Cassazione Penale, Ordinanza n. 02115/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
La parte civile ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. contro la sentenza della Corte di cassazione del 23 ottobre 2024 che, accogliendo il ricorso dell'imputato, aveva annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Roma e disposto il rinvio al giudice civile. Il ricorso straordinario deduceva un presunto errore di valutazione della motivazione rafforzata adottata dalla Corte d'appello, contestando la ricostruzione svolta dal giudice di legittimità; tuttavia la censura era formulata come critica alla valutazione giuridico-probatoria e non come denuncia di un errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. La Corte rileva anche che il ricorso parametrava il preteso errore sulla conferma della condanna della stessa parte civile/imputato, anziché sulla riforma dell'assoluzione dell'imputato nel procedimento principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario perché manifestamente infondato: il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. riguarda solo errore materiale ed errore di fatto incidenti sugli atti interni del giudizio di legittimità, non gli errori di diritto o di valutazione derivanti da una diversa interpretazione degli atti o delle norme. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Il ricorso straordinario è ammissibile solo nei limiti dell'errore materiale o di fatto; se il motivo si risolve in una censura di merito o di diritto, il ricorso è inammissibile quando manifestamente infondato.
art. 625-bis c.p.p.
motivi di ricorso straordinario
L'errore materiale è la mancata corrispondenza tra volontà correttamente formata e sua estrinsecazione grafica; l'errore di fatto è una svista o un equivoco sugli atti interni al giudizio di legittimità percepiti in modo difforme dal loro effettivo contenuto.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis c.p.p. non può essere utilizzato per contestare valutazioni giuridiche, interpretazioni delle norme o apprezzamenti probatori compiuti dalla Corte di cassazione.
- Rientra nell'errore di fatto solo una svista percettiva sugli atti interni al giudizio di legittimità; restano estranei al rimedio gli errori di diritto e gli errori di giudizio derivanti da una diversa lettura degli atti processuali.
- Quando il motivo di ricorso straordinario si traduce in una critica alla motivazione o alla ricostruzione giuridica della decisione rescindente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
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