Cassazione Civile, Ordinanza n. 11782/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
Una società privata accreditata per prestazioni sanitarie di dialisi aveva convenuto la ASL chiedendo il pagamento di somme relative a prestazioni contrassegnate come "H", che lo schema contrattuale escludeva perché erogabili solo in ambito ospedaliero. La società sosteneva che tale esclusione derivasse da una delibera amministrativa illegittima, poi annullata dal giudice amministrativo, e che tale annullamento rendesse inefficaci o nulle le clausole contrattuali corrispondenti. Il contratto del 14 febbraio 2017 era stato sottoscritto dalla società con riserva sulla validità ed efficacia delle clausole 1 e 2, subordinate all'esito del giudizio davanti al TAR. La Corte d'appello aveva però ritenuto che la riserva fosse irrilevante perché non sottoscritta dalla ASL e che la tutela dovesse essere chiesta solo in ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione delle norme sul processo amministrativo e dei principi costituzionali, sostenendo che l'annullamento della delibera presupposta incideva direttamente sulla clausola contrattuale e consentiva l'azione davanti al giudice ordinario per accertarne l'inefficacia/nullità parziale. Con il secondo motivo ha denunciato omessa pronuncia e violazione degli artt. 112 e 161 c.p.c. per non avere la Corte d'appello esaminato l'eccezione di inammissibilità del gravame avversario, che non avrebbe colto la ratio della decisione di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi congiuntamente esaminati. Ha affermato che, nei contratti privatistici stipulati con la pubblica amministrazione, la delibera amministrativa che approva lo schema contrattuale può essere fonte necessaria del regolamento negoziale; se tale delibera o una sua parte viene annullata dal giudice amministrativo, viene meno un elemento essenziale del contratto nella parte interessata e si determina nullità parziale della clausola corrispondente, per difetto di valido accordo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
artt. 33, 98, 112 e segg. d.lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo)
richiamati dalla ricorrente per sostenere la rilevanza dell'annullamento dell'atto amministrativo e i limiti della giurisdizione amministrativa
artt. 102, 103, 113 Cost.
invocati dalla ricorrente a sostegno della tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario
artt. 112 e 161 c.p.c.
richiamati per dedurre omessa pronuncia e invalidità della decisione di appello
art. 1325 c.c.
richiamato per affermare che l'annullamento dello schema contrattuale fa venir meno un elemento essenziale del contratto
art. 1418 c.c.
utilizzato per qualificare la conseguenza dell'annullamento dell'atto presupposto come nullità, anche parziale, del contratto
artt. 1325 n. 1 e 1418 c.c.
richiamati per sostenere la nullità del contratto per difetto dell'accordo nella parte investita dall'annullamento amministrativo
artt. 120-125 e 133 d.lgs. n. 104/2010
menzionati dalla ricorrente per distinguere la disciplina speciale degli appalti pubblici dall'ipotesi di contratto privatistico di prestazioni sanitarie accreditate
Massime di principio
- Quando un contratto privatistico stipulato con una pubblica amministrazione recepisce o presuppone uno schema contrattuale approvato con atto amministrativo, l'annullamento del presupposto provvedimento può riverberarsi sul contratto nella parte corrispondente, determinando la caducazione o nullità parziale della clausola interessata.
- Nei contratti con la pubblica amministrazione non riconducibili alla disciplina speciale degli appalti pubblici, il privato può far valere davanti al giudice ordinario gli effetti civilistici dell'annullamento dell'atto amministrativo presupposto, senza che il rimedio dell'ottemperanza escluda necessariamente l'azione di cognizione ordinaria.
- La riserva espressa dal contraente privato al momento della sottoscrizione del contratto esclude l'acquiescenza alle clausole contestate e conferma che su quelle clausole non si è formato un valido accordo negoziale.
- Se viene meno, per annullamento amministrativo, l'atto che autorizzava l'inserimento di una clausola nel contratto, la volontà della pubblica amministrazione su quel punto non può considerarsi validamente manifestata e manca l'accordo contrattuale sulla relativa pattuizione.
- Il giudice di merito deve verificare il nesso tra provvedimento amministrativo presupposto e clausola contrattuale; non può limitarsi ad affermare in astratto che la sentenza amministrativa produca soltanto effetti conformativi e che la tutela del privato debba passare esclusivamente attraverso il giudizio di ottemperanza.
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