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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25261/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia relativa alla qualificazione temporale di due interventi eseguiti da Gabriele Ciuti nell'ambito di una esecuzione immobiliare: un primo intervento del 1999 fondato su una sentenza di condanna generica con condanna provvisionale (liquidata in parte) e un secondo intervento del 2006 fondato su sentenza definitiva che quantificava un credito molto più elevato. La questione centrale era se i due interventi dovessero considerarsi unitariamente (con il secondo che integra/precisa il primo e quindi resto tempestivo) oppure se il secondo costituisse un distinto titolo esecutivo e, perciò, un intervento tardivo da collocare come credito chirografario; da ciò dipendeva la collocazione nella graduazione dei creditori e l'effettiva soddisfazione del credito di Ciuti rispetto al credito concorrente di Automobile Club d'Italia.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso (errata interpretazione della domanda) e ha ritenuto fondato il terzo motivo: ha cassato la sentenza impugnata perché ha errato nel considerare la sentenza di condanna generica come titolo idoneo a far valere l'intero credito poi determinato dalla sentenza definitiva. La Corte ha stabilito che la sentenza definitiva costituisce un nuovo e distinto titolo esecutivo; pertanto il secondo intervento (2006), eseguito dopo l'ordinanza di vendita, andava qualificato come tardivo e chirografario. Decidendo nel merito, la Corte ha accolto l'opposizione agli atti esecutivi proposta da Automobile Club d'Italia, annullato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 22 ottobre 2013 e riservato al giudice dell'esecuzione l'adozione dei provvedimenti per la corretta distribuzione delle somme. Le spese sono state compensate integralmente tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di conformità tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto infondato il rilievo perché il giudice ha effettivamente esaminato la valenza del secondo intervento.

  • art. 563 cod. proc. civ. (nella formulazione anteriore alla legge n. 80/2005)

    Riguarda i presupposti dell'intervento nell'esecuzione; la Corte ha rilevato che, anche nella formulazione anteriore, l'intervento richiede l'esistenza di un credito certo e liquido nella parte fatta valere e che una sentenza di condanna generica non soddisfa tali requisiti.

  • art. 278 cod. proc. civ.

    Norma sulla sentenza di condanna generica; la Corte interpreta che tale sentenza non ha efficacia esecutiva né prova documentale di un credito risarcitorio certo e perciò non costituisce titolo idoneo ad esecuzione per l'intero credito poi determinato.

  • art. 499 cod. proc. civ. (testo anteriore alla novella)

    Richiamato congiuntamente ad art. 563 per sostenere che anche prima della novella era necessario che esistesse un credito certo per l'ammissione dell'intervento.

  • d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con legge n. 80/2005

    La modifica legislativa è stata considerata ma la Corte osserva che, comunque, la sentenza di condanna generica resta priva di efficacia esecutiva per la parte non liquidata; la novella non rende esecutiva retroattivamente una condanna generica priva di certezza del credito.

  • art. 653, comma 2, cod. proc. civ. (richiamato per analogia)

    Principio analogo applicato: quando un titolo esecutivo provvisoriamente esecutivo viene successivamente modificato solo quantitativamente, l'esecuzione prosegue nei limiti del nuovo titolo; se la modifica è in aumento serve un atto formale per la parte eccedente. La Corte lo usa per regolare i rapporti tra sentenza provvisionale e sentenza definitiva.

  • artt. 512 e 617 cod. proc. civ.

    Articoli invocati a fondamento dell'opposizione agli atti esecutivi (512) e del rimedio in cassazione (617); usati come base procedurale per il giudizio impugnatorio.

  • art. 92, comma 2, cod. proc. civ.

    Richiamato in tema di compensazione delle spese; la Corte ha disposto l'integrale compensazione delle spese tra le parti per gli alterni esiti e l'assenza di precedenti chiari.

  • art. 24 legge 24 dicembre 1969, n. 990 (citato in motivazione come riferimento giurisprudenziale)

    Riferimento comparativo: la Corte distingue la fattispecie nella giurisprudenza (modifica derivante da ordinanza ex art.24 L.990/1969) dalla presente, osservando che la condanna provvisionale non è assimilabile a tale ordinanza e ha diversa natura.

Massime di principio

  • La sentenza di condanna generica al risarcimento non costituisce, di per sé, titolo esecutivo per la parte non liquidata: essa non prova un credito certo né è direttamente esecutiva oltre la somma eventualmente liquidata provvisoriamente.
  • Quando sopravviene una sentenza definitiva che quantifica un credito in misura maggiore rispetto a una precedente sentenza provvisionale, la sentenza definitiva costituisce un nuovo e distinto titolo esecutivo; per far valere la parte eccedente è necessario un formale atto di intervento e la valutazione della tempestività di tale atto rispetto agli atti dell'esecuzione (es. ordinanza di vendita).
  • Se la modifica del credito è unicamente quantitativa e in diminuzione, il processo esecutivo prosegue nei limiti fissati dal nuovo titolo senza necessità di nuovo intervento; se la modifica è in aumento, per la differenza serve nuovo intervento, altrimenti la parte eccedente sarà chirografaria e tardiva.
  • Nella valutazione delle opposizioni agli atti esecutivi occorre verificare la natura del titolo (provvisorio vs definitivo), il momento dell'intervento e gli effetti sulla graduazione dei creditori; errori di qualificazione temporale possono essere censurati in cassazione e portare alla cassazione con decisione sul merito.
  • In assenza di orientamenti di legittimità chiari e con esiti alterni tra le fasi del giudizio, la Corte può compensare integralmente le spese tra le parti.

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