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Ordinanza

Ordinanza n. 2394/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202600276

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera della Commissione Centrale per la Definizione e l’Applicazione delle Speciali Misure di Protezione che ha negato la proroga del programma speciale di protezione per il collaboratore e il suo nucleo familiare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la delibera del 15 ottobre 2025 con la quale la Commissione Centrale del Ministero dell’Interno ha deliberato di non prorogare il programma speciale di protezione previsto dal d.l. 8/1991, convertito dalla l. 82/1991, nei confronti del collaboratore di giustizia e dei suoi familiari. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a riferire che la domanda cautelare è stata esaminata alla luce degli atti prodotti e delle valutazioni amministrative sulla non proroga.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, a un sommario esame, non ricorressero gli elementi costitutivi richiesti dall’art. 55 c.p.a. Il giudice ha valorizzato i pareri favorevoli alla non proroga espressi dalla DDA di Reggio Calabria il 25 luglio 2024 e dalla DNAA il 20 agosto 2024. Ha inoltre rilevato che non risultavano, allo stato, sopravvenienze di fatto idonee a escludere l’adeguatezza delle misure ordinarie di protezione già disposte, da confermare e attuare in occasione degli impegni processuali del collaboratore. Lo stato di detenzione attuale è stato ritenuto tale da escludere un pericolo grave per l’interessato. Resta ferma la possibilità per l’Amministrazione di valutare ulteriori o diverse misure, ove necessarie a fronteggiare i profili di pericolosità e tutelare l’incolumità del ricorrente e dei suoi familiari. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla l. 15 marzo 1991, n. 82

    Costituisce la base normativa del programma speciale di protezione la cui proroga è stata negata dalla Commissione Centrale.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata respinta perché, secondo il sommario esame proprio della fase cautelare, non risultavano integrati gli elementi costitutivi per la concessione della misura.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di una decisione di non proroga di un programma speciale di protezione richiede la dimostrazione dei presupposti cautelari dell’art. 55 c.p.a.; la presenza di pareri favorevoli alla non proroga e l’assenza di sopravvenienze idonee a rendere inadeguate le misure ordinarie possono escludere il fumus necessario alla concessione della tutela.
  • Lo stato di detenzione dell’interessato può essere valutato, nella fase cautelare, come elemento idoneo a escludere il pericolo grave e attuale richiesto per la sospensione del provvedimento di non proroga del programma speciale di protezione.
  • Il rigetto cautelare della domanda di sospensione del programma speciale di protezione non impedisce all’Amministrazione di rivalutare, anche successivamente, l’adozione di ulteriori o diverse misure necessarie a fronteggiare i profili di pericolosità e a tutelare l’incolumità dell’interessato e dei suoi familiari.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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