Regolamento (UE) 2020/624
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/624 della Commissione del 30 aprile 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cappero delle Isole Eolie (DOP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione ufficiale della denominazione di origine protetta "Cappero delle Isole Eolie" nel registro europeo delle DOP e delle IGP. La Commissione rileva che una notifica di opposizione presentata da alcuni comuni italiani è stata dichiarata irricevibile, poiché tali soggetti avrebbero dovuto utilizzare la procedura nazionale di opposizione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Cappero delle Isole Eolie".
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica al prodotto agricolo/alimentare denominato "Cappero delle Isole Eolie", classificato come DOP nell’ambito della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati". Produce effetti in tutti gli Stati membri in quanto atto direttamente applicabile; disciplina la registrazione del nome nel registro delle DOP e delle IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Non contiene esclusioni settoriali ulteriori, ma richiama la procedura di opposizione prevista dal diritto UE, precisando che le opposizioni di soggetti stabiliti o residenti nello Stato membro richiedente devono essere presentate nella procedura nazionale.
Registrazione della DOP "Cappero delle Isole Eolie"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/624 della Commissione dà attuazione alla procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Con esso viene iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione "Cappero delle Isole Eolie" (DOP), con effetti in tutta l’Unione europea.
Contesto procedurale e opposizione
La Commissione richiama anzitutto la pubblicazione della domanda di registrazione presentata dall’Italia ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Successivamente, ha ricevuto una notifica di opposizione da parte dei comuni di Malfa, Leni e Santa Maria Salina, corredata da dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento.
Tuttavia, tale opposizione è stata dichiarata irricevibile. La Commissione precisa infatti che, in base all’articolo 49, paragrafo 3, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e stabilite o residenti nello Stato membro di presentazione della domanda possono presentare opposizione esclusivamente nell’ambito della procedura nazionale di opposizione.
Oggetto della registrazione
L’articolo 1 dispone la registrazione del nome "Cappero delle Isole Eolie" come DOP. Il prodotto è espressamente ricondotto alla classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, richiamato come atto attuativo del regolamento quadro n. 1151/2012.
Entrata in vigore ed efficacia
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati nel sistema di tutela europeo delle indicazioni geografiche.
Disposizioni principali
Registrazione della DOP
L’articolo 1 iscrive nel registro il nome "Cappero delle Isole Eolie" come denominazione di origine protetta (DOP). Il prodotto è classificato nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Esito della procedura di opposizione
Nei considerando la Commissione indica di aver ricevuto una notifica di opposizione con dichiarazione motivata da parte dei comuni di Malfa, Leni e Santa Maria Salina, ma di averla dichiarata irricevibile. Viene richiamato l’articolo 49, paragrafo 3, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, secondo cui le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e stabilite o residenti nello Stato membro che presenta la domanda possono opporsi solo nell’ambito della procedura nazionale.
Base giuridica della registrazione
La Commissione adotta il regolamento in base all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo la pubblicazione della domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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