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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3431/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha ritenuti responsabili, con riferimenti distinti: per entrambi, contestata la condanna per esercizio arbitrario delle proprie ragioni (uso di violenza e minaccia, capo a); per Leotta, contestata anche l'attribuzione delle lesioni (capo b) – poi assolto in appello – nonché la valutazione della credibilità delle parti civili (i fratelli La Spina), l'interpretazione delle intercettazioni, l'assenza di prova circa alcune condotte, il calcolo dei termini di prescrizione e le statuizioni civili e relative misure (sospensione condizionale della pena). Palazzolo deduce altresì vizi relativi alla prova delle lesioni e alla prescrizione e chiede riduzione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per mancanza di specificità e/o manifesta infondatezza, ritenendo corretta la valutazione di merito circa la credibilità delle persone offese e la valutazione unitaria del contesto probatorio; ha inoltre ritenuto corretta la ricostruzione del computo dei giorni di sospensione che non determina la maturazione della prescrizione anteriore alla sentenza di secondo grado. Conseguentemente non è intervenuto sindacato di merito né revoca delle statuizioni già operate in appello; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di cassazione e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Le regole sulla valutazione della testimonianza di cui all'art.192(3) non si applicano alla persona offesa; le sue dichiarazioni possono da sole fondare la condanna se sia adeguatamente motivata la loro credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di specificità con cui è stato presentato il ricorso per cassazione (ricorso affidato nei limiti richiesti dall'art.173).

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione della prova o del significato delle risultanze probatorie quando le censure non evidenziano un vizio specifico di motivazione.

  • art. 157 e art. 161 cod. pen.

    Norme rilevanti per il calcolo del termine di prescrizione (applicazione del termine di sette anni e mezzo e computo delle sospensioni), utilizzate per verificare che la prescrizione non fosse maturata prima della sentenza di appello.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamata per il principio che l'inammissibilità del ricorso impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e quindi la possibilità di far emergere cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità: condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha quantificato quest'ultimo in euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente motivate riguardo a credibilità e attendibilità, costituire autonomo fondamento di prova: chi impugna deve dimostrare vizi specifici nella motivazione e non chiedere una rivalutazione globale del merito.
  • In Cassazione non è ammessa la mera riconsiderazione del significato delle prove o l'invito a una diversa valutazione dei fatti: i motivi devono evidenziare vizi logico-giuridici specifici della motivazione (carenze, contraddizioni esplicite, omissioni rilevanti).
  • Le questioni sul calcolo della prescrizione richiedono in ricorso deduzioni precise e conteggi puntuali delle sospensioni; se il computo dimostra che la prescrizione scade dopo la sentenza impugnata, la censura è manifestamente infondata.
  • Le censure generiche sull'inattendibilità di parti civili basate solo su argomentazioni di carattere personale o generico (es. pregiudizi di carattere morale) sono deboli: è necessario indicare elementi esterni concreti e collegati alla narrazione probatoria.
  • Se si deduce errore sul punto della concessione della sospensione condizionale della pena o della misura alternativa, occorre motivare specificamente perché sussisterebbero i presupposti giuridici per la concessione o la riduzione della pena (es. valutazione della recidiva, precedenti); doglianze generiche risultano inammissibili.
  • Quando si impugna una decisione di secondo grado, la mancanza di specificità del ricorso per cassazione comporta spesso l'inammissibilità: le impugnazioni devono essere tecnicamente scritte con l'indicazione precisa dei vizi di diritto e dei correttivi richiesti.

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