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Ordinanza

Ordinanza n. 88/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo della Prefettura – U.T.G. di Parma del 29/01/2026, notificato a mezzo PEC il 29/01/2026, prot. n. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto dell'ammissione alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Parma che ha rigettato la sua istanza di ammissione alle misure di accoglienza, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento era fondato sul mancato rispetto del termine previsto dall'art. 1, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015. Il giudice ha ritenuto rilevante la prospettata incompatibilità di tale disciplina con l'art. 20, par. 2, della direttiva 2013/33/UE, che non collega al ritardo nella presentazione della domanda di protezione internazionale l'esclusione dalle misure di accoglienza, ma consente soltanto una loro riduzione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, rilevando che il diniego non può fondarsi unicamente sul mancato rispetto del termine interno, poiché la disposizione nazionale contrastante con il diritto dell'Unione deve essere disapplicata. Ha ravvisato il periculum in mora, considerando insito nell'interesse azionato il pregiudizio grave e irreparabile. Ha quindi accolto la domanda cautelare, sospeso l'efficacia del diniego e ordinato alla Prefettura di Parma di provvedere sulla richiesta con l'immediata adozione delle misure necessarie a rendere effettivo il sistema di accoglienza. La trattazione di merito è stata fissata per il 7 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015

    termine per la presentazione della domanda di protezione internazionale rilevante ai fini dell'accesso alle misure di accoglienza

    Il mancato rispetto del termine non può costituire, da solo, fondamento del rigetto dell'accesso alle misure di accoglienza.

  • art. 20, par. 2, direttiva 2013/33/UE

    il ritardo nella presentazione della domanda di protezione internazionale non comporta l'impossibilità di fruire delle misure di accoglienza, ma consente soltanto la riduzione delle misure stesse

    La disposizione unionale impedisce di escludere integralmente il richiedente dalle misure di accoglienza per il solo ritardo nella presentazione della domanda.

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    È stato applicato per la valutazione e l'accoglimento della tutela cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente

    Ha fondato la disposizione di oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, par. 1, regolamento (UE) 2016/679

    dati personali appartenenti a categorie particolari

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale, quale base per la tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Il rigetto dell'accesso alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale non può fondarsi unicamente sul mancato rispetto del termine previsto dalla normativa interna per la presentazione della domanda, quando il diritto dell'Unione non collega a tale ritardo l'esclusione dall'accoglienza.
  • L'art. 20, par. 2, della direttiva 2013/33/UE consente, in caso di ritardo nella presentazione della domanda di protezione internazionale, soltanto la riduzione delle misure di accoglienza e non la loro esclusione integrale; la norma interna contrastante deve essere disapplicata.
  • Sussiste il fumus boni iuris quando il diniego di accoglienza è fondato esclusivamente su una disciplina nazionale incompatibile con la direttiva 2013/33/UE; il pregiudizio grave e irreparabile può ritenersi insito nell'interesse alla fruizione delle misure di accoglienza, giustificando la sospensione dell'atto e l'ordine all'amministrazione di adottare immediatamente le misure necessarie.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneTutela cautelare

Testo integrale

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