Cassazione Penale, Sentenza n. 3431/2023 del 26/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha ritenuti responsabili, con riferimenti distinti: per entrambi, contestata la condanna per esercizio arbitrario delle proprie ragioni (uso di violenza e minaccia, capo a); per Leotta, contestata anche l'attribuzione delle lesioni (capo b) – poi assolto in appello – nonché la valutazione della credibilità delle parti civili (i fratelli La Spina), l'interpretazione delle intercettazioni, l'assenza di prova circa alcune condotte, il calcolo dei termini di prescrizione e le statuizioni civili e relative misure (sospensione condizionale della pena). Palazzolo deduce altresì vizi relativi alla prova delle lesioni e alla prescrizione e chiede riduzione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per mancanza di specificità e/o manifesta infondatezza, ritenendo corretta la valutazione di merito circa la credibilità delle persone offese e la valutazione unitaria del contesto probatorio; ha inoltre ritenuto corretta la ricostruzione del computo dei giorni di sospensione che non determina la maturazione della prescrizione anteriore alla sentenza di secondo grado. Conseguentemente non è intervenuto sindacato di merito né revoca delle statuizioni già operate in appello; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di cassazione e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Le regole sulla valutazione della testimonianza di cui all'art.192(3) non si applicano alla persona offesa; le sue dichiarazioni possono da sole fondare la condanna se sia adeguatamente motivata la loro credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di specificità con cui è stato presentato il ricorso per cassazione (ricorso affidato nei limiti richiesti dall'art.173).
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione della prova o del significato delle risultanze probatorie quando le censure non evidenziano un vizio specifico di motivazione.
art. 157 e art. 161 cod. pen.
Norme rilevanti per il calcolo del termine di prescrizione (applicazione del termine di sette anni e mezzo e computo delle sospensioni), utilizzate per verificare che la prescrizione non fosse maturata prima della sentenza di appello.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamata per il principio che l'inammissibilità del ricorso impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e quindi la possibilità di far emergere cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata).
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità: condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha quantificato quest'ultimo in euro 3.000,00.
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente motivate riguardo a credibilità e attendibilità, costituire autonomo fondamento di prova: chi impugna deve dimostrare vizi specifici nella motivazione e non chiedere una rivalutazione globale del merito.
- In Cassazione non è ammessa la mera riconsiderazione del significato delle prove o l'invito a una diversa valutazione dei fatti: i motivi devono evidenziare vizi logico-giuridici specifici della motivazione (carenze, contraddizioni esplicite, omissioni rilevanti).
- Le questioni sul calcolo della prescrizione richiedono in ricorso deduzioni precise e conteggi puntuali delle sospensioni; se il computo dimostra che la prescrizione scade dopo la sentenza impugnata, la censura è manifestamente infondata.
- Le censure generiche sull'inattendibilità di parti civili basate solo su argomentazioni di carattere personale o generico (es. pregiudizi di carattere morale) sono deboli: è necessario indicare elementi esterni concreti e collegati alla narrazione probatoria.
- Se si deduce errore sul punto della concessione della sospensione condizionale della pena o della misura alternativa, occorre motivare specificamente perché sussisterebbero i presupposti giuridici per la concessione o la riduzione della pena (es. valutazione della recidiva, precedenti); doglianze generiche risultano inammissibili.
- Quando si impugna una decisione di secondo grado, la mancanza di specificità del ricorso per cassazione comporta spesso l'inammissibilità: le impugnazioni devono essere tecnicamente scritte con l'indicazione precisa dei vizi di diritto e dei correttivi richiesti.
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