenza.
art. 2729 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni semplici per sostenere la prova del domicilio del convenuto.
art. 43 c.c.
Definisce il domicilio come il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi; la Corte lo usa per collegare il domicilio professionale dello studio dell'avvocato al foro competente.
art. 143 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne faccia una specifica applicazione decisoria autonoma.
art. 44 c.c.
Richiamato nel terzo motivo tra le norme asseritamente violate, senza autonoma ratio decidendi espressa nel provvedimento.
art. 163 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo tra le norme asseritamente violate, senza autonoma ratio decidendi espressa nel provvedimento.
art. 7 l. n. 247/2012
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla qualità professionale dell'avvocato e al suo status, senza autonoma applicazione decisoria esplicita.
art. 25 l. n. 247/2012
Richiamato nel terzo motivo, senza autonoma ratio decidendi espressa.
art. 47, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato per il deposito della memoria nel regolamento di competenza.
artt. 287 e ss. c.p.c.
Richiamati per affermare che gli errori materiali della sentenza vanno corretti dal giudice che ha emesso il provvedimento e non dalla Cassazione.
art. 33 d.lgs. n. 206/2005
Richiamato dal ricorrente per escludere l'operatività del foro del consumatore; la Corte conferma che non è applicabile in una lite tra avvocati per prestazioni professionali.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Indica il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.
Massime di principio
- L'eccezione di incompetenza territoriale è ammissibile quando consenta di individuare con sufficiente chiarezza il criterio di competenza contestato; non è necessario che la contestazione sia già fondata nel merito, essendo distinto il piano dell'ammissibilità da quello della prova.
- Se il giudice di merito indica per errore un tribunale diverso da quello effettivamente ritenuto competente, l'errore materiale non si corregge in cassazione ma con il procedimento di correzione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la decisione.
- Ai fini del foro generale ex art. 18 c.p.c., il domicilio di un avvocato, in una controversia concernente compensi professionali, può presumersi coincidere con lo studio professionale, quale sede principale dei suoi affari e interessi lavorativi, salvo prova contraria.
- In una lite tra avvocati avente ad oggetto prestazioni professionali rese nell'ambito dell'attività forense, non è applicabile il foro inderogabile del consumatore.
- La competenza territoriale va determinata sulla base dei dati effettivi relativi a residenza e domicilio del convenuto, valorizzando anche le presunzioni semplici quando siano coerenti con la natura dell'attività professionale svolta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05017/2023 del 17/02/2023
- ordinanza_civile · 17 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05018/2023 del 17/02/2023
- ordinanza_civile · 17 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05019/2023 del 17/02/2023
- ordinanza_civile · 17 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05020/2023 del 17/02/2023
- ordinanza_civile · 17 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05038/2023 del 17/02/2023
- ordinanza_civile · 17 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05039/2023 del 17/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →