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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27229/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per bancarotta documentale e censura sull'entità della pena. Il ricorrente contestava che le annotazioni di credito fossero perfettamente trasparenti e dunque non integrassero la bancarotta documentale; inoltre lamentava una disparità di trattamento colla coimputata Marianna Caserta (amministratrice di diritto), per la quale la pena base era stata fissata al minimo, mentre per Petroni la pena base risultava sensibilmente più elevata. Si deduceva altresì che la mancata emersione della prova della bancarotta distrattiva avrebbe dovuto comportare l'assoluzione anche dalla contestata bancarotta documentale.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie della bancarotta documentale: alcune inadempienze contabili correlate ad operazioni distrattive sono rimaste intonse e hanno ostacolato gli accertamenti fallimentari, essendo le aporie superabili solo con particolare diligenza. La mancata prova della bancarotta distrattiva non comporta automaticamente l'assoluzione dalla bancarotta documentale, poiché quest'ultima può consistere proprio nella soppressione della prova utile. Quanto alla pena, la Corte ha motivato lo scostamento dal minimo edittale per Petroni valorizzando la gravità della condotta e il suo ruolo causale (con richiamo all'art. 133 c.p. nella quantificazione), giudicando congrua e non contraddittoria la motivazione; è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    Usato dal giudice per la quantificazione della pena, valorizzando gravità del fatto e contributo causale dell'imputato nella misura della pena

  • norma penale della bancarotta documentale (legge fallimentare / normativa fallimentare)

    La norma è stata interpretata nel senso che la bancarotta documentale si integra non solo quando la ricostruzione patrimoniale è impossibile per incongrua tenuta delle scritture, ma anche quando gli accertamenti sono ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza; la soppressione della prova documentale può rendere possibile la contestazione anche in assenza di prova piena della distrazione

Massime di principio

  • La bancarotta documentale si configura anche quando le scritture non sono totalmente illeggibili, ma presentano aporie tali da ostacolare gli accertamenti salvo l'impiego di particolare diligenza: non è richiesto che la ricostruzione sia assolutamente impossibile.
  • La mancata dimostrazione della bancarotta distrattiva non implica automaticamente l'assoluzione dalla bancarotta documentale: l'alterazione o la tenuta inadeguata delle scritture può essere di per sé reato perché sopprime o ostacola la prova.
  • Lo scostamento dal minimo edittale è ammissibile se la motivazione del giudice valuta specificamente la gravità del fatto e il contributo individuale dell'imputato ai sensi dell'art. 133 c.p.; la difesa deve contestare in modo mirato la mancanza di motivazione per ottenere accoglimento.
  • In sede difensiva, per contrastare accuse di bancarotta documentale è fondamentale documentare la trasparenza e la corrispondenza delle scritture contabili o dimostrare che le omissioni non hanno effettivamente ostacolato gli accertamenti e potevano essere superate con ordinarie verifiche.
  • I giudici valorizzano ruoli e responsabilità (amministratore di fatto vs di diritto) nella quantificazione della pena: diversità di posizioni può giustificare differente trattamento sanzionatorio se adeguatamente motivata.

Testo integrale

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