Sentenza n. 552/2026 - Latina, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cassino n. 542/2024 pubblicata il 07/06/2024 RG n. 936/2023, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino n. 542/2024, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Cassino n. 542/2024, passata in giudicato. Tale sentenza aveva condannato l'amministrazione a corrispondere il beneficio economico di 500 euro annui, mediante attivazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre alle spese di lite. La pronuncia era stata notificata al Ministero il 7 aprile 2025, ma l'amministrazione non aveva eseguito quanto statuito. Il Ministero si è costituito senza fornire elementi ostativi all'ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua regolare notificazione e il persistente inadempimento dell'amministrazione. Ha assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione per compiere gli adempimenti necessari all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino. Ha inoltre previsto che, in caso di ulteriore inadempimento, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o un funzionario delegato, operi quale commissario ad acta entro i successivi sessanta giorni, previa sollecitazione della ricorrente. Il compenso del commissario, posto a carico del Ministero, è stato liquidato in 1.000 euro, salvo conguaglio. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori, rifusione del contributo unificato e distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato, compresa la fissazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del beneficio economico di 500 euro annui destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza da eseguire.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
È richiamato quale base normativa della notificazione della sentenza di condanna all'amministrazione resistente.
Massime di principio
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato da parte di un'amministrazione pubblica, dopo la sua regolare notificazione, legittima il creditore a promuovere il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza, accertati il contenuto vincolante del giudicato e l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice deve fissare un termine per l'esecuzione degli obblighi giudizialmente imposti.
- Il giudice dell'ottemperanza può predeterminare un commissario ad acta destinato a intervenire, entro un termine successivo, in caso di perdurante inerzia dell'amministrazione; il relativo compenso può essere posto a carico dell'amministrazione inadempiente.
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