Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 546/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento 4 ottobre 2022 prot. n. -OMISSIS-, notificato il 25 ottobre 2022, con il quale è stata ordinata la restituzione di -OMISSIS- oltre interessi legali, precedentemente concessi come anticipo delle spese legali sostenute in relazione al procedimento penale n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS- ed ai successivi gradi del giudizio, e di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, nessuno escluso e, in particolare, occorrendo, dei non conosciuti pareri dell'Avvocatura Generale dello Stato 5 agosto 2015 e 3 dicembre 2021 e dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova 28 febbraio 2022; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal dott. -OMISSIS- il 25/9/2023: - del provvedimento 30 giugno 2023 n. -OMISSIS-, notificato il 4 luglio 2023, con il quale è stata rigettata l'istanza di tutela legale 2 dicembre 2014;

Giustizia amministrativa202300006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di recupero dell’anticipazione delle spese legali e successivo diniego dell’istanza di tutela legale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva ricevuto dal Ministero dell’Interno un’anticipazione per le spese legali sostenute in un procedimento penale relativo a fatti verificatisi durante il servizio prestato in occasione del G8. Il procedimento si era concluso con una condanna definitiva per uno dei reati contestati e con declaratorie di prescrizione per altri reati. L’amministrazione aveva quindi ordinato la restituzione integrale della somma anticipata e aveva respinto l’istanza di tutela legale riferita ai reati prescritti. Il ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 18 d.l. n. 67/1997 e dell’art. 32 l. n. 152/1975; difetto di presupposto, istruttoria e motivazione; travisamento, sviamento e contraddittorietà, sostenendo la permanenza del nesso di strumentalità tra le condotte contestate e il servizio; spettanza del rimborso anche per i reati dichiarati prescritti; applicabilità dell’art. 32 l. n. 152/1975 in quanto i fatti sarebbero stati connessi all’uso delle armi o della coazione fisica; violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. n. 241/1990, per l’asserita necessità di un provvedimento di autotutela e per la contraddittorietà rispetto a precedenti valutazioni dell’amministrazione; lesione del legittimo affidamento; violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990; impossibilità di recuperare l’anticipo prima della definizione della domanda di tutela legale; in subordine, necessità di escludere dall’importo da restituire l’IVA corrisposta ai difensori.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente ritenuto sussistente la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 13 c.p.a., poiché gli effetti diretti dei provvedimenti incidevano esclusivamente sulla sfera patrimoniale del destinatario residente nella circoscrizione del Tribunale. Nel merito ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che il rimborso ex art. 18 d.l. n. 67/1997 presupponga che il dipendente abbia agito in nome, per conto e nell’interesse dell’amministrazione, con nesso di immedesimazione organica e di strumentalità tra condotta e doveri d’ufficio. Nel caso concreto, la condanna definitiva per una condotta dolosa, unitamente agli accertamenti penali e contabili, dimostrava la rottura di tale nesso. La prescrizione non equivale ad accertamento dell’assenza di responsabilità e non fonda il diritto al rimborso; ciò vale a maggior ragione quando sussistano accertamenti di responsabilità agli effetti civili o erariali e un collegamento unitario tra i diversi reati contestati. L’art. 32 l. n. 152/1975 non impediva il recupero, poiché anch’esso prevede la rivalsa in caso di responsabilità per fatto doloso e l’anticipazione resta ripetibile all’esito definitivo del procedimento. Il recupero dell’anticipazione indebita costituisce attività vincolata e doverosa, non esercizio di autotutela ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. n. 241/1990; pertanto non richiede una specifica comparazione dell’interesse pubblico con l’affidamento del destinatario, né è soggetto al termine ragionevole previsto per l’annullamento d’ufficio, ma al termine prescrizionale decennale. Non è stato ravvisato un affidamento tutelabile, anche perché l’atto originario aveva espressamente fatto salva la restituzione in caso di accertamento definitivo della responsabilità e l’amministrazione aveva tempestivamente manifestato l’intenzione di procedere al recupero. Le garanzie partecipative non hanno mutato la natura vincolata dell’attività. È stata infine respinta la richiesta di escludere l’IVA: l’importo da recuperare comprende integralmente quanto anticipato, inclusi gli oneri accessori, e la restituzione dell’IVA non determina un indebito arricchimento dell’amministrazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 13 c.p.a.

