Cassazione Penale, Sentenza n. 14383/2024 del 08/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava per cassazione l'ordinanza del Tribunale di Firenze lamentando la mancata traduzione degli atti nella lingua inglese e la conseguente violazione dei diritti di difesa. In particolare si denunciava che non erano stati tradotti gli avvisi di cui all'art. 386 c.p.p., le contestazioni mosse, né le ragioni del provvedimento restrittivo; si sosteneva che la mera assistenza dell'avvocato in sede di convalida non era sufficiente a garantire le garanzie difensive e che il Tribunale aveva errato nel ritenere che il ricorrente conoscesse la lingua italiana.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il diritto all'interprete per lo straniero sussista solo se l'interessato dichiara o dimostra di non comprendere la lingua italiana e che l'art. 143 c.p.p. non impone la nomina automatica dell'interprete. Il Tribunale di Firenze aveva motivato in modo logico e coerente la conoscenza dell'italiano da parte del ricorrente basandosi sulle risposte pertinenti fornite durante l'interrogatorio, sulla sua permanenza in Italia da circa dieci anni e sui precedenti procedimenti dal 2016; tali valutazioni di fatto non sono sindacabili in Cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 143 cod. proc. pen.
L'obbligo di nomina dell'interprete non è automatico per lo straniero in quanto tale: sussiste se l'imputato dichiara o dimostra di non comprendere l'italiano; l'autorità giudiziaria deve valutare la necessità.
art. 386 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione agli avvisi che il ricorrente sostiene non siano stati tradotti; la Corte tuttavia valuta che la mancata traduzione non è sufficiente se il soggetto non ha dichiarato o dimostrato l'incapacità di comprendere.
Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 17327 del 20/01/2023, Kakashvili; Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, Dong)
Confermano il principio secondo cui l'accertamento della conoscenza della lingua italiana è valutazione di fatto demandata al giudice e sindacabile in Cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione.
Massime di principio
- Il diritto all'interprete non è automatico per lo straniero: serve una dichiarazione o prova della sua incapacità a comprendere l'italiano.
- Il giudice valuta la conoscenza della lingua sulla base degli elementi di fatto (risposte, comportamento, permanenza in Italia, precedenti procedimenti) e la sua valutazione è difficilmente rivedibile in Cassazione se adeguatamente motivata.
- Per impugnare efficacemente la mancata nomina dell'interprete è necessario fornire elementi concreti che dimostrino l'effettiva incomprensione e l'incidenza sulla difesa, non soltanto affermazioni generiche.
- La presenza o l'assistenza dell'avvocato non sostituisce automaticamente l'obbligo di traduzione: se l'indagato manifesta inadeguata comprensione, va nominato l'interprete.
- I ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanna alle spese e sanzioni (es. pagamento alla Cassa delle ammende).
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