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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18745/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’esclusione del lavoratore da una procedura di stabilizzazione bandita nel 2007 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il ricorrente chiedeva l’accertamento del diritto alla stabilizzazione presso il Ministero, con inquadramento nella terza area fascia C2 e ricostruzione della carriera dal 15/03/2004, oltre al risarcimento del danno per l’illegittima esclusione, anche per equivalente e per perdita di chance. Sosteneva che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto applicabili le norme che escludevano il personale delle Capitanerie di porto dalla stabilizzazione, qualificando quel corpo come appartenente alle Forze armate e ritenendo irrilevante la normativa sopravvenuta del 2017. Denunciava inoltre omesso esame di documenti che, a suo dire, dimostravano l’appartenenza funzionale delle Capitanerie al Ministero resistente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la decisione di merito si fondasse su un accertamento decisivo non scalfito dalle censure: il ricorrente non aveva mai intrattenuto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un formale rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, né era stato assunto mediante procedura selettiva dallo stesso bandita. Le norme sulla stabilizzazione richiedono infatti, in modo tassativo, la sussistenza di un rapporto formale con la pubblica amministrazione che indice la procedura e non consentono di valorizzare un mero rapporto di fatto ex art. 2126 c.c. Né la disciplina sopravvenuta del 2017 era applicabile al caso, perché riferita ad assunzioni mediante concorsi pubblici e graduatorie vigenti, mentre nel caso concreto non vi era alcuna graduatoria formata né inserimento del ricorrente in una graduatoria ministeriale. Rigettata quindi ogni censura, il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 11 preleggi

    non è stata ravvisata una violazione nei termini prospettati, perché la Corte territoriale ha applicato la disciplina vigente al momento della procedura di stabilizzazione.

  • art. 14 preleggi

    le norme che prevedono stabilizzazioni, in quanto eccezionali rispetto al concorso pubblico, non possono essere estese oltre i casi da esse espressamente regolati.

  • art. 97 Cost.

    il principio del concorso pubblico resta la regola generale di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione; le eccezioni devono essere rigorosamente delimitate.

  • art. 1, comma 519, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    richiede un formale rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con la pubblica amministrazione che bandisce la stabilizzazione, non surrogabile da prestazioni di fatto.

  • art. 1, comma 558, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    conferma la necessità di una formale assunzione e, per rapporti instaurati con procedure diverse, l’espletamento di prove selettive.

  • art. 1, comma 523, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’accesso alla stabilizzazione in assenza del requisito del rapporto formale.

  • art. 87 d.lgs. 15 maggio 2010, n. 66

    richiamato dal ricorrente nel tentativo di ricondurre le Capitanerie di porto nell’assetto organizzativo rilevante.

  • art. 118 d.lgs. 15 maggio 2010, n. 66

    richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto idoneo a superare il requisito del rapporto formale con l’amministrazione banditrice.

  • art. 132 d.lgs. 15 maggio 2010, n. 66

    richiamato dal ricorrente.

  • art. 134 d.lgs. 15 maggio 2010, n. 66

    richiamato dal ricorrente.

  • art. 138 d.lgs. 15 maggio 2010, n. 66

    richiamato dal ricorrente.

  • art. 2 d.P.R. 25 settembre 2007, n. 217

    richiamato dal ricorrente per sostenere il collegamento funzionale delle Capitanerie al MIT.

  • art. 7 d.P.R. 25 settembre 2007, n. 217

    richiamato dal ricorrente.

  • art. 1, comma 95, L. 30 dicembre 2004, n. 311

    richiamato nel contraddittorio sulla disciplina speciale del personale delle forze armate.

  • art. 1, comma 1, d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215

    considerato dalla Corte d’appello per distinguere rapporto funzionale e rapporto di dipendenza.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215

    considerato dalla Corte d’appello nell’inquadramento del Corpo delle Capitanerie di porto.

  • artt. 15 e 18 cod. nav.

    richiamati dal ricorrente per sostenere la ricostruzione dell’appartenenza delle Capitanerie di porto.

  • art. 1, commi 565-567, L. 27 dicembre 2017, n. 205

    non applicabili al caso, perché riferiti ad assunzioni autorizzate e all’avvio di concorsi pubblici presso il MIT, non alla stabilizzazione del 2007 né a soggetti non inseriti in graduatorie vigenti.

  • art. 4, comma 3, d.l. 31 agosto 2013, n. 101

    la Corte lo interpreta come norma che subordina l’avvio di nuove procedure concorsuali alla previa immissione dei vincitori in graduatoria e all’assenza di idonei nelle graduatorie vigenti.

  • art. 35, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    richiamato per il quadro delle procedure concorsuali pubbliche.

  • art. 30 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    richiamato dalla disciplina del 2017 come disposizione derogata per specifiche assunzioni.

  • art. 4, comma 3-quinquies, d.l. 31 agosto 2013, n. 101

    richiamato dalla disciplina del 2017 come disposizione derogata.

  • art. 3, comma 61, terzo periodo, L. 24 dicembre 2003, n. 350

    richiamato come facoltà residuale di avvalersi di graduatorie esistenti.

  • art. 2126 c.c.

    un eventuale rapporto di mero fatto potrebbe rilevare solo per retribuzioni e contributi, non per conseguire la stabilizzazione o altri effetti costitutivi del rapporto.

  • art. 348-ter c.p.c.

    rilevato il giudizio di appello integralmente confermativo, il motivo ex omesso esame è scrutinato nei limiti consentiti e comunque ritenuto non decisivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per porre a carico del ricorrente l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Le norme che prevedono procedure di stabilizzazione del personale costituiscono eccezione al principio del pubblico concorso e vanno interpretate in senso tassativo, senza applicazione analogica o estensiva oltre i casi espressamente previsti.
  • Per accedere a una stabilizzazione è necessario un formale rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con la pubblica amministrazione che bandisce la procedura; non è sufficiente un rapporto di fatto o un mero inserimento funzionale presso altra amministrazione.
  • L’eventuale svolgimento di fatto di attività lavorativa può rilevare, al più, ai fini retributivi o contributivi ex art. 2126 c.c., ma non può produrre effetti costitutivi come l’inclusione in una procedura di stabilizzazione.
  • La sopravvenienza normativa non può essere invocata per ottenere la stabilizzazione quando la disciplina successiva riguarda nuove assunzioni o concorsi pubblici e non contempla espressamente i soggetti della precedente procedura né l’inserimento in graduatorie vigenti.
  • La censura di omesso esame di documenti è inammissibile quando i documenti sono dedotti per dimostrare un fatto che, anche se provato, resterebbe giuridicamente irrilevante rispetto al requisito decisivo richiesto dalla norma applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoroCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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