Sentenza n. 1690/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 107/2025 del Tribunale di Rimini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 107/2025 del Tribunale di Rimini, munito di decreto di esecutorietà
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale di Rimini n. 107/2025. Il decreto era stato munito di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. con provvedimento del 26 maggio 2025 ed era stato notificato al Ministero dopo la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto ai fini dell'esecuzione. Il Ministero non ha adempiuto e non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la persistente inadempienza del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione al decreto entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, corrispondendo quanto dovuto in base al decreto, inclusi gli interessi legali e le spese legali liquidate dal giudice ordinario, detratto quanto eventualmente già pagato, nonché le spese del giudizio di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, opererà in sostituzione il commissario ad acta già nominato, individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o in un funzionario da lui delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro, oltre spese generali e oneri accessori, e alla restituzione del contributo unificato, se versato; spese distratte in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La perdurante inadempienza del Ministero convenuto comporta, pertanto, quale ulteriore conseguenza, l'ordine all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo in epigrafe indicato, munito di decreto di esecutorietà ai sensi dell’articolo 647 c.p.c, come da certificazione prodotta, ivi compresi gli interessi legali ivi liquidati, detratto quanto eventualmente corrisposto, ivi comprese le spese legali liquidate dal G.O., ove non già corrisposte, e quelle liquidate nel presente giudizio.
Nel giudizio di ottemperanza, accertato l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un titolo esecutivo, il giudice ordina l'esecuzione delle relative statuizioni, al netto di quanto già corrisposto, e può predisporre l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.
art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo è munito di decreto di esecutorietà, ai sensi dell’articolo 647 c.p.c., emanato dal giudice civile in data 26/05/2025.
Il decreto ingiuntivo è titolo suscettibile di ottemperanza in quanto munito del decreto di esecutorietà previsto dall'art. 647 c.p.c.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza consente di imporre all'amministrazione l'esecuzione delle statuizioni contenute in un decreto ingiuntivo munito di esecutorietà, quando il titolo sia stato notificato e l'amministrazione persista nell'inadempimento.
- L'ordine di ottemperanza può comprendere gli accessori riconosciuti nel titolo e le spese di lite, con detrazione delle somme eventualmente già corrisposte.
- Per assicurare l'effettività dell'ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in sostituzione dell'amministrazione in caso di ulteriore inadempimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 16771/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 16772/2026 - Roma, Sezione 1B
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 16773/2026 - Roma, Sezione 1B
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 2034/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 16774/2026 - Roma, Sezione 4
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 5927/2026 - Napoli, Sezione 8
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →