Sentenza del 26/09/2017 n. 5563 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Lista Falciani - Prove acquisite con il supporto delle autorità francesi - Utilizzabilità - Sussiste - Legittimità dell'accertamento - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato l'accertamento IRPEF relativo al 2006, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione redditi ritenuti derivanti da capitali e attività finanziarie detenuti presso la banca HSBC in Svizzera e non dichiarati in Italia. Ha contestato, tra l'altro, la validità della sottoscrizione dell'avviso per asserita carenza di delega, la decadenza dell'Amministrazione dai termini di accertamento, la violazione del termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente, la lesione del diritto di difesa, l'insufficienza della motivazione, l'inutilizzabilità della Lista Falciani e l'infondatezza delle riprese fiscali.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato integralmente l'accertamento. Ha ritenuto valida la sottoscrizione dell'atto, poiché effettuata da un funzionario munito di delega di firma, distinguendo tale delega dal conferimento di funzioni dirigenziali. Ha inoltre considerato applicabili i termini raddoppiati di accertamento in presenza di una possibile violazione penale, anche se il procedimento penale era stato archiviato per prescrizione. Non è stata ravvisata alcuna violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente. La Lista Falciani, acquisita con il supporto delle autorità francesi, è stata ritenuta utilizzabile anche nell'ipotesi di sottrazione illecita dei dati alla banca, poiché costituiva un elemento indiziario corroborato da ulteriori circostanze. La contribuente non ha fornito prove contrarie sufficienti. È stata condannata al pagamento di 10.000 euro di spese processuali, oltre accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 42 del D.P.R. 600/1973
Gli accertamenti ... sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; l'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione prevista.
La validità dell'avviso richiede la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di un funzionario munito di delega di firma. La delega può essere prodotta dall'Amministrazione in giudizio e non deve necessariamente essere allegata all'avviso.
Art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001
La norma disciplina la delega di funzioni dirigenziali, distinta dalla delega di firma prevista dall'art. 42 del D.P.R. 600/1973.
Art. 43, comma 3, del D.P.R. 600/1973
Il termine per l'accertamento può raddoppiare quando la violazione fiscale comporta l'obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000. La prescrizione o l'archiviazione del procedimento penale non escludono automaticamente la rilevanza della possibile violazione ai fini tributari.
Art. 12, comma 7, della Legge 212/2000
Il termine di sessanta giorni dopo la consegna del processo verbale garantisce il contraddittorio quando vi siano accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente. Nel caso concreto non è stata ravvisata una violazione invalidante.
Art. 12, comma 2, del D.L. 78/2009
La norma introduce una presunzione relativa riguardo alle attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata, consentendo il recupero dei relativi redditi salvo prova contraria del contribuente.
D.L. 167/1990
La disciplina è stata richiamata quale base normativa per i controlli e gli accertamenti relativi a capitali e attività finanziarie detenuti all'estero.
Art. 53 della Costituzione
Il dovere di concorrere alle spese pubbliche mediante il pagamento delle imposte è stato considerato prevalente, nel bilanciamento operato dalla giurisprudenza, rispetto agli interessi di riservatezza invocati contro l'utilizzo dei dati finanziari.
Art. 331 del codice di procedura penale
Prevede l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria quando i pubblici ufficiali acquisiscono notizia di un reato perseguibile d'ufficio; tale obbligo rileva ai fini del raddoppio dei termini di accertamento.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002
In caso di rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- In materia tributaria, dati finanziari provenienti da liste estere possono essere utilizzati come elementi indiziari anche se l'origine dei dati è controversa, purché siano stati acquisiti dall'Amministrazione tramite canali istituzionali e siano valutati insieme ad altri riscontri.
- L'accertamento fondato su dati esteri non è automaticamente illegittimo: il contribuente deve contestare puntualmente la riconducibilità delle disponibilità e fornire elementi probatori alternativi concreti.
- La delega di firma è diversa dalla delega di funzioni: l'atto rimane imputabile al capo dell'ufficio, mentre il funzionario delegato si limita a sottoscriverlo. In caso di contestazione, l'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza della delega.
- La prescrizione o l'archiviazione del procedimento penale non comportano necessariamente l'illegittimità dell'accertamento fiscale, poiché processo penale e processo tributario operano su piani autonomi e con regole probatorie differenti.
- Il mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente può invalidare l'atto, ma occorre che ricorrano concretamente i presupposti della verifica presso i locali del contribuente e che non vi siano ragioni di urgenza valide.
- Quando l'Amministrazione dimostra la disponibilità estera mediante elementi gravi, precisi e concordanti, il contribuente deve fornire una prova contraria specifica sulla titolarità, sull'effettiva disponibilità o sulla natura non reddituale delle somme.
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