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Sentenza

Sentenza n. 5395/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Tivoli n. 800/2024 pubbl. il 09/05/2024 RG n. 5478/2023 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202509899

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III-terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 800/2024, passata in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice di somme)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 800/2024, passata in giudicato, assumendo il mancato adempimento dell'amministrazione. Nel corso del giudizio, a seguito dei chiarimenti richiesti dal Collegio, la ricorrente ha dichiarato che le somme spettanti erano state caricate in suo favore. Le differenze di importo residuate apparivano riconducibili alle ritenute previdenziali e fiscali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., in ragione dell'intervenuto adempimento dell'amministrazione e del saldo delle somme dovute. Le spese sono state parzialmente compensate, considerando che l'amministrazione ha eseguito la sentenza dopo la proposizione del ricorso; per la parte restante, il TAR ha applicato il criterio della soccombenza e ha condannato l'amministrazione al pagamento di complessivi euro 400,00, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    dichiara la cessazione della materia del contendere

    L'intervenuto adempimento dell'obbligazione oggetto del giudizio determina la cessazione della materia del contendere quando viene meno l'interesse alla decisione sulla domanda di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale adempimento dell'amministrazione intervenuto nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., se viene meno l'interesse alla pronuncia sull'esecuzione del giudicato.
  • Quando l'amministrazione adempie alla decisione dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude necessariamente la condanna alle spese, che possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza, con eventuale compensazione parziale in ragione dell'intervenuto adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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