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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29299/2023 del 23/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di canoni di locazione. L'opposizione della società ingiunta era stata dichiarata improcedibile dal Tribunale, dopo la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto e la conversione del rito in locatizio, perché l'opponente non aveva instaurato la mediazione nel termine assegnato. In appello, però, la Corte territoriale ha riformato la decisione e ha dichiarato improcedibile la domanda monitoria originaria, revocando il decreto ingiuntivo. La ricorrente per cassazione ha dedotto violazione o falsa applicazione dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010, sostenendo che l'onere di avviare la mediazione dovesse gravare sulla parte che aveva interesse a promuovere il processo, cioè sul solo opponente, e non sulla parte opposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo non condivisibili le argomentazioni della ricorrente alla luce del successivo intervento nomofilattico delle Sezioni Unite. Ha applicato il principio secondo cui, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria introdotte con ricorso per decreto ingiuntivo, dopo l'opposizione e dopo la decisione sulle istanze sulla provvisoria esecuzione, l'onere di promuovere la mediazione grava sulla parte opposta; se questa non vi provvede, la conseguenza è l'improcedibilità della domanda monitoria e la revoca del decreto ingiuntivo. Non sono state liquidate spese, perché l'intimato non si è difeso. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, per la ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È stata dedotta la violazione di legge come vizio del ricorso per cassazione.

  • art. 5 d.lgs. 28/2010

    Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria introdotte con decreto ingiuntivo, dopo l'opposizione e la decisione sulla provvisoria esecuzione, l'onere di promuovere la mediazione ricade sulla parte opposta.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2012

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2012

    Costituisce il parametro per il raddoppio del contributo unificato richiamato dal comma 1 quater.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    Nel testo è richiamato, ma il riferimento normativo corretto appare al d.P.R. 115/2012; la Corte comunque lo usa per dare atto dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria introdotte con ricorso per decreto ingiuntivo, una volta instaurato il giudizio di opposizione e definite le questioni sulla provvisoria esecuzione, l'onere di avviare la mediazione grava sulla parte opposta, non sull'opponente.
  • Se la parte opposta non promuove la mediazione obbligatoria nel termine rilevante, la conseguenza è l'improcedibilità della domanda monitoria e la revoca del decreto ingiuntivo.
  • Quando il ricorso per cassazione si pone in contrasto con un successivo orientamento nomofilattico delle Sezioni Unite senza offrire ragioni per discostarsene, il ricorso deve essere rigettato.

Come è indicizzato

MaterieDecreto ingiuntivoLocazione commercialeMediazione
RamiProcesso civileLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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