Cassazione Civile, Sentenza n. 25271/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Domanda di pagamento di compensi professionali da parte degli avv.ti Noschese per l'attività svolta per l'amministratrice giudiziaria Alfonsina Pantalena (azione per il pagamento degli onorari e richiesta di solidarietà ex art. 68 R.D.L. 1578/1933). Questioni processuali connesse: incompetenza territoriale, valore della causa ai fini della liquidazione degli onorari (applicazione D.M. 127/2004), presunta duplicazione degli onorari per più procedimenti, e richiesta di manleva nei confronti dell'amministratrice giudiziaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'appello degli avv.ti Noschese avverso la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l'incompetenza territoriale con riferimento ad Aurora S.r.l. e Icofin S.p.A., con cassazione senza rinvio delle statuizioni assunte in appello nei confronti di quelle società e condanna degli appellanti al pagamento delle spese di appello a favore di Aurora e Icofin. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso principale relativo all'interpretazione dell'art. 68 L.P.: la Corte ha ritenuto che la rinuncia agli atti, sebbene formalmente accettata e tale da estinguere il processo senza che il giudice abbia pronunciato sulle spese, possa integrare un accordo transattivo idoneo a far sorgere la solidarietà tra le parti a favore del difensore, salvo che i difensori non abbiano aderito o rinunciato espressamente alla solidarietà. Di conseguenza la sentenza impugnata è cassata in relazione a tale motivo e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, per le determinazioni conseguenti (fra cui la pronuncia sulle spese di legittimità nei rapporti fra i ricorrenti, Iemma, Padula e Pantalena). Gli altri motivi di ricorso sono stati respinti o dichiarati assorbiti nella misura indicata.
Norme richiamate
R.D.L. 1578/1933 (art. 68 - legge professionale)
La Corte ha interpretato l'art. 68 nella prospettiva che la solidarietà verso il difensore sorge non solo da una transazione formale ma anche da atti che determinino l'estinzione del processo senza che il giudice abbia pronunciato sulle spese (es. rinuncia agli atti ritualmente accettata), a meno che i difensori non abbiano espressamente rinunciato alla solidarietà o aderito alla transazione liberando il cliente.
D.M. 127/2004 (art. 6 e art. 11)
Sui punti inerenti la liquidazione degli onorari la Corte afferma che il giudice può tenere conto del valore effettivo della controversia (art. 6 comma 2 e 4) e applicare gli onorari adeguati alla concreta valenza economica evitando manifesti sproporzioni rispetto al valore presunto; inoltre sono dovuti onorari distinti per procedimenti autonomi (art. 11 comma 3).
Codice di procedura civile (artt. 20, 33, 38, 42 c.p.c.)
La Corte richiamando la giurisprudenza ha precisato che l'eccezione di incompetenza territoriale va valutata secondo le regole del cumulo soggettivo e dei fori speciali; inoltre ha statuuto che l'appello contro la pronuncia di incompetenza territoriale, quando non consentito, è inammissibile (riferimento a art. 42 c.p.c. e orientamenti di legittimità).
Codice di procedura civile (artt. 91, 92 c.p.c.)
Principi relativi alla liquidazione e compensazione delle spese di lite: la Corte ha disposto che, poiché parte della decisione è stata cassata e rinviata, la liquidazione delle spese di grado potrà essere riconsiderata in sede di rinvio.
Codice di procedura civile (art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.)
La Corte ricorda i limiti di questa censura in cassazione: l'omesso esame di 'fatto decisivo' è configurabile solo con riferimento a un evento fattuale accertabile, non alle mere argomentazioni o deduzioni difensive.
Richiamato nell'ambito dell'interpretazione della normativa tariffaria: il valore formale indicato in domanda può essere superato dal giudice quando il valore effettivo della controversia risulti manifestamente diverso, al fine di adeguare gli onorari alla rilevanza economica sostanziale della lite.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti accettata dalle controparti può costituire, di fatto, un accordo transattivo che estingue il processo senza pronuncia sulle spese e può conseguentemente dare luogo alla solidarietà delle parti verso il difensore ai sensi dell'art. 68 L.P., salvo che il difensore non abbia espressamente aderito o rinunciato a tale solidarietà.
- Il difensore conserva il diritto di agire per il pagamento dei propri compensi anche quando la causa si estingue per rinuncia, se l'estinzione sottrae al giudice la possibilità di pronunciare sulle spese e non vi è adesione del difensore alla transazione.
- In tema di liquidazione degli onorari, il giudice può e deve tener conto del valore effettivo e sostanziale della controversia (D.M. 127/2004 art. 6), adeguando gli onorari quando esiste una manifesta sproporzione rispetto al valore 'formale' derivante dal codice di rito.
- Per procedimenti distinti (es. merito e cautelare/sequestri), sono dovuti compensi separati per le attività specifiche svolte in ciascun giudizio, salvo diverso accordo o specifica valutazione di sovrapposizione delle prestazioni.
- Se il giudice di primo grado dichiara l'incompetenza territoriale su specifiche domande dirette a determinate parti, l'impugnazione di quella pronuncia può essere inammissibile: occorre prestare attenzione ai rimedi processuali corretti (es. regolamento di competenza) e ai termini per impugnare.
- L'accoglimento parziale o la cassazione parziale con rinvio può comportare nuova valutazione delle spese di lite e della liquidazione degli onorari; in caso di esito sfavorevole di impugnative procedurali, la parte soccombente può essere condannata alle spese anche nei confronti di più parti.
- In fase di valutazione strategica, gli avvocati dovrebbero considerare l'opportunità di non aderire a transazioni/accettazioni che estinguono il processo senza pronuncia sulle spese, salvo che non vogliano rinunciare espressamente al diritto alla solidarietà nei confronti delle altre parti.
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