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Sentenza

Sentenza n. 109/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'ottemperanza: - al giudicato di cui alla sentenza n. 397, pubblicata il 5 marzo 2024, del Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Castrovillari che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente e ordinato di metterla a disposizione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo l'esecuzione della sentenza n. 397/2024 del Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro. La sentenza aveva accertato il suo diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per le annualità indicate nel giudicato, oltre agli accessori di legge, e aveva condannato il Ministero a mettere la carta a disposizione per l'utilizzo secondo i vincoli normativi, nonché al pagamento delle spese di lite. La pronuncia era stata notificata al Ministero il 15 marzo 2024 tramite PEC, era divenuta definitiva, come attestato il 28 ottobre 2024, ed era decorso il termine di moratoria di centoventi giorni. Nonostante ciò, l'Amministrazione era rimasta inadempiente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza, a cura del ricorrente. Per il caso di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, incaricandolo di provvedere, su istanza di parte, entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Le spese e i compensi dell'attività commissariale sono stati posti a carico dell'Amministrazione inadempiente, ritenendoli compresi nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile per analogia l'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dai decreti decisori emessi ai sensi della medesima legge. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 300, oltre spese generali, accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di eseguire il giudicato e può adottare misure sostitutive, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Costituisce il fondamento del diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, già accertato dal giudicato posto in esecuzione.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    La disposizione, pur prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti decisori adottati ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con imputazione dei compensi commissariali all'amministrazione inadempiente.

Massime di principio

  • Quando una sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, è stata notificata all'amministrazione ed è inutilmente decorso il termine di moratoria previsto dalla legge, l'inadempimento dell'amministrazione legittima l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve ordinare all'amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro un termine determinato, conformandosi esattamente alle prescrizioni contenute nella pronuncia da eseguire.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e all'istanza della parte interessata.
  • Quando l'inottemperanza riguarda una condanna al pagamento di somme di denaro, i compensi e le spese dell'eventuale attività commissariale possono essere posti a carico dell'amministrazione inadempiente; la disciplina prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 può essere applicata per analogia anche a condanne diverse da quelle derivanti dai decreti decisori emessi ai sensi della medesima legge.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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