Cassazione Penale, Sentenza n. 6307/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma, in appello, della condanna per dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000) relativa all'anno d'imposta 2014 per aver indicato elementi passivi inesistenti per complessivi € 885.636,00 (evasione IRES € 243.550,00) e IVA € 1.255.950,00 (evasione IVA € 281.668,00). In Cassazione il ricorrente deduce: 1) natura non punibile delle condotte anteriori alla riforma d.lgs. 158/2015 (sostiene che solo i costi fittizi fossero puniti); 2) vizi nella determinazione dell'imposta evasa e nell'uso dello "spesometro"; 3) insufficiente prova del dolo specifico e possibile affidamento a terzi/assenza di accesso ai documenti; 4) vizio motivazionale nel diniego delle attenuanti generiche; 5) errore nella dosimetria della pena; 6) illegittimità/indeterminazione della confisca per mancata determinazione dell'imposta effettivamente evasa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi manifestamente infondati o non dedotti in gravame. Principali ragioni: continuità interpretativa e giurisprudenziale che considera punibile anche l'indicazione di costi inesistenti (anche prima della riforma 2015); la Corte d'appello ha legittimamente ritenuto attendibile l'accertamento basato sullo spesometro, avendo la difesa omesso di produrre prove specifiche sui costi; il dolo è desumibile dalla notevole discrepanza tra costi dichiarati e dati accertati e dall'assenza di documentazione che giustifichi i costi; il diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria sono corretti e ben motivate (l'entità dell'evasione e l'assenza di segni di resipiscenza sono elementi idonei); la censura sulla confisca è inammissibile perché non proposta in appello e, comunque, non sorretta da elementi capaci di incidere sulla quantificazione dell'imposta evasa. Conseguenze: confermata la decisione di merito, condanna alle spese, e condanna al versamento di somma alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. 74/2000
La norma è stata interpretata dalla giurisprudenza e dalla Corte come applicabile anche ai casi di indicazione in dichiarazione di elementi passivi inesistenti (costituiscono costi fittizi punibili).
d.lgs. 158/2015
"l'attuale descrizione del fatto incriminato- la quale, per un verso, prescinde da comportamenti fraudolenti e, per altro verso, rende penalmente rilevanti non solo le omesse o mendaci indicazioni di dati oggettivi ma anche l'effettuazione di valutazioni ... giuridico tributarie difformi da quelle corrette, [che comporta] il 'rischio penale' a carico del contribuente..."
La riforma ha chiarito la volontà del legislatore di escludere dall'ambito penale i costi effettivamente sostenuti (anche se indeducibili), senza però escludere la punibilità dei costi mai sostenuti; la Corte rileva continuità con la disciplina anteriore quanto alla punibilità dei costi inesistenti.
art. 2 cod. pen.
Richiamato nel contesto della successione delle leggi penali nel tempo: la tesi difensiva che voleva estendere la non punibilità anteriore alla riforma è respinta in ragione della continuità interpretativa.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte territoriale può valorizzare il singolo elemento ritenuto prevalente (es. entità dell'evasione e assenza di resipiscenza) per escludere il riconoscimento delle attenuanti.
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena: Corte di merito legittimata a valorizzare la gravità del fatto e altri elementi per la quantificazione della pena; è ammesso il peso multiplo di uno stesso elemento su aspetti diversi della determinazione della pena.
Circolare 14.4.2000 Comando Generale Guardia di Finanza
«in via interpretativa» tutte le «componenti negative "non vere", "non inerenti", "non spettanti", o "insussistenti nella realtà" che risultassero dichiarate in misura superiore a quella effettivamente sostenuta o a quella ammissibile in detrazione»
Indirizzi interpretativi degli organi accertatori che individuano come passivi fittizi le componenti negative non reali o non spettanti; utilizzati a supporto della tesi che i costi inesistenti sono fittizi e rilevanti penalmente.
artt. 606 e 609 cod. proc. pen. (richiamati dalla giurisprudenza)
"in tema di ricorso per cassazione, la regola ... - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio ... - trova la sua 'ratio' nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame."
Principio processuale che impedisce di sollevare in Cassazione questioni non dedotte in appello; giustifica l'inammissibilità della censura sulla confisca non proposta in gravame.
Massime di principio
- L'indicazione in dichiarazione di costi inesistenti (costi non sostenuti in rerum natura) è giudicata dalla giurisprudenza penalmente rilevante e può integrare il reato di dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. 74/2000, anche per fatti anteriori alla riforma del 2015.
- L'accertamento fiscale che utilizza strumenti induttivi come lo spesometro può costituire base probatoria valida se la difesa non produce elementi specifici contrari (documentazione o prove sui costi realmente sostenuti).
- Il dolo richiesto per reati tributari può essere desunto anche dal dolo eventuale: una significativa discrasia tra quanto dichiarato e i dati accertati, con mancanza di documentazione, consente di ritenere che l'imputato fosse consapevole o avesse accettato il rischio dell'inesistenza dei costi.
- Per il riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche il giudice può valorizzare l'elemento ritenuto prevalente (es. gravità dell'evasione, assenza di resipiscenza) e la valutazione può incidere sia sulla pena che sull'ammissibilità delle attenuanti senza violare il principio del ne bis in idem.
- Questioni non sollevate in sede di appello non possono, di norma, essere dedotte per la prima volta in Cassazione; è dunque fondamentale che la difesa articoli nel gravame tutte le censure rilevanti, con adeguata specificità e prove a supporto.
- In procedimenti fiscali-penali, la difesa deve fornire prove concrete e documentali per contestare determinazioni induttive dell'amministrazione finanziaria; argomentazioni generiche o mere ipotesi ricostruttive risultano inammissibili o infondate.
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