Sentenza del 29/01/2018 n. 367 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Importazione carburi di tungsteno - Dazi antidumping - Sanzioni e interessi - Responsabilità dello spedizioniere doganale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che lo spedizioniere doganale risponde in proprio dei dazi doganali, del dazio antidumping, delle sanzioni e degli interessi relativi all'importazione. La presentazione della dichiarazione in nome proprio comporta infatti l'assunzione delle obbligazioni e responsabilità conseguenti, comprese quelle tributarie e sanzionatorie, anche quando l'attività è svolta per conto di un altro soggetto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'importazione di carburi di tungsteno e l'individuazione del soggetto responsabile per i dazi doganali, incluso il dazio antidumping, nonché per le sanzioni e gli interessi conseguenti. Il punto centrale è stabilire se lo spedizioniere doganale, che presenta la dichiarazione in nome proprio ma per conto del committente, risponda personalmente delle obbligazioni derivanti dalla dichiarazione.
Massime di principio
- Lo spedizioniere che presenta la dichiarazione doganale in nome proprio, anche se agisce per conto del cliente, può essere considerato direttamente obbligato al pagamento dei dazi e degli altri importi dovuti.
- La rappresentanza doganale indiretta o comunque la dichiarazione resa in nome proprio comporta l'assunzione di responsabilità autonome verso l'Amministrazione doganale.
- La responsabilità dello spedizioniere può comprendere non solo il tributo principale e il dazio antidumping, ma anche sanzioni e interessi derivanti da irregolarità o inesattezze della dichiarazione.
- Per valutare la responsabilità in casi analoghi è essenziale verificare chi risulta formalmente dichiarante nella dichiarazione doganale e quale forma di rappresentanza è stata utilizzata.
- Il fatto che lo spedizioniere agisca nell'interesse o per conto economico del cliente non esclude, di per sé, la sua responsabilità diretta quando la dichiarazione è presentata in nome proprio.
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