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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28066/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)

La controversia

La controversia origina da un provvedimento sanzionatorio emesso dalla Banca d'Italia nei confronti di una società operante nel settore finanziario e di alcuni suoi esponenti aziendali, tra cui componenti del consiglio di amministrazione, direttore generale e membri del collegio sindacale. Le sanzioni pecuniarie erano state irrogate per carenze nella gestione, governo e controllo dei rischi e nei controlli interni, ritenute violative dell'art. 107, comma 2, TUB e della relativa disciplina di vigilanza. La Corte d'appello di Roma aveva rigettato l'opposizione avverso tali sanzioni, ritenendo applicabile la disciplina previgente al d.lgs. 72/2015 e ritenendo infondate le doglianze sul procedimento sanzionatorio. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto due motivi: 1) violazione del principio del favor rei ex art. 2 c.p. e art. 3 Cost., sostenendo che la nuova disciplina introdotta dal d.lgs. 72/2015 non prevedesse più la sanzione per gli esponenti aziendali e che, essendo le sanzioni sostanzialmente penali, dovesse applicarsi la disciplina sopravvenuta più favorevole; in subordine, hanno chiesto la rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, d.lgs. 72/2015 e, eventualmente, degli artt. 44 e 48 d.lgs. 136/2015; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., per asserita mancata motivazione sul profilo della genericità delle contestazioni elevate nel procedimento sanzionatorio e sulla violazione del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da uno dei ricorrenti per difetto di legittimazione, poiché non era stato parte del giudizio di merito. Quanto agli altri ricorrenti, ha rigettato il ricorso: ha escluso che le sanzioni ex art. 144 TUB abbiano natura sostanzialmente penale, richiamando i criteri Engel e la giurisprudenza interna che ne qualifica la natura amministrativa, la limitata platea soggettiva e la modesta afflittività; di conseguenza ha ritenuto non applicabile il favor rei e non rilevante la questione di legittimità costituzionale prospettata. Ha inoltre dichiarato inammissibile, e comunque infondato, il secondo motivo perché formulato al di fuori del paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., trattandosi in realtà di critica alla motivazione e non di omesso esame di un fatto decisivo; ha anche rilevato che la Corte territoriale aveva comunque riportato analiticamente contestazioni e difese, escludendo la genericità degli addebiti. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 144 TUB

    Le sanzioni previste da tale disposizione, nel testo applicabile ratione temporis, sono qualificate come sanzioni amministrative e non sostanzialmente penali.

  • art. 145 TUB

    Disciplina il procedimento di opposizione e le contestazioni sanzionatorie; la corte ha ritenuto non fondata la censura di genericità degli addebiti.

  • art. 107, comma 2, TUB

    Norma sostanziale richiamata come violata per carenze nella gestione, governo e controllo dei rischi.

  • art. 2, commi 3 e 5, d.lgs. 72/2015

    La Corte di appello ha applicato la disciplina previgente; la Cassazione ha ritenuto infondata la critica basata sul favor rei perché le sanzioni non sono sostanzialmente penali.

  • art. 24 L. 262/2005

    Richiamato dalle censure degli opponenti in tema di istruttoria, contraddittorio, esame delle difese e termine del procedimento; le doglianze sono state disattese.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per il primo motivo di ricorso in diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché non deduceva un omesso esame di fatto decisivo ma una censura motivazionale.

  • art. 2 c.p.

    Invocato dai ricorrenti per il principio del favor rei; la Corte lo ritiene non applicabile per assenza di natura penale sostanziale delle sanzioni.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato in relazione alla censura di irragionevole disparità di trattamento, ma la questione è stata ritenuta superata.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Invocato in relazione al contrasto con la giurisprudenza CEDU; la censura è stata respinta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • artt. 44 e 48 d.lgs. 136/2015

    Richiamati solo in via subordinata nella questione di legittimità costituzionale prospettata dai ricorrenti.

Massime di principio

  • Le sanzioni amministrative previste dal TUB per violazioni della disciplina di vigilanza bancaria non hanno, di regola, natura sostanzialmente penale quando il legislatore le qualifica come amministrative, la platea dei destinatari è ristretta e l'afflittività è contenuta.
  • Il principio del favor rei e le questioni di legittimità costituzionale correlate presuppongono che la sanzione abbia natura sostanzialmente penale; in difetto, non può pretendersi l'applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta più favorevole.
  • Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di dedurre una semplice insufficienza o carenza motivazionale, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
  • La contestazione di genericità degli addebiti è infondata quando il giudice di merito riporti analiticamente i fatti contestati e le difese degli interessati, così consentendo il pieno esercizio del contraddittorio in sede di opposizione.
  • Non può impugnare in cassazione chi non risulti parte del giudizio di merito e non abbia legittimazione ad impugnare il provvedimento opposto.

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