Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25041/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente per l'anno d'imposta 2003, con recuperi fondati su un maggior reddito da partecipazione nella società in nome collettivo di cui era socio. La C.T.P. aveva rigettato il ricorso del contribuente; la C.T.R. aveva poi rigettato l'appello del socio rilevando in sostanza che, essendo stato rigettato anche il connesso appello proposto dalla società contro il proprio avviso per le medesime ragioni, l'appello del socio dovesse essere respinto "in via consequenziale". Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi, ma nel corso del giudizio ha poi depositato istanza di dichiarazione di difetto di interesse alla decisione, producendo documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, e il pagamento di quanto dovuto, ribadendo la sopravvenuta carenza di interesse. La Corte ha quindi dato atto dell'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per effetto della definizione agevolata della lite pendente. Ha richiamato il principio secondo cui, quando il debitore che ha aderito alla definizione agevolata chiede la rinuncia al giudizio e segue la comunicazione dell'esattore, il processo di cassazione va dichiarato estinto ex art. 391 c.p.c.; inoltre, poiché il contribuente aveva anche versato integralmente il debito rateizzato, non ha disposto sulle spese e ha escluso l'applicazione del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. Il dispositivo riportato nel testo è tronco, ma la motivazione consente di ricavare con certezza l'estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    istanza di dichiarazione di difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.

    richiamato dal contribuente per sostenere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, conseguente alla definizione agevolata della lite.

  • art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016

    la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e la successiva comunicazione dell'esattore integrano la fattispecie estintiva del giudizio di cassazione; se il debitore è ricorrente, opera la rinuncia al ricorso, se è resistente o intimato opera l'estinzione ex lege.

  • art. 391 cod. proc. civ.

    il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto ai sensi di tale norma quando si perfeziona la definizione agevolata con rinuncia del ricorrente o estinzione ex lege nei casi previsti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non si applica quando la pronuncia è di estinzione del giudizio e non di rigetto o inammissibilità/improponibilità del ricorso, trattandosi di previsione sanzionatoria di stretta interpretazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma di inserimento del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, richiamata per escluderne l'applicazione nel caso di estinzione.

Massime di principio

  • La definizione agevolata delle liti pendenti, una volta perfezionata con adesione del contribuente e pagamento di quanto dovuto, determina la sopravvenuta cessazione dell'interesse alla decisione e l'estinzione del giudizio di cassazione.
  • Se il debitore che aderisce alla definizione agevolata è ricorrente, il processo si estingue per rinuncia al ricorso; se è resistente o intimato, l'estinzione opera ex lege.
  • Quando risulti anche il pagamento integrale del debito rateizzato, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La pronuncia di estinzione del giudizio non comporta regolazione delle spese, poiché il costo del processo è assorbito dalla definizione agevolata.
  • La sanzione del raddoppio del contributo unificato non si applica alle pronunce di estinzione del giudizio, in quanto previsione eccezionale e di stretta interpretazione, riferita ai casi di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.