Cassazione Civile, Ordinanza n. 29299/2023 del 23/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di canoni di locazione. L'opposizione della società ingiunta era stata dichiarata improcedibile dal Tribunale, dopo la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto e la conversione del rito in locatizio, perché l'opponente non aveva instaurato la mediazione nel termine assegnato. In appello, però, la Corte territoriale ha riformato la decisione e ha dichiarato improcedibile la domanda monitoria originaria, revocando il decreto ingiuntivo. La ricorrente per cassazione ha dedotto violazione o falsa applicazione dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010, sostenendo che l'onere di avviare la mediazione dovesse gravare sulla parte che aveva interesse a promuovere il processo, cioè sul solo opponente, e non sulla parte opposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo non condivisibili le argomentazioni della ricorrente alla luce del successivo intervento nomofilattico delle Sezioni Unite. Ha applicato il principio secondo cui, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria introdotte con ricorso per decreto ingiuntivo, dopo l'opposizione e dopo la decisione sulle istanze sulla provvisoria esecuzione, l'onere di promuovere la mediazione grava sulla parte opposta; se questa non vi provvede, la conseguenza è l'improcedibilità della domanda monitoria e la revoca del decreto ingiuntivo. Non sono state liquidate spese, perché l'intimato non si è difeso. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, per la ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È stata dedotta la violazione di legge come vizio del ricorso per cassazione.
art. 5 d.lgs. 28/2010
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria introdotte con decreto ingiuntivo, dopo l'opposizione e la decisione sulla provvisoria esecuzione, l'onere di promuovere la mediazione ricade sulla parte opposta.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2012
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2012
Costituisce il parametro per il raddoppio del contributo unificato richiamato dal comma 1 quater.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Nel testo è richiamato, ma il riferimento normativo corretto appare al d.P.R. 115/2012; la Corte comunque lo usa per dare atto dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria introdotte con ricorso per decreto ingiuntivo, una volta instaurato il giudizio di opposizione e definite le questioni sulla provvisoria esecuzione, l'onere di avviare la mediazione grava sulla parte opposta, non sull'opponente.
- Se la parte opposta non promuove la mediazione obbligatoria nel termine rilevante, la conseguenza è l'improcedibilità della domanda monitoria e la revoca del decreto ingiuntivo.
- Quando il ricorso per cassazione si pone in contrasto con un successivo orientamento nomofilattico delle Sezioni Unite senza offrire ragioni per discostarsene, il ricorso deve essere rigettato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29282/2023 del 23/10/2023
- ordinanza_civile · 23 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29290/2023 del 23/10/2023
- ordinanza_civile · 23 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29291/2023 del 23/10/2023
- ordinanza_civile · 23 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29292/2023 del 23/10/2023
- ordinanza_civile · 23 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29293/2023 del 23/10/2023
- ordinanza_civile · 23 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29294/2023 del 23/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →