Cassazione Civile, Ordinanza n. 01155/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (soci)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società di persone operante nel settore immobiliare, poi cancellata, e dei suoi soci, per maggiori ricavi derivanti da vendite immobiliari ritenute sottofatturate. L’Ufficio aveva quantificato i maggiori corrispettivi, per alcuni immobili, sulla base delle quotazioni OMI e, per altri, sull’importo dei mutui contratti dagli acquirenti. La CTP aveva accolto parzialmente i ricorsi riducendo l’imponibile del 30%; la CTR aveva confermato tale riduzione, ritenendo utilizzabili i valori OMI e il mutuo come indizi, ma senza riconoscere la piena pretesa erariale. I contribuenti ricorrevano deducendo, in sintesi, violazione delle norme sull’accertamento induttivo e sui criteri di valutazione delle compravendite immobiliari, lamentando insufficiente motivazione, mancata considerazione di elementi urbanistici, dei costi e dell’onere probatorio dell’Ufficio. L’Agenzia, nei ricorsi principali e incidentali, sosteneva invece che la CTR aveva errato nel non attribuire pieno valore agli ulteriori indizi dedotti (in particolare mutuo, antieconomicità dell’attività e rivendita successiva di un immobile a prezzo confermativo) e nel mantenere la riduzione del 30% senza adeguata giustificazione. Inoltre, nel primo fascicolo, si poneva la questione preliminare del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, con riunione dei giudizi per l’unitarietà dell’accertamento.
La decisione
La Corte ha riunito i tre ricorsi. Ha dichiarato inammissibili i ricorsi principali proposti dai soci/contribuenti nei giudizi riuniti, ritenendoli generici, confusi e in parte diretti a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione. Ha invece accolto i ricorsi dell’Agenzia delle entrate: nel procedimento n. 13265/2015 ha accolto il ricorso incidentale dell’Ufficio; nei procedimenti n. 9626/2016 e n. 9632/2016 ha accolto i ricorsi principali dell’Agenzia e dichiarato inammissibili i ricorsi incidentali delle contribuenti. La Corte ha cassato le sentenze della CTR delle Marche e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese. La decisione afferma, in sostanza, che la CTR ha confermato una riduzione dell’accertamento del 30% senza una reale e specifica motivazione, pur in presenza di un quadro indiziario considerato positivo (valori OMI, mutui, antieconomicità, successiva rivendita), e che tale apoditticità impone la cassazione con rinvio.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato per il principio di imputazione per trasparenza del reddito delle società di persone ai soci e per l’unitarietà dell’accertamento
art. 35, comma 23-bis, d.l. n. 223 del 2006
richiamato per la disciplina del valore normale dei trasferimenti immobiliari finanziati con mutui, ma ritenuto non automaticamente applicabile al caso in esame per ragioni temporali
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale base normativa dell’accertamento reddituale e delle presunzioni semplici; il testo evidenzia che, dopo gli interventi normativi successivi, l’accertamento non può fondarsi solo sullo scostamento dal valore OMI
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per l’accertamento IVA; anche per questa imposta il giudice può utilizzare presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, non il solo valore OMI
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel ricorso dell’Agenzia come norma sull’accertamento, senza una specifica affermazione di principio autonoma nella decisione
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
richiamato come parametro dei motivi per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ribadisce che il sindacato è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo, non a insufficienze motivazionali o rivalutazioni del merito
art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.
richiamato per l’onere di specifica indicazione del fatto storico, del dato da cui risulta e della sua decisività ai fini del vizio ex art. 360, n. 5
art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
richiamato insieme all’art. 366, n. 6, come requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione
art. 132 cod. proc. civ.
richiamato come parametro della nullità della sentenza in caso di motivazione mancante, apparente o incomprensibile
art. 111 Cost.
richiamato per il requisito del minimo costituzionale della motivazione e per la ragionevole durata del processo
artt. 6 e 13 CEDU
richiamati per sostenere la soluzione processuale che evita rinvii inutili e valorizza la ragionevole durata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Nelle controversie relative ad accertamenti fiscali su società di persone e sui soci, l’unitarietà dell’accertamento comporta litisconsorzio necessario originario tra società e soci, salvo questioni personali; tuttavia, se i giudizi sono stati decisi separatamente ma pendono ancora in cassazione e vi è sostanziale identità delle decisioni, la Corte può disporre la riunione per ricomporre l’unicità della causa e preservare la ragionevole durata del processo.
- L’accertamento di maggiori ricavi nelle cessioni immobiliari non può essere fondato, da solo, sullo scostamento tra prezzo dichiarato e valori OMI: occorrono ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. Il valore del mutuo può assumere rilevanza indiziaria, ma deve essere inserito in un quadro probatorio complessivo.
- Quando il giudice tributario ritiene fondato il quadro presuntivo dell’Ufficio, non può confermare una riduzione forfettaria della pretesa senza una motivazione specifica e coerente che spieghi perché gli elementi raccolti conducano a un imponibile solo parzialmente rettificato.
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l’omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente indicato; non è consentito trasformarlo in una richiesta di nuova valutazione delle prove o in una generica critica alla motivazione della sentenza.
- Le censure in cassazione devono rispettare specificità e chiarezza: motivi confusi, cumulativi o che mescolano questioni di fatto e di diritto senza isolare il decisum impugnato sono inammissibili.
- L’antieconomicità dell’attività, la successiva rivendita di parte dell’immobile a prezzo coerente con quello originario e altri indizi concreti possono integrare il supporto probatorio di un accertamento induttivo, ma la loro valorizzazione spetta al giudice di merito con motivazione puntuale.
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