Cassazione Penale, Sentenza n. 15102/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che ha rigettato il riesame avverso l'applicazione degli arresti domiciliari disposti dal GIP. La misura era stata adottata per reati connessi alla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e numerosi reati-fine di cessione: capi 1, 44, 45, 48). La ricorrente ha dedotto: a) carenza di gravi indizi in ordine alla partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, contestando che il Tribunale abbia illegittimamente ricavato la partecipazione dall'essere "custode" e "spacciatrice al dettaglio" e dal legame sentimentale col compagno; mancanza di elementi idonei a dimostrare vincolo stabile e dolo specifico; b) vizio genetico della ordinanza cautelare perché emessa dallo stesso giudice che aveva precedentemente pronunciato sentenza irrevocabile di condanna per fatto connesso; c) illegittima duplicazione della misura cautelare e mancanza/irrilevanza delle esigenze cautelari, dal momento che la ricorrente era già sottoposta a detenzione domiciliare per altra causa definitiva e che il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente il tempo trascorso, le condizioni personali e l'eventuale misura meno afflittiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche e prive di specificità rispetto agli elementi probatori esposti nell'ordinanza: intercettazioni e conversazioni che collocano la coppia in un contesto associativo; ripetuti spostamenti e incontri con più soggetti trovati successivamente in possesso di stupefacenti; disponibilità e uso di due locali/usati come depositi e per il confezionamento; conversazioni che attestano compiti logistici, conoscenza della provenienza della droga e rapporti stabili di fornitura (es. episodio di febbraio 2023 con impegno di pagamento di 17.000 euro e pagamenti successivi); arresto in flagranza del 23 ottobre 2023 con rinvenimento di rilevanti quantitativi di droga e ingenti somme in contanti nelle abitazioni dei soggetti coinvolti. Sulla questione del cosiddetto vizio genetico, la Corte ha escluso incompatibilità: la legge non impedisce al medesimo giudice di adottare provvedimenti cautelari personali anche se ha già deciso sul merito in altra sede; inoltre la condotta contestata ha profilo più ampio rispetto all'episodio già giudicato. Quanto alla duplicazione della misura e allo stato di detenzione domiciliare già scontato dalla ricorrente, la Corte ha confermato che lo stato di detenzione per altra causa non esclude di per sé esigenze cautelari per fatti diversi, specialmente per reati gravi inclusi nell'alveo dell'art. 275 c.p.p.; la frequentazione capillare del territorio, la professionalità dell'attività illecita e la rete di contatti rendevano inadeguata una misura meno afflittiva. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma fondativa del reato di cui la ricorrente è gravemente indiziata (traffico e detenzione di sostanze stupefacenti); la Corte ha ritenuto che i fatti e le conversazioni dimostrino la conoscenza della provenienza dello stupefacente e la partecipazione all'attività di cessione, giustificando la misura cautelare.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato in riferimento ai profili di ricostruzione delle responsabilità e alla necessità di valutare i gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha ritenuto sufficientemente motivata la valutazione del Tribunale del riesame.
art. 292 cod. proc. pen.
Richiamato soprattutto per la disciplina della motivazione e per la valutazione autonoma del riesame; la ricorrente ha contestato la mancata autonomia valutativa del GIP, ma la Corte ha escluso che vi sia incompatibilità o vizio genetico tale da invalidare il provvedimento cautelare.
artt. 274, 275 e 299 cod. proc. pen.
Articoli relativi alle esigenze cautelari e alle misure personali: la Corte ha richiamato l'elenco dei delitti che giustificano la presunzione relativa di attualità della pericolosità (art. 275 comma 3) e ha ritenuto che, per il tipo di reato e le modalità, sussistessero esigenze cautelari attuali e concrete, rendendo inadeguata una misura meno afflittiva.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha rilevato che i motivi proposti erano generici e non specifici rispetto agli elementi istruttori, giustificando l'inammissibilità.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato in rapporto alla presunzione relativa di attualità della pericolosità per taluni reati; la Corte ha ritenuto applicabile la presunzione a reati di spaccio e traffico rilevanti, sostenendo la necessità di misura cautelare incisiva.
art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
Citato dalla ricorrente per sostenere che mancasse autonomia valutativa del giudice cautelare rispetto alla precedente pronuncia; la Corte ha ritenuto che la norma non imponga incompatibilità automatica e che la valutazione cautelare potesse essere autonomamente motivata.
Massime di principio
- La mera relazione sentimentale o parentale con un soggetto organico a un sodalizio non è di per sé sufficiente a provare la partecipazione associativa; tuttavia, il ruolo operativo (custodia della droga, gestione di depositi, contatti con acquirenti/fornitori, gestione di denaro) unito a intercettazioni e movimenti ripetuti può costituire grave indizio di partecipazione.
- Intercettazioni, videoriprese, pedinamenti, il rinvenimento di droga confezionata in dosi, e ingenti somme di denaro costituiscono elementi probatori rilevanti per fondare la gravità indiziaria in reati di traffico di stupefacenti.
- La circostanza che lo stesso giudice abbia già deciso sul profilo penale collegato non determina automaticamente l'invalidità del provvedimento cautelare; non sussiste incompatibilità automatica salvo specifiche disposizioni di legge o profili di pregiudizio alla terzietà della decisione cautelare.
- Lo stato di detenzione per altra causa (anche domiciliare) non esclude automaticamente la sussistenza di esigenze cautelari per fatti diversi: il giudice deve valutare concretezza, attualità e proporzionalità delle esigenze con riferimento alla natura del reato, alla rete di contatti e alla possibilità di ulteriore reiterazione.
- Per contestare con successo una misura cautelare in sede di cassazione occorre proporre censure specifiche e confrontarsi puntualmente con gli elementi istruttori indicati dal giudice; deduzioni generiche sulla insufficienza degli indizi sono spesso ritenute inammissibili.
- Quando i fatti dimostrano una struttura operativa stabile (base logistica, ruoli differenziati, rapporti di fornitura continuativi), il giudice può ritenere inidonee misure meno afflittive come gli arresti domiciliari, se non impediscono i contatti con il circuito criminale.
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