Ordinanza n. 154/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 133/2026, resa tra le parti nel ricorso n. 266/2026, e relativi motivi aggiunti, proposto per l’annullamento: quanto al ricorso principale: – del provvedimento con cui è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 20,9/30 nella prova scritta del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 16 unità di personale di categoria D, profilo professionale Funzionario di controllo di gestione (Codice COGE), svoltasi in data 14/11/2025, e della conseguente mancata ammissione alla graduatoria degli idonei, atto reso noto in data 17/11/2025 mediante pubblicazione sull’area riservata del Portale “inPA”; – del D.D.G. n. 2870 del 01/07/2025, recante il bando del suddetto concorso, nella parte in cui all’art. 6 prevede la formulazione di quesiti non conformi ai livelli di competenza ivi indicati; – dei verbali della Commissione esaminatrice, non noti, relativi alla predisposizione e validazione dei quesiti della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 53, 56, 57 e 58; – della griglia di correzione e delle risposte esatte relative alla prova scritta, pubblicate in data 11/12/2025, nella parte relativa ai suddetti quesiti; – del futuro provvedimento di approvazione della graduatoria finale di merito, nella parte in cui non includerà il ricorrente tra i candidati idonei; – di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compreso il silenzio serbato sull’istanza di riesame in autotutela presentata dal ricorrente in data 19/12/2025; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale; nonché, quanto ai motivi aggiunti: – del D.D.G. n. 620 del 4 febbraio 2026, con cui è stata approvata la graduatoria finale di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 16 unità di personale di categoria D, profilo professionale Funzionario di controllo di gestione (Codice COGE), pubblicato sul portale “inPA” in data 04/02/2026, nella parte in cui non include il ricorrente tra i vincitori o gli idonei; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e in particolare del Verbale n. 8 del 27 gennaio 2026, con cui la Commissione esaminatrice ha ritenuto di non accogliere le istanze di riesame in autotutela presentate dal ricorrente, confermando la correttezza dei quesiti contestati e la legittimità del punteggio attribuito; - del verbale n. 7 del 27.12.2025 e i relativi allegati, con i quali la Commissione di Concorso ha provveduto alla predisposizione e approvazione definitiva della graduatoria finale di merito del Concorso Codice COGE, sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova scritta, rivista tenendo conto di quanto stabilito dall’art. 5 del DPR n.487/94, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16.6.2023, n. 82, in materia di categorie riservatarie, preferenze e parità di genere; - nonché degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, e segnatamente del provvedimento con cui è stato comunicato l’esito della prova scritta con l’attribuzione del punteggio di 20,9/30 e la conseguente esclusione dalla procedura, e per il conseguente accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente al ricalcolo del punteggio della prova scritta, previa neutralizzazione o valutazione come corretta delle risposte ai quesiti nn. 53, 56, 57 e 58, e alla sua collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito, anche in virtù del suo diritto alla riserva dei posti ai sensi della legge n. 74/2023 per gli operatori volontari del Servizio Civile Universale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sez. II, n. 133/2026, che aveva respinto la domanda cautelare contro l'attribuzione di 20,9/30 nella prova scritta e la mancata inclusione nella graduatoria del concorso per 16 funzionari di controllo di gestione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha impugnato l'esito della prova scritta del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di 16 funzionari di controllo di gestione, contestando il punteggio di 20,9/30 e la conseguente mancata ammissione tra gli idonei e i vincitori. Ha censurato, in particolare, la formulazione e la correzione dei quesiti nn. 53, 56, 57 e 58, chiedendo la neutralizzazione o la valutazione come corrette delle relative risposte, il ricalcolo del punteggio e la collocazione in posizione utile, anche in applicazione della riserva di posti prevista per gli operatori volontari del Servizio Civile Universale. Con motivi aggiunti ha impugnato l'approvazione della graduatoria finale e il verbale con cui la Commissione aveva respinto le istanze di riesame in autotutela. In appello cautelare ha contestato il rigetto della sospensiva pronunciato dal TAR, deducendo il fumus derivante dagli errori relativi ai quesiti e il periculum connesso alla mancata progressione professionale e alla funzione di favore prevista per gli operatori del Servizio Civile Universale.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'appello cautelare. Al sommario esame proprio della fase cautelare ha ritenuto che l'appello non fosse assistito da apprezzabili elementi di fondatezza. Ha precisato che la risposta al quesito n. 56 risultava esatta, mentre quelle relative ai quesiti nn. 53, 57 e 58 non risultavano esatte, in conformità a quanto già rilevato dal giudice di primo grado. Ha inoltre osservato che, essendo stata nel frattempo approvata la graduatoria finale con D.D.G. n. 620 del 4 febbraio 2026, un eventuale esito favorevole avrebbe potuto non arrecare alcun beneficio concreto all'appellante, poiché le contestazioni avrebbero potuto comportare la demolizione degli atti concorsuali e la riedizione della procedura, anziché l'immediata collocazione del candidato in posizione utile. Ha escluso la rilevanza del pericolo allegato in relazione alla riserva dei posti per gli operatori del Servizio Civile Universale, poiché il pregiudizio alla progressione professionale e all'adempimento della relativa funzione di favore era stato dedotto in modo estremamente generico e astratto. L'appellante è stato condannato al pagamento di euro 1.000,00, oltre spese generali e accessori di legge, in favore della controparte costituita; nulla è stato disposto nei confronti dei controinteressati non costituiti.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare, deciso dal CGARS sulla base di un esame sommario dei presupposti della tutela cautelare.
art. 5 d.P.R. 487/1994, come modificato dal d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82
Richiamato negli atti di causa in relazione alla formazione della graduatoria e all'applicazione delle categorie riservatarie, delle preferenze e della parità di genere.
legge n. 74/2023
Richiamata negli atti di causa quale fonte della riserva di posti per gli operatori volontari del Servizio Civile Universale; il giudice ha ritenuto generico e astratto il pericolo dedotto in relazione a tale riserva.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello, la domanda di sospensione richiede che l'impugnazione presenti apprezzabili elementi di fondatezza, valutati con il sommario esame proprio della fase cautelare.
- Quando, nelle more del giudizio, sia stata approvata la graduatoria finale di una procedura concorsuale, l'utilità cautelare deve essere verificata in concreto: l'eventuale accoglimento potrebbe non consentire l'immediata collocazione del candidato in posizione utile, ma determinare la demolizione degli atti concorsuali e la riedizione della procedura.
- Il periculum in mora non può essere fondato sul mero richiamo astratto a una riserva di posti o a una funzione di favore prevista dalla legge; il candidato deve allegare in modo concreto il pregiudizio attuale e irreparabile derivante dalla mancata concessione della misura cautelare.
- La contestazione della correttezza di quesiti concorsuali non giustifica, in sede cautelare, la sospensione degli atti quando, al sommario esame, la risposta a uno dei quesiti risulti corretta e le altre risposte contestate risultino non esatte.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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