Cassazione Penale, Sentenza n. 40199/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) del GIP di Genova del 30/01/2025 per omicidio stradale (art. 589‑bis c.p.), dedotta per non avere il giudice applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca (o almeno della sospensione) della patente di guida prevista dal Codice della Strada; il fatto era quello dell'urto, avvenuto l'11/06/2023 a Genova, dell'autocarro condotto da Vrenna contro il velocipede di Amoroso Claudia, con conseguente decesso della conducente; nel provvedimento di merito era stato concordato il patteggiamento ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. con applicazione di 2 anni di reclusione e il riconoscimento delle attenuanti generiche "equivalenti" alla recidiva
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore Generale e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria (revoca o sospensione della patente), rinviando al Tribunale di Genova per nuovo giudizio su quel punto. La Corte ha inoltre censurato, in motivazione, l'erronea considerazione della recidiva rispetto a un reato colposo ma ha escluso la possibilità di correggere d'ufficio tale errore perché la pena concretamente inflitta resta entro i limiti edittali (distinzione tra pena illegale e pena illegittima). La Corte ha ammesso il ricorso nonostante si tratti di sentenza di applicazione della pena perché la statuizione sulle sanzioni amministrative accessorie si pone al di fuori dell'accordo tra le parti.
Norme richiamate
art. 444 e ss. cod. proc. pen.
ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); utilizzata dal GIP per accogliere l'accordo tra le parti e irrogare la pena concordata
art. 589‑bis cod. pen. (omicidio stradale)
Delitto per cui è stato condannato il resistente: morte causata da condotta di guida imprudente/negligente
Codice della Strada (art. 140, comma 1; art. 149, comma 1 e 6; art. 173, comma 2)
violazione degli artt. 140, comma 1, 149, comma 1 e 6, 173 comma 2, Cod. strada
Norme richiamate nella ricostruzione fattuale come violate durante la guida (mancato rispetto della distanza di sicurezza, comportamento scorretto in prossimità di intersezione, e uso del telefono durante la marcia)
art. 186 Cod. strada
prevista dall'art. 186 Cod. strada
Richiamato dal Procuratore Generale come possibile base per la revoca/sospensione della patente (norma che sanziona la guida in stato di alterazione per alcool); il ricorso citava la necessità di applicare una sanzione accessoria prevista dal Codice della Strada
art. 222 Cod. strada
l'art. 222 C.d.s. stabilisce che all'accertamento del reato de quo consegua in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida
La disposizione prevedeva la revoca automatica della patente ma la sua portata è stata modificata dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 88/2019: ora spetta al giudice del merito valutare l'applicazione della sanzione accessoria nei casi indicati
Corte Costituzionale, sentenza n. 88 del 17/04/2019
sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 17 aprile 2019
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione della revoca automatica della patente (parte di art.222 C.d.S.), stabilendo che il giudice deve poter esercitare discrezionalità nella scelta della sanzione accessoria per omicidio stradale e lesioni personali stradali (salvo le aggravanti di guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti)
Sezioni Unite della Cassazione (es. Sez. U. n. 47182 Savini; Sez. U. n. 877 Sacchettino; Sez. U. n. 21369)
Sez. U. n. 47182 del 31/03/2022 (Savini); Sez. U. n. 877 del 14/07/2022 (Sacchettino); Sez. U. n. 21369 del 26/09/2019
Giurisprudenza di legittimità utilizzata per distinguere tra pena "illegale" (quando eccede i limiti edittali) e pena "illegittima" (errata applicazione delle regole di commisurazione rimanendo nei limiti), rilevando che solo l'illegalità della pena consente intervento officioso; inoltre chiarisce l'ammissibilità del ricorso in cassazione contro omissioni di sanzioni accessorie quando ciò si colloca al di fuori dell'accordo di patteggiamento
Massime di principio
- La revoca automatica della patente per omicidio stradale non è più obbligatoria dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019: il giudice del merito ha discrezionalità nell'applicare la sanzione amministrativa accessoria (revoca/sospensione) quando non ricorrono aggravanti come alcol o stupefacenti
- In caso di patteggiamento, le statuizioni rientranti nell'accordo sono in genere difficili da impugnare; tuttavia, le decisioni del giudice su sanzioni amministrative accessorie che non siano parte dell'accordo possono essere impugnate in Cassazione
- Deve essere distinta la pena "illegale" (che eccede i limiti edittali e può essere sanata d'ufficio dalla Corte) dalla pena "illegittima" (derivante da errata commisurazione o applicazione di circostanze, che resta entro i limiti edittali e non può essere corretta d'ufficio)
- Se il PM ritiene omessa l'applicazione di una sanzione accessoria rilevante, è opportuno proporre ricorso per cassazione quando quella statuizione è indipendente dall'accordo di patteggiamento
- Il giudice del merito, nel decidere sull'applicazione di sanzioni accessorie dopo il pronunciamento costituzionale, deve motivare esplicitamente l'esercizio della discrezionalità valutando le circostanze del caso (gravità del fatto, condotta colposa, uso del telefono, eventuale recidiva, impatto sulla sicurezza stradale)
- Errori nella qualificazione o nel computo delle attenuanti rispetto a reati colposi devono essere valutati alla luce dei limiti edittali: se la pena resta nei limiti, l'errore configura un vizio di legittimità (impugnabile) ma non autorizza la correzione d'ufficio per la Cassazione
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