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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9043/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della fungibilità (computo a titolo di pena espiata) del periodo di detenzione dal 26/10/2006 al 24/08/2009 rispetto all'esecuzione dell'ordine di esecuzione n. SIEP 681/2016 per reati ex art.416-bis c.p., sostenendo che tale periodo fosse coevo alla realizzazione della condotta associativa e dunque dovesse essere computato come pena già scontata per il titolo attualmente in esecuzione

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato respinto. La Corte ha ritenuto che il periodo contestato non fosse coevo al reato associativo rilevante per l'ordine di esecuzione (tale condotta si è protratta, secondo la valutazione della Corte territoriale, almeno fino all'arresto nel dicembre 2011) e che l'art.657, comma 4, cod. proc. pen. impedisce di computare come pena espiata periodi di detenzione anteriori alla commissione del reato. Inoltre la Corte ha ricordato che la continuazione non unifica i reati ai fini del computo ex art.657 e che non è possibile cumulare tutte le pene e poi detrarre retrospettivamente i presofferti se questi si riferiscono a reati commessi in tempi diversi. Conseguentemente la richiesta di riconoscimento della fungibilità è stata rigettata e il ricorrente condannato alle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato associativo (associazione mafiosa), il giudice ha valutato le tempistiche della condotta contestata per stabilire la coevità rispetto ai periodi di detenzione reclamati

  • art. 657 cod. proc. pen.

    Principale norma applicata: stabilisce che la custodia cautelare e la pena espiata "sine titulo" si computano solo con riferimento a reati precedentemente commessi; pertanto non è riconoscibile fungibilità per periodi di detenzione anteriori alla commissione del reato per il quale si esegue la pena

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo di ricorso (riguarda decisioni sulla esecuzione): la Corte ha ritenuto infondato il vizio evocato relativo a questa normativa

  • art. 78 e art. 80 cod. pen.

    Norme sul concorso e sulla continuazione tra reati: richiamate nel ricorso, la decisione precisa che il riconoscimento della continuazione non incide sul computo ex art.657 per i periodi di detenzione antecedenti alla commissione dei reati

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sul pagamento delle spese processuali: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese in cassazione

  • Giurisprudenza: Sez. 1, Sent. n. 45259 del 27/09/2013

    Precedente richiamato per affermare che il riconoscimento della continuazione non comporta automaticamente l'imputazione della differenza di pena alla detenzione da eseguire; occorre scindere il reato continuato nelle singole violazioni per il computo ex art.657

Massime di principio

  • Il periodo di detenzione può essere computato come pena espiata solo se è coevo (successivo o coincidente) rispetto alla commissione del reato per il quale si chiede il computo; non sono computabili i presofferti anteriori alla commissione
  • Non è possibile sommare tutte le pene di condanne diverse e poi detrarre globalmente tutti i periodi di custodia sofferti se tali periodi si riferiscono a reati commessi prima, durante e dopo la detenzione: si violerebbe l'art.657, comma 4, c.p.p.
  • Il riconoscimento della continuazione in sede di applicazione della pena non comporta, di per sé, l'unificazione ai fini del computo dei periodi di custodia: per art.657 occorre verificare la temporalità di ciascuna violazione che compone la continuazione
  • In situazioni simili è fondamentale provare documentalmente la coevità tra le date di detenzione e le date concrete della condotta contestata (decisione definitiva sulla temporalità della condotta); in assenza di tale prova la richiesta di computo rischia di essere respinta
  • Chi propone istanza di riconoscimento della fungibilità dovrebbe contestualmente dimostrare che la commissione materiale del reato per cui si esegue la pena era già avvenuta anteriormente o durante il periodo di detenzione reclamato, o impugnare la ricostruzione temporale della condotta contenuta nella sentenza che determina l'esecuzione

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