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Ordinanza

Ordinanza n. 7435/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - provvedimento prot. Reg.Uff 2025-0020139-U con oggetto “chiusura istruttoria per l'accesso al meccanismo agevolativo imprese a forte consumo di energia anno di competenza 2022” emessa da CSEA Cassa per i servizi energetici e ambientali e comunicato a mezzo di posta elettronica certificata in data 20.05.2025; - e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o comunque collegato e anche conseguente.

Giustizia amministrativa202508917

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di chiusura dell’istruttoria per l’accesso al meccanismo agevolativo destinato alle imprese a forte consumo di energia per l’anno di competenza 2022

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società cooperativa ha impugnato il provvedimento con cui CSEA ha disposto la chiusura dell’istruttoria relativa al meccanismo agevolativo per imprese a forte consumo di energia. Nel corso del giudizio, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della ricorrente ai sensi dell’art. 2545-terdecies c.c., nominando un commissario liquidatore. Il difensore della ricorrente ha quindi depositato il decreto ministeriale e ha chiesto la dichiarazione di interruzione del processo. La questione decisa dall’ordinanza riguarda esclusivamente gli effetti processuali dell’assoggettamento della parte ricorrente alla liquidazione coatta amministrativa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato l’interruzione del processo. Ha ritenuto che l’assoggettamento della società cooperativa alla liquidazione coatta amministrativa, con contestuale nomina del commissario liquidatore, comporti la perdita della capacità di stare in giudizio e costituisca un evento interruttivo del processo. Poiché l’evento era stato ritualmente dichiarato mediante atto depositato il 22 dicembre 2025, il Collegio ne ha preso atto ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c. L’interruzione produce effetti dalla dichiarazione dell’evento; la prosecuzione dovrà essere curata dalla parte legittimata nei termini e secondo le modalità previste dalla legge. Non è stata decisa la legittimità del provvedimento CSEA né il merito della domanda di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    interruzione del processo

    L’evento interruttivo ritualmente dichiarato deve essere rilevato dal giudice amministrativo, con interruzione del processo e decorrenza degli effetti dalla dichiarazione dell’evento.

  • artt. 299 e seguenti c.p.c.

    interruzione del processo

    Le disposizioni del codice di procedura civile disciplinano, per quanto applicabili, gli effetti dell’evento interruttivo e la successiva prosecuzione del giudizio.

  • art. 2545-terdecies c.c.

    liquidazione coatta amministrativa

    L’assoggettamento della società cooperativa alla liquidazione coatta amministrativa, con nomina del commissario liquidatore, determina la perdita della capacità di stare in giudizio e integra un evento interruttivo.

Massime di principio

  • L’assoggettamento di una società cooperativa alla liquidazione coatta amministrativa, con nomina del commissario liquidatore, comporta la perdita della capacità di stare in giudizio e costituisce un evento interruttivo del processo amministrativo.
  • Quando l’evento interruttivo è ritualmente dichiarato in giudizio, il giudice amministrativo deve dichiarare l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a., con effetti dalla dichiarazione dell’evento.
  • Dichiarata l’interruzione del processo, la prosecuzione del giudizio deve essere effettuata dalla parte legittimata nei termini e secondo le modalità previste dalla legge; la pronuncia interruttiva non definisce il merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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