Cassazione Penale, Sentenza n. 46269/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Riefoli era stato dichiarato responsabile di concorso in autoriciclaggio per avere impiegato in attività imprenditoriali i proventi delle truffe da lui commesse, in particolare vendendo opere d'arte frutto di truffa e monetizzando assegni ricevuti. Ha impugnato sostenendo: errata applicazione e violazione degli artt. 640 e 648-ter c.p. (mancato riconoscimento dell'effetto dissimulatorio e conseguente riqualificazione in truffa), vizio di motivazione circa l'assenza di elementi probatori dell'impiego dei beni, richiesta di riqualificazione in ricettazione per carenza dell'elemento soggettivo dell'autoriciclaggio e vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato e reiterativo, ritenendo che le censure fossero già state trattate in appello e che la Corte d'appello avesse dato motivazioni adeguate. In particolare ha ritenuto provato l'effetto dissimulatorio dell'operazione (Riefoli ha occultato la provenienza truffaldina presentando l'acquisto come regolare) e ha escluso la ricostituzione nei termini di ricettazione o di una diversa qualificazione. Ha altresì confermato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche motivando sulla base dei precedenti penali e dell'assenza di elementi positivi. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 codice penale (truffa)
La Corte ha ritenuto che il reato di truffa fosse il delitto presupposto: nonostante la richiesta di riqualificazione, la motivazione ha ritenuto sussistenti gli elementi del reato presupposto e ha escluso che la condotta di reimpiego dovesse essere qualificata esclusivamente come truffa; il giudice di legittimità ha confermato la ricostruzione fattuale già espressa in appello.
art. 648-ter codice penale (autoriciclaggio)
La Corte ha applicato la giurisprudenza che richiede un effetto dissimulatorio della condotta di reimpiego: ha ritenuto presente tale effetto nel caso concreto poiché l'imputato ha occultato la provenienza truffaldina delle opere vendute, inducendo terzi alla buona fede e monetizzando i proventi.
Massime di principio
- L'autoriciclaggio (art. 648-ter) richiede che il reinvestimento o l'impiego dei proventi sia diretto a dissimulare la provenienza delittuosa: anche un atto singolo può integrare l'effetto dissimulatorio se concretamente idoneo a occultare l'origine illecita.
- Se l'imputato è autore del reato presupposto (es. truffa), la qualificazione in ricettazione è difficilmente sostenibile; l'autoriciclaggio è rilevante quando chi ricicla è anche autore del profitto illecito.
- Le censure presentate in Cassazione che replicano motivi già valutati in appello, senza confutare la motivazione di quest'ultima, rischiano l'inammissibilità per manifesta infondatezza o reiterazione.
- La presenza di precedenti penali e l'assenza di elementi positivi di personalità possono ostare al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
- Per evitare che una contestazione di riqualificazione venga respinta, il ricorrente deve mostrare errori specifici di diritto o lacune logiche nella motivazione, non solo un dissenso sulla valutazione probatoria.
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