    La competenza territoriale si determina, in via generale, con riferimento alla sede dell’autorità emanante, salvo che gli effetti diretti del provvedimento siano territorialmente limitati alla circoscrizione di un diverso TAR; in tal caso prevale il criterio dell’efficacia spaziale.

  • art. 18 d.l. n. 67/1997, convertito in l. n. 135/1997

    Il rimborso delle spese legali dei dipendenti statali presuppone la connessione dei fatti con il servizio e il nesso di immedesimazione organica; l’anticipazione è ripetibile quando l’esito definitivo accerti la responsabilità del dipendente o comunque venga meno il presupposto del rimborso.

  • art. 32 l. n. 152/1975

    le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso

    La disposizione consente il rimborso anche in presenza di responsabilità colposa, ma prevede la rivalsa quando sia accertata la responsabilità per fatto doloso; l’anticipazione resta comunque ripetibile all’esito definitivo del procedimento.

  • art. 21-quinquies l. n. 241/1990

    Non si applica al recupero di somme indebitamente anticipate, poiché tale recupero non costituisce revoca per sopravvenuti o rivalutati motivi di pubblico interesse.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    Non si applica al recupero di somme indebitamente versate, che è attività vincolata e non annullamento d’ufficio di un precedente provvedimento illegittimo.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Le osservazioni dell’interessato nell’ambito del procedimento non trasformano l’attività d’ufficio di recupero dell’indebito in un procedimento avviato da un’istanza privata né determinano un silenzio-assenso.

  • art. 55, commi 3 e 5, c.p.a.

    Disciplina l’istanza cautelare proposta nel corso del giudizio e le memorie delle parti; nel caso concreto la domanda cautelare era stata respinta.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per la trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Il rimborso delle spese legali spettante al dipendente pubblico per giudizi penali connessi al servizio presuppone non il solo collegamento occasionale con l’attività d’ufficio o il mero proscioglimento, ma che il dipendente abbia agito nell’interesse e per conto dell’amministrazione, in presenza di un effettivo nesso di immedesimazione organica e di strumentalità tra condotta e doveri istituzionali.
  • La declaratoria di prescrizione non equivale all’accertamento dell’assenza di responsabilità e, di regola, non fonda il diritto al rimborso delle spese legali; il presupposto può ritenersi mancante anche quando la responsabilità sia stata accertata agli effetti civili o erariali oppure quando i reati prescritti siano inscindibilmente collegati a una condotta dolosa definitivamente accertata.
  • Il recupero delle somme anticipate per spese legali, quando sia venuto meno il presupposto legale dell’erogazione, costituisce attività vincolata e doverosa di ripetizione dell’indebito, non esercizio di annullamento d’ufficio o revoca; pertanto non è subordinato ai presupposti, al termine ragionevole o alla ponderazione dell’affidamento previsti dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. n. 241/1990.
  • L’anticipazione delle spese legali concessa con espressa riserva di restituzione in caso di accertamento definitivo della responsabilità non determina un affidamento tutelabile sulla sua definitiva acquisizione; la successiva attività di recupero non è imprevedibile quando l’amministrazione abbia manifestato, anche anteriormente, l’intenzione di procedere alla rivalsa.
  • La ripetizione dell’anticipazione comprende l’intero importo effettivamente erogato, inclusi IVA e altri oneri accessori; la restituzione di tali componenti non costituisce indebito arricchimento dell’amministrazione, poiché il loro mancato rimborso determinerebbe un arricchimento ingiustificato del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoAutotutelaInvalidità del provvedimentoCompetenza
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.