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Sentenza

Sentenza n. 2861/2026 - Napoli, Sezione 9

1) per l’accertamento e la declaratoria giudiziale del diritto soggettivo dei ricorrenti, in proprio e nella indicata qualità, a dare esecuzione privata agli interventi di logopedia, psicomotricità e psicoterapia individuale e familiare - nella misura prescritta nei piani terapeutici/riabilitativi individualizzati approvati, prima, dall’ASL Caserta, con P.T.R.I. del 27.11.2023, rinnovati per ulteriori 6 mesi con decorrenza 21.05.2024, poi, dall’ASL Napoli 3 Sud, con P.T.I. del 22.11.2024 e, da ultimo, con P.T.I. del 09.07.2025 - fino alla effettiva presa in carico ed esecuzione del piano individualizzato (diretta o mediante centro accreditato) ai sensi dell’art. 60 del D.P.C.M. 12.01.2017, e ciò, ove occorrer possa, previo eventuale accertamento e declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Asl Napoli 3 Sud in relazione alle istanze formulate dai ricorrenti in data 19.03.2025, in data 04.04.2025 e in data 25.06.2025, come dettagliatamente indicate nel ricorso e quindi dell’illegittimo comportamento omissivo della medesima amministrazione e della violazione dell’obbligo di concludere il procedimento amministrativo in maniera espressa; 2) per l’effetto di quanto statuito sulla domanda formulata sub 1) - ed anche in via autonoma - per la condanna dell’Asl Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, a provvedere a dare effettiva esecuzione al P.T.I. dalla stessa approvato da ultimo in data 09.07.2025, ordinando l’adozione di ogni più opportuna misura organizzativa funzionale a garantire l’effettiva erogazione delle prestazioni ivi contenute, individuando il centro accreditato in grado di prestare il predetto servizio entro il limite chilometrico menzionato nel ricorso, ovvero assumendo espressamente l’onere economico dell’eventuale assistenza indiretta, con rimborso delle terapie private, fino alla effettiva presa in carico ovvero, in via subordinata, in ragione di un anno ovvero, in via di ulteriore subordine, in ragione di un semestre, e ciò, ove occorrer possa, previo eventuale accertamento e declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Asl Napoli 3 Sud in relazione alle istanze formulate dai ricorrenti in data 19.03.2025, in data 04.04.2025 e in data 25.06.2025, come dettagliatamente indicate nel ricorso e quindi dell’illegittimo comportamento omissivo della medesima amministrazione e della violazione dell’obbligo di concludere il procedimento amministrativo in maniera espressa; 3) per l’effetto di quanto statuito sulla domanda formulata sub 1) - ed anche in via autonoma - per la condanna dell’Asl Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, e dell’Asl Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, ciascuna secondo la quota di competenza ratione temporis indicata nel ricorso al rimborso, anche a titolo di risarcimento del danno, del costo degli interventi di logopedia, psicomotricità e psicoterapia individuale e familiare, prescritti dall’Asl Caserta con P.T.R.I. semestrale del 27.11.2023, rinnovato per ulteriori 6 mesi con decorrenza 21.05.2024 e dall’ASL Napoli 3 Sud con nuovo P.T.I. redatto in data 22.11.2024, ed eseguiti privatamente dal mese di Novembre 2023 al mese di Giugno 2025, per un importo complessivo pari ad euro 9.583,62 ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, e ciò, ove occorrer possa, previo eventuale accertamento e declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Asl Napoli 3 Sud in relazione alle istanze formulate dai ricorrenti in data 19.03.2025, in data 04.04.2025 e in data 25.06.2025, come dettagliatamente indicate nel ricorso e quindi dell’illegittimo comportamento omissivo della medesima amministrazione e della violazione dell’obbligo di concludere il procedimento amministrativo in maniera espressa; 4) per l’annullamento, ove occorrer possa, degli atti interlocutori adottati dalle Amministrazioni resistenti (ivi espressamente compresi: la nota prot. -OMISSIS- del Direttore del Distretto sanitario 54 dell’ASL Napoli 3 Sud; la nota prot. -OMISSIS- a firma del Direttore responsabile del Distretto Sanitario 12 dell’Asl Caserta; la nota prot.-OMISSIS- a firma del Dirigente responsabile dell’U.O. Assistenza riabilitativa del Distretto sanitario 12 dell’ASL Caserta; la nota prot. -OMISSIS- del Direttore responsabile del Distretto sanitario 54 dell’Asl Napoli 3 Sud; la nota prot. -OMISSIS- del Direttore responsabile del Distretto sanitario 12 dell’Asl Caserta; la nota recante prot. -OMISSIS- dell’Asl Caserta), nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento amministrativo ad oggi non noto, e con espressa riserva di motivi aggiunti, che sia comunque connesso alle istanze di attuazione dei suddetti piani individualizzati formulate dai ricorrenti in data 19.03.2025, in data 04.04.2025 e, da ultimo, in data 25.06.2025.

Giustizia amministrativa202504230

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancata attuazione di piani terapeutici individualizzati e atti interlocutori relativi alla presa in carico riabilitativa del minore, nonché mancata autorizzazione al rimborso delle terapie private

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (aziende sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti chiedevano l'accertamento del diritto a ottenere l'esecuzione privata, con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, degli interventi di logopedia, psicomotricità e psicoterapia prescritti nei piani terapeutici e riabilitativi individualizzati approvati dalle ASL, fino alla presa in carico da parte dell'amministrazione o di un centro accreditato. Chiedevano inoltre la condanna delle ASL a dare attuazione all'ultimo piano individualizzato, individuando un centro accreditato entro un limite chilometrico ritenuto sostenibile oppure assumendo il costo dell'assistenza indiretta, nonché il rimborso, anche a titolo risarcitorio, delle spese sostenute privatamente, quantificate in euro 9.583,62. Deducevano l'illegittimità della mancata attuazione dei piani, del silenzio serbato dall'ASL Napoli 3 Sud sulle istanze del 19 marzo, 4 aprile e 25 giugno 2025 e degli atti interlocutori adottati dalle amministrazioni. Sostenevano che le prestazioni fossero necessarie, urgenti e comprese nei LEA e che l'impossibilità di una tempestiva presa in carico presso strutture accreditate legittimasse il ricorso a strutture private e il rimborso dei costi. Le ASL eccepivano, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l'omessa notifica ai controinteressati e, quanto all'ASL Caserta, il difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalle ASL, poiché esse avevano già contestato la giurisdizione del giudice ordinario nel precedente procedimento cautelare instaurato dai ricorrenti davanti al Tribunale ordinario; tale condotta è stata ritenuta contraria al divieto di abuso del diritto e del processo, in quanto espressione di venire contra factum proprium per ragioni opportunistiche. L'eccezione relativa alla mancata notifica ai controinteressati è stata assorbita in applicazione del principio della ragione più liquida. Nel merito, il Collegio ha richiamato il principio secondo cui le prestazioni sanitarie necessarie e urgenti, anche se rese da strutture non convenzionate senza previa autorizzazione, possono essere poste a carico del SSN. Tuttavia, ha ritenuto non provati, nel caso concreto, i requisiti della necessità e dell'urgenza del ricorso a strutture private: l'ASL Napoli 3 Sud aveva trasmesso un elenco di 23 centri accreditati e i ricorrenti ne avevano ritenuti idonei soltanto 6, senza spiegare adeguatamente perché centri raggiungibili in circa 30 minuti, rispetto ai 15 minuti dei centri prescelti, fossero inidonei. Sono state quindi respinte le domande di accertamento del diritto al rimborso futuro e di rimborso delle spese pregresse. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, richiamando l'art. 1227, comma 2, c.c., poiché il danno avrebbe potuto essere evitato usando l'ordinaria diligenza, mediante interlocuzione con tutti i centri accreditati o mediante una specifica giustificazione dell'inidoneità degli altri centri. È stata respinta la domanda di condanna dell'ASL a individuare uno specifico centro accreditato entro un limite chilometrico, non risultando una base normativa che imponesse all'amministrazione tale attività sostitutiva della ricerca spettante all'interessato; il rapporto tra cittadino e PA è invece improntato a collaborazione e buona fede ai sensi dell'art. 2-bis l. 241/1990. La domanda di annullamento degli atti interlocutori è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, trattandosi di atti privi di contenuto determinativo e di attuale lesività. Il ricorso è stato quindi in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto; le spese sono state integralmente compensate per la delicatezza degli interessi coinvolti.

Norme richiamate

  • art. 60 D.P.C.M. 12 gennaio 2017

    La disposizione è richiamata quale base normativa dei piani terapeutici e riabilitativi individualizzati relativi alle prestazioni erogate al minore.

  • art. 2-bis l. 241/1990

    I rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione sono improntati ai principi di collaborazione e buona fede; in assenza di una specifica base normativa, non impone all'ASL di individuare autonomamente uno specifico centro accreditato disponibile entro un limite chilometrico scelto dall'interessato.

  • art. 1227, comma 2, codice civile

    Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza; nel caso concreto, i ricorrenti avrebbero dovuto interloquire con tutti i centri accreditati o spiegare specificamente l'inidoneità di quelli non prescelti.

  • art. 2 Cost.

    È richiamato, insieme all'art. 1175 c.c., quale fondamento del generale divieto di abuso di ogni posizione soggettiva, applicabile anche ai comportamenti processuali.

  • art. 1175 codice civile

    È richiamato quale espressione del dovere di correttezza e quale fondamento del divieto di abuso del diritto e del processo.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato nel dispositivo quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato nel dispositivo in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • L'eccezione di difetto di giurisdizione è inammissibile quando la pubblica amministrazione, dopo aver contestato la giurisdizione del giudice ordinario in un precedente giudizio relativo alla medesima vicenda, la contesti successivamente davanti al giudice amministrativo, realizzando un venire contra factum proprium contrario al divieto di abuso del diritto e del processo.
  • Il rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale delle prestazioni sanitarie eseguite presso strutture private non convenzionate, anche senza previa autorizzazione, presuppone la prova della necessità e dell'urgenza del ricorso alla struttura privata e dell'impossibilità concreta di ottenere tempestivamente la prestazione presso strutture accreditate.
  • La mera preferenza per alcuni centri accreditati, fondata su una distanza più breve, non dimostra l'impossibilità di fruire delle prestazioni presso gli altri centri indicati dall'amministrazione quando non siano specificamente spiegate le ragioni della loro inidoneità rispetto alle esigenze terapeutiche e logistiche dell'utente.
  • Il risarcimento del danno da mancata erogazione sanitaria può essere escluso ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c. quando l'interessato avrebbe potuto evitare il pregiudizio usando l'ordinaria diligenza, mediante l'interlocuzione con tutte le strutture accreditate concretamente disponibili o fornendo una giustificazione specifica della loro inidoneità.
  • In assenza di una specifica base normativa, l'amministrazione sanitaria non è tenuta a individuare autonomamente, in sostituzione dell'interessato, uno specifico centro accreditato entro un limite chilometrico unilateralmente individuato dal privato; l'attuazione del rapporto deve avvenire secondo collaborazione e buona fede.
  • Gli atti meramente interlocutori, privi di contenuto determinativo e di attuale lesività, non sono autonomamente impugnabili per carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieGiurisdizione e ripartoDanno da provvedimento illegittimo
RamiSanitàProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiRiparto di giurisdizioneAbuso del diritto e del processoOnere della prova e principio dispositivoBuona fede e correttezza della PA

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