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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10370/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 12/06/2025. Dal testo emerge che il ricorso censurava: 1) la mancata riqualificazione del fatto da tentata rapina impropria aggravata a tentato furto; 2) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. in relazione al capo b); 3) il giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti, che la Corte territoriale aveva ritenuto non effettuabile in prevalenza per la presenza di recidiva reiterata. La Cassazione ha ritenuto che i motivi fossero meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e disattese in appello e che la motivazione della Corte territoriale fosse esaustiva, anche sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e dell'analisi dei filmati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero già state adeguatamente vagliate e respinte dalla Corte di merito, la quale aveva motivato in modo completo sia sulla mancata riqualificazione del fatto, sia sul diniego della particolare tenuità del fatto, sia sul bilanciamento delle circostanze in presenza di recidiva reiterata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa dalla Corte di merito e la Cassazione ha ritenuto immune da censure la relativa motivazione.

  • recidiva reiterata

    La presenza di recidiva reiterata ha impedito il bilanciamento in prevalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti, secondo la motivazione richiamata dalla Cassazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese con motivazione esaustiva dalla Corte di appello, senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La riqualificazione del fatto in un'ipotesi meno grave può essere esclusa quando la ricostruzione probatoria si fonda non solo sulle dichiarazioni della persona offesa, ma anche su ulteriori elementi oggettivi, come l'analisi di filmati.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è insindacabile in sede di legittimità quando il giudice di merito dia una motivazione completa e coerente sulla non applicabilità dell'art. 131-bis c.p.
  • In presenza di recidiva reiterata, il giudice può escludere il bilanciamento in prevalenza tra attenuanti e aggravanti, se la motivazione sul punto è congrua e non illogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidiva

